Art. 40 
            Immobili non produttivi di reddito fondiario 
 
  1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli  immobili
relativi ad imprese  commerciali  e  quelli  che  costituiscono  beni
strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 
  2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli
immobili  utilizzati  esclusivamente  per  l'esercizio  dell'arte   o
professione o dell'impresa commerciale da parte del  possessore.  Gli
immobili  relativi  ad  imprese   commerciali   che   per   le   loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione  senza
radicali trasformazioni  si  considerano  strumentali  anche  se  non
utilizzati o anche se dati in locazione o comodato.