Art. 40.
                           Fondo speciale

  Sul fondo di cui all'art. 2, lettera b), il Ministero del turismo e
dello  spettacolo  riserva  annualmente un fondo speciale di lire 200
milioni per:
    a)   favorire   e   sostenere  iniziative  intese  comunque  alla
diffusione ed all'incremento della cultura musicale;
    b) concessione delle borse di studio previste dall'articolo 8;
    c)  facilitazioni tariffarie per trasporti di complessi o singoli
artisti,  tecnici e personale ausiliario, di materiali o attrezzature
da  impiegare nell'allestimento degli spettacoli, secondo convenzioni
da   stipulare  annualmente  col  Ministero  dei  trasporti  e  della
aviazione civile.
  Sul  fondo  speciale  di  lire 200 milioni, una somma d'importo non
superiore a 100 milioni e' destinata:
    a)   alla   concessione  di  contributi  a  favore  di  complessi
bandistici promossi da enti locali, istituzioni e comitati cittadini,
a titolo di concorso nelle spese di impianto e funzionamento;
    b)  alla  concessione  di  contributi ai complessi bandistici che
svolgono  tournees  in tutta Italia e anche all'estero, con un minimo
di almeno 150 concerti annui.
  I  contributi sono concessi con decreto del Ministro per il turismo
e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.
  Le somme non utilizzate per le finalita' di cui sopra sono devolute
per sostenere le manifestazioni di cui agli articoli 26, 33, 36 e 37.