Art. 40. Immobili adibiti ad attivita' commerciali I redditi degli immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di imprese commerciali da parte del loro possessore o da parte del soggetto cui sono imputabili i redditi del possessore o da parte di soggetti i cui redditi sono imputabili al possessore a norma dell'art. 4, e quelli degli immobili posseduti da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, non sono considerati redditi fondiari e concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito di impresa.