Art. 40.
                         Ufficio competente

  Competente  a  ricevere  le  dichiarazioni e i versamenti di cui ai
precedenti  articoli,  e  ad  ogni  altro  effetto di cui al presente
decreto,  e'  l'ufficio  provinciale dell'imposta sul lavoro aggiunto
nella  cui  circoscrizione  si  trova il domicilio, la residenza o la
stabile organizzazione del contribuente. Per i soggetti non residenti
nello Stato e' competente l'ufficio provinciale di Roma.
  Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad ufficio diverso
da  quello indicato nel primo comma si considerano presentate o fatti
nel giorno in cui siano pervenuti all'ufficio competente.