Art. 40 
 
Modifiche al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in materia di
  attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni  di
  un proprio patrimonio 
 
  1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  28
maggio 2010, n. 85, dopo le parole: «sono  trasferiti  alle  Regioni,
unitamente alle relative pertinenze»  sono  aggiunte  le  parole  «le
miniere  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  lettera  d),  che  non
comprendono  i  giacimenti  petroliferi  e  di  gas  e  le   relative
pertinenze nonche' i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative
pertinenze e». 
  2. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo  28
maggio 2010 n. 85, sono cancellate le parole «e  le  miniere  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti
petroliferi e di gas e le  relative  pertinenze  nonche'  i  siti  di
stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze». 
  3. All'articolo 4, comma 1, prima frase, del decreto legislativo 28
maggio 2010 n. 85, dopo le parole: «ad eccezione»  sono  aggiunte  le
parole «delle miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che
non comprendono i giacimenti petroliferi  e  di  gas  e  le  relative
pertinenze nonche' i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative
pertinenze e». 
  4. All'articolo 4, comma 1, seconda frase, del decreto  legislativo
28 maggio 2010 n. 85, dopo le parole: «attribuzione di beni demaniali
diversi» sono aggiunte le parole «dalle miniere di  cui  all'articolo
5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti  petroliferi
e di gas e le relative pertinenze nonche' i siti di stoccaggio di gas
naturale e le relative pertinenze e».