Art. 40 
 
      Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese 
 
  1.  In  materia  di  semplificazione  degli  adempimenti   per   la
registrazione dei clienti nelle  strutture  ricettizie,  al  comma  3
dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, le parole: "I soggetti
di cui al comma 1 sono altresi'  tenuti  a  comunicare  all'autorita'
locale di pubblica sicurezza le generalita' delle persone alloggiate,
mediante consegna di copia della scheda, entro  le  ventiquattro  ore
successive al loro arrivo, In alternativa, il gestore puo'  scegliere
di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo  stesso  termine,
alle questure territorialmente competenti  i  dati  nominativi  delle
predette schede con mezzi informatici o  telematici  o  mediante  fax
secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno"
sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui al  comma  i  sono
altresi' tenuti  a  comunicare  entro  le  ventiquattrore  successive
all'arrivo, alle questure territorialmente competenti le  generalita'
delle persone alloggiate mediante l'invio dei  dati  contenuti  nella
predetta  scheda  con  mezzi  informatici  o  telematici  secondo  le
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali." 
  2. Per la  riduzione  degli  oneri  in  materia  di  privacy,  sono
apportate le seguenti modifiche  al  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196: 
    a) all'articolo 4, comma 1, alla lettera b), le  parole  "persona
giuridica,  ente  od  associazione"  sono  soppresse  e   le   parole
"identificati  o  identificabili"  sono   sostituite   dalle   parole
"identificata o identificabile". 
    b) All'articolo 4, comma  1,  alla  lettera  i),  le  parole  "la
persona giuridica, l'ente o l'associazione" sono soppresse. 
    c) Il comma 3-bis dell'articolo 5 e' abrogato. 
    d) Al comma 4, dell'articolo 9, l'ultimo periodo e' soppresso. 
    e) La lettera h) del comma i dell'articolo 43 e' soppressa. 
  3. Allo scopo di  facilitare  l'impiego  del  lavoratore  straniero
nelle more di rilascio/rinnovo del permesso  di  soggiorno,  dopo  il
comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.
286 e' inserito il seguente comma: 
    "9-bis. In attesa del rilascio o  del  rinnovo  del  permesso  di
soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti  giorni
di  cui  al  precedente   comma,   il   lavoratore   straniero   puo'
legittimamente soggiornare nel  territorio  dello  Stato  e  svolgere
temporaneamente   l'attivita'   lavorativa    fino    ad    eventuale
comunicazione dell'Autorita' di  pubblica  sicurezza,  da  notificare
anche al datore  di  lavoro,  con  l'indicazione  dell'esistenza  dei
motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso  di  soggiorno.
L'attivita' di' lavoro di cui  sopra  puo'  svolgersi  alle  seguenti
condizioni: 
    a) che la richiesta del rilascio del permesso  di  soggiorno  per
motivi di  lavoro  sia  stata  effettuata  dal  lavoratore  straniero
all'atto  della  stipula  del  contratto  di  soggiorno,  secondo  le
modalita' previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso  di
rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della  scadenza  del
permesso, ai sensi del precedente comma 4,  e  dell'articolo  13  del
decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394,  o
entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso; 
    b) che sia stata rilasciata dal competente  ufficio  la  ricevuta
attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o  di
rinnovo del permesso." 
  4. In materia  di  semplificazione  degli  obblighi  di  tenuta  ed
annotazione del registro dei lavoratori, al comma 3 dell'articolo  39
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, le parole "entro il giorno 16", sono  sostituire
con le seguenti: "entro la fine". 
  5. In materia di bonifica dei siti inquinati, per semplificare  gli
adempimenti delle imprese, al comma 7 dell'articolo 242  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il primo periodo, e'  inserito
il seguente: " Nel caso di interventi  di  bonifica  o  di  messa  in
sicurezza di cui al periodo precedente,  che  presentino  particolari
complessita'  a  causa  della  natura  della  contaminazione,   degli
interventi,   delle    dotazioni    impiantistiche    necessarie    o
dell'estensione dell'area interessata dagli interventi  medesimi,  il
progetto puo' essere articolato per fasi progettuali distinte al fine
di rendere possibile la realizzazione degli  interventi  per  singole
aree o per  fasi  temporali  successive."  Al  comma  9  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  le  parole  "con  attivita'  in
esercizio"  sono  soppresse.  Possono  essere  altresi'   autorizzati
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e  di  messa  in
sicurezza degli impianti  e  delle  reti  tecnologiche,  purche'  non
compromettano  la  possibilita'  di  effettuare  o   completare   gli
interventi di  bonifica  che  siano  condotti  adottando  appropriate
misure di prevenzione dei rischi. 
  6. Al  fine  di  semplificare  gli  adempimenti  delle  imprese  di
auto-riparazione, il decreto del  Ministero  dei  Trasporti  e  della
Navigazione del 30 luglio 1997,  n.  406  -  Regolamento  recante  le
dotazioni delle attrezzature e  delle  strumentazioni  delle  imprese
esercenti attivita' di autoriparazione, e' abrogato. 
  7. In materia di semplificazione degli  adempimenti  amministrativi
di registrazione C.O.V. (Composti Organici Volatili) per  la  vendita
dei prodotti ai consumatori finali, all'articolo 2, comma 1, lett. o)
del decreto legislativo 27 marzo 2006 n. 161, le parole  "o  per  gli
utenti" sono soppresse. 
  8. In materia di  semplificazione  dello  smaltimento  dei  rifiuti
speciali per talune attivita', i soggetti che svolgono  le  attivita'
di  estetista,  acconciatore,  trucco  permanente  e  semipermanente,
tatuaggio,  piercing,  agopuntura,  podologo,   callista,   manicure,
pedicure e che producono rifiuti pericolosi  e  a  rischio  infettivo
(CER 180103:  aghi,  siringhe  e  oggetti  taglienti  usati)  possono
trasportarli, in conto proprio, per una quantita' massima fino  a  30
chilogrammi al  giorno,  sino  all'impianto  di  smaltimento  tramite
termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati  ai  sensi
della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul  registro  di
carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al  Catasto
dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale,  di
cui al decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  si  intendono
assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso  la
compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di
trasporto di cui all' articolo 193 del medesimo decreto. I  formulari
sono gestiti e conservati con modalita' idonee all'effettuazione  del
relativi controlli cosi' come previsti dal predetto articolo 193  del
decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione  deve  avvenire
presso la sede dei soggetti esercenti le attivita' di cui al presente
comma. 
  9. La documentazione e le certificazioni attualmente  richieste  ai
fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di  beni
e attivita' culturali previste dagli articoli 15, comma 1, lettere g)
ed h), e 100, comma 2, lettere  e)  ed  f),  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
sostituite da  un'apposita  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
notorieta', presentata dal richiedente al Ministero per i beni  e  le
attivita' culturali ai sensi e per gli effetti dell'articolo  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e
successive  modificazioni,   relativa   alle   spese   effettivamente
sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attivita' cui i
benefici si riferiscono. Il Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
e successive modificazioni.