(Convenzione - art. 40)
                            Articolo 40. 
               Emendamento dei trattati multilaterali 
 
  1. A meno che il trattato non  disponga  altrimenti,  l'emendamento
dei trattati multilaterali e' regolato dai paragrafi seguenti. 
  2. Ogni disposizione tendente ad emendare un trattato multilaterale
per quanto riguarda i rapporti fra tutte le sue  parti,  deve  essere
notificata a tutti gli Stati contraenti, e ciascuno  di  essi  ha  il
diritto di prendere parte: 
    a) alla decisione circa il seguito da dare a tale proposta; 
    b) ai negoziati ed alla conclusione di  ogni  accordo  avente  lo
scopo di emendare il trattato stesso. 
  3. Ogni Stato qualificato a divenire parte di un  trattato  e'  del
pari qualificato per divenire parte del trattato emendato. 
  4. L'accordo che reca emendamenti non vincola gli  Stati  che  sono
gia' parti del trattato e che non divengono parti di  detto  accordo;
nei confronti di tali Stati si applica il comma b)  del  paragrafo  4
dell'articolo 30. 
  5. Ogni Stato che divenga parte  del  trattato  dopo  l'entrata  in
vigore dell'accordo che  reca  emendamenti,  a  meno  che  non  abbia
espresso una diversa intenzione, viene considerato come: 
    a) facente parte del trattato cosi' emendato; e 
    b) facente parte del trattato non emendato nei confronti di  ogni
parte del trattato che non sia vincolata dall'accordo  che  reca  gli
emendamenti.