Art. 40. Trattamento di quiescenza Ai fini dell'individuazione del trattamento di quiescenza del personale appartenente alle due fasce dei professori universitari si considera quale, base pensionabile lo stipendio spettante nella progressione economica prevista per il regime a tempo definito aumentato della differenza tra lo stipendio previsto per il regime a tempo pieno e quello corrispondente al regime a tempo definito, moltiplicata per il numero degli anni prestati dal professore con regime di tempo pieno e divisa per il numero degli anni di effettivo servizio prestati dallo stesso nella carriera di appartenenza successivamente all'applicazione dell'art. 11 del presente decreto. Ai fini del trattamento di previdenza la base contributiva e' individuata con lo stesso criterio adottato per la determinazione della base pensionabile indicata nel precedente comma. Ai professori incaricati stabilizzati che, per effetto delle norme contenute nel presente decreto, siano stati inquadrati nella fascia dei professori associati e che all'atto del loro collocamento a riposto al compimento del 65° anno di eta' non conseguano il diritto alla pensione normale, spetta, ai fini del raggiungimento della anzianita' stabilita dal primo comma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificato dall'art. 27 della legge 29 aprile 1976, n. 177, un aumento convenzionale del servizio effettivo fino ad un massimo di cinque anni. La disposizione non si applica se gli stessi soggetti hanno maturato il diritto a percepire altro trattamento pensionistico a diverso titolo. Per coloro il cui servizio abbia avuto inizio prima del 1° novembre 1981, vengono presi in considerazione, allo scopo di cui alla fine del 1° comma precedente, gli anni di servizio successivi al 1° novembre 1961 e vengono considerati come anni prestati con regime di tempo pieno quelli durante i quali il docente ha usufruito della indennita' di ricerca scientifica di cui all'art. 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, nella misura piu' elevata, ovvero dell'assegno speciale di cui all'art. 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766.