ART. 40. 
                (Mancata presentazione dell'istanza) 
 
  Se nel termine prescritto non viene presentata la  domanda  di  cui
all'articolo 31 per opere abusive realizzate in totale difformita'  o
in  assenza  della  licenza  o  concessione,  ovvero  se  la  domanda
presentata, per la rilevanza  delle  omissioni  o  delle  inesattezze
riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, gli autori di dette
opere abusive non sanate sono soggetti alle sanzioni di cui  al  capo
I. Le stesse sanzioni si applicano se,  presentata  la  domanda,  non
viene effettuata l'oblazione dovuta. In ogni altra diversa ipotesi di
abusivismo, la tardiva  presentazione  della  domanda  di  sanatoria,
comunque nel termine massimo di un anno dall'entrata in vigore  della
presente legge, comporta il pagamento di una  somma  pari  al  doppio
della oblazione. 
  Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi  quelli
di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o
di servitu', relativi ad edifici o  loro  parti,  sono  nulli  e  non
possono essere rogati se da essi  non  risultano,  per  dichiarazione
dell'alienante, gli estremi della concessione ad  edificare  o  della
licenza edilizia o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi
dell'articolo 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata  copia
conforme della relativa domanda, corredata della prova  dell'avvenuto
versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto  comma
dell'articolo 35. Per le opere iniziate anteriormente al 2  settembre
1967, in luogo degli  estremi  della  licenza  edilizia  puo'  essere
prodotta una dichiarazione sostitutiva di  atto  notorio,  rilasciata
dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e  per  gli  effetti
dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968,  n.  15,  attestante  che
l'opera risulti iniziata in data anteriore al 2 settembre 1967.  Tale
dichiarazione puo' essere ricevuta  e  inserita  nello  stesso  atto,
ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo. 
  Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente
da indicarsi o da allegarsi non sia dipesa dalla insussistenza  della
concessione o dalla  inesistenza  della  domanda  di  concessione  in
sanatoria al tempo in cui gli atti  medesimi  sono  stati  stipulati,
essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante
atto successivo, redatto  nella  stessa  forma  del  precedente,  che
contenga  la  menzione  omessa  o  al   quale   siano   allegate   la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la  copia  della  domanda
indicate nel comma precedente. 
  Si applica in ogni caso il disposto del terzo  comma  dell'articolo
17.