(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 40)
                              Art. 40. 
                         Cauzione in titoli 

 
  I titoli dati in cauzione debbono recare le cedole non maturate  ed
essere liberi da qualsiasi vincolo, salvo il disposto dell'art. 43. 
  Essi sono valutati per i nove decimi del loro valore determinato in
base al corso medio del semestre anteriore a quello in cui avviene il
conferimento dell'esattoria, quale  risulta  dall'apposito  prospetto
redatto  dal  Ministero  del  tesoro  e  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale. 
  I titoli sorteggiati o comunque  rimborsati  prima  dello  svincolo
della cauzione debbono essere sostituiti entro sessanta giorni.