Art. 40. Ad assicurare l'applicazione del presente decreto e' istituito un Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo. L'Alto Commissario e' nominato su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed e' per la durata della carica equiparato ai magistrati dell'ordine giudiziario di primo grado. Egli e' assistito da alti commissari aggiunti per ciascuno dei rami di sua competenza. In caso di suo impedimento essi possono sostituirle ognuno per il proprio ramo. Essi sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Alto Commissario, o sono equiparati ai magistrati di terzo grado. All'Alto Commissariato possono essere assegnati commissari in numero non maggiore di due per ogni ramo, nominati nella forma prevista dal comma, precedente. All'ufficio dell'Alto Commissario vengono assegnati, su richiesta, nominativa, magistrati e funzionari in numero adeguato, ed e' posto alla sua dipendenza un nucleo di polizia giudiziaria composto di personale dei carabinieri, della pubblica sicurezza e della guardia di finanza. Degli uffici di segreteria possono essere chiamati a fa parte anche estranei all'Amministrazione. L'Alto Commissario e gli uffici dipendenti possono richiedere l'opera della polizia giudiziaria, che e' tenuta ad eseguirne gli ordini.