Art. 40.
         (Diritto di prelazione in caso di nuova locazione)

  Il  locatore  che  intende locare a terzi l'immobile, alla scadenza
del contratto rinnovato ai sensi dell'articolo 28, deve comunicare le
offerte   al   conduttore,   mediante   raccomandata  con  avviso  di
ricevimento, almeno sessanta giorni prima della scadenza.
  Tale  obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che
non  intende  rinnovare  la  locazione  e  nei casi di cessazione del
rapporto  di  locazione  dovuti  a  risoluzione  per  inadempimento o
recesso  del  conduttore  o ad una delle procedure previste dal regio
decreto  16  marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, relative
al conduttore medesimo.
  Il  conduttore ha diritto di prelazione se, nelle forme predette ed
entro  trenta  giorni  dalla  ricezione della comunicazione di cui al
primo  comma,  offra  condizioni  uguali  a  quelle comunicategli dal
locatore.
  Egli  conserva  tale diritto anche nel caso in cui il contratto tra
il  locatore  e il nuovo conduttore sia sciolto entro un anno, ovvero
quando  il  locatore  abbia  ottenuto  il  rilascio dell'immobile non
intendendo  locarlo  a  terzi,  e,  viceversa,  lo  abbia concesso in
locazione entro i sei mesi successivi.