Art. 40 (L) Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 26, come sostituito dall'art. 6, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1) 1. In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la regione puo' disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite. Il provvedimento di demolizione e' adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilita' dell'intervento. 2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione e' notificato al titolare del permesso o, in mancanza di questo, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento e' comunicato inoltre al comune. 3. La sospensione non puo' avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottate le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformita', ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino. 4. Con il provvedimento che dispone la modifica dell'intervento, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere e' assegnato un termine entro il quale il responsabile dell'abuso e' tenuto a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la regione dispone l'esecuzione in danno dei lavori.