Art. 40 

 

				 
             Elenco abbonati e servizi di consultazione 

 
  1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,
il  comma  3  e'  sostituito  dal  seguente:  "3.  In  considerazione
dell'esistenza  sul  mercato  di  diverse  offerte  in   termini   di
disponibilita',  qualita'  e  prezzo  accessibile,  fintantoche'   il
Ministero non riscontri il venir meno di tali condizioni, ai  servizi
di cui al comma 1 non si applicano  gli  obblighi  di  fornitura  del
servizio  universale.  Il  Ministero  verifica  il  permanere   delle
predette condizioni, sentiti gli operatori interessati,  con  cadenza
semestrale.". 
 
          Note all'art. 40: 
              Il  testo   dell'articolo   55   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 55. Elenco abbonati e servizi di consultazione. 
              1. Sono  accessibili  agli  utenti  finali  e,  per  la
          lettera b)  anche  agli  utenti  dei  telefoni  pubblici  a
          pagamento: 
              a) almeno un elenco completo relativo alla rete  urbana
          di appartenenza in una forma, cartacea,  elettronica  o  in
          entrambe le forme, approvata dall'Autorita' e aggiornato  a
          scadenze regolari ed almeno una volta l'anno; 
              b) almeno un servizio completo di  consultazione  degli
          elenchi. 
              2. Il Ministero vigila sull'applicazione del comma 1. 
              3. In  considerazione  dell'esistenza  sul  mercato  di
          diverse offerte in termini di  disponibilita',  qualita'  e
          prezzo accessibile, fintantoche' il Ministero non riscontri
          il venir meno di tali condizioni, ai servizi d cui al comma
          1 non si applicano gli obblighi di fornitura  del  servizio
          universale.  Il  Ministero  verifica  il  permanere   delle
          predette condizioni, sentiti gli operatori interessati, con
          cadenza semestrale. 
              4. Gli elenchi di cui al  comma  1  comprendono,  fatte
          salve le disposizioni in materia  di  protezione  dei  dati
          personale,  tutti  gli  abbonati  ai   servizi   telefonici
          accessibili al pubblico. 
              5. L'Autorita' assicura che le imprese  che  forniscono
          servizi di cui al comma 1 applichino il  principio  di  non
          discriminazione nel trattamento e nella presentazione delle
          informazioni loro comunicate da altre imprese. 
              6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo  17,
          comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  sessanta
          giorni dall'entrata in vigore del Codice, su  proposta  del
          Ministro delle comunicazioni di  concerto  con  i  Ministri
          della giustizia e  dell'interno,  previa  consultazione  ai
          sensi dell'articolo 11, sono disciplinati gli obblighi e le
          modalita' di comunicazione al  Ministero,  da  parte  delle
          imprese, delle attivazioni in materia di  portabilita'  del
          numero di cui all'articolo 80. 
              7. Ogni impresa e' tenuta a rendere disponibili,  anche
          per via telematica, al  centro  di  elaborazione  dati  del
          Ministero  dell'interno  gli  elenchi  di  tutti  i  propri
          abbonati e di tutti gli acquirenti del  traffico  prepagato
          della  telefonia  mobile,  che  sono   identificati   prima
          dell'attivazione del servizio, al momento della consegna  o
          messa a disposizione della  occorrente  scheda  elettronica
          (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le  necessarie
          misure affinche' venga garantita  l'acquisizione  dei  dati
          anagrafici riportati su un documento di identita',  nonche'
          del tipo, del numero e  della  riproduzione  del  documento
          presentato  dall'acquirente  ed  assicurano   il   corretto
          trattamento dei dati acquisiti. L'autorita' giudiziaria  ha
          facolta' di accedere per  fini  di  giustizia  ai  predetti
          elenchi in possesso del centro  di  elaborazione  dati  del
          Ministero dell'interno.".