Art. 40.

  Il  contribuente  che,  entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, accetta o concorda gli accertamenti o le
rettifiche  notificati  dall'amministrazione prima di detta data agli
effetti  delle  imposte  straordinarie  sul  patrimonio, e' tenuto al
pagamento delle penalita' previste per la inadempienza nelle quali e'
incorso, ridotte ad un quinto. Per il pagamento delle rate scadute si
applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.