Art. 40. (Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi) 1. Il mancato rispetto degli impegni indicati al punto 19 dell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001 in materia sanitaria, comporta, per il finanziamento della spesa nel settore, il ripristino per la regione e le province autonome inadempienti del livello stabilito nell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome del 3 agosto 2000, come integrato dall'articolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Note all'art. 40: - L'accordo in materia di spesa sanitaria, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome il 3 agosto 2000, concerne l'assegnazione e la ripartizione, tra di esse, delle risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale. - Per effetto dell'art. 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), qui citato, tali risorse "sono aumentate di lire 1.900 miliardi per l'anno 2001, di lire 1.875 miliardi per l'anno 2002, di lire 2.375 miliardi per l'anno 2003 e di lire 2.165 miliardi a decorrere dall'anno 2004".