Art. 40. Cauzione in titoli I titoli dati in cauzione debbono recare le cedole non maturate ed essere liberi da qualsiasi vincolo, salvo il disposto dell'art. 43. Essi sono valutati per i nove decimi del loro valore determinato in base al corso medio del semestre anteriore a quello in cui avviene il conferimento dell'esattoria, quale risulta dall'apposito prospetto redatto dal Ministero del tesoro e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. I titoli sorteggiati o comunque rimborsati prima dello svincolo della cauzione debbono essere sostituiti entro sessanta giorni.