(Norme-art. 40)
                               Art 40 
         (Copia dell'atto che surroga l'originale mancante) 
  1. Nel caso previsto dall'articolo  112  comma  1  del  codice,  la
cancelleria attesta sulla copia autentica dell'atto che si tratta  di
copia che tiene luogo, ad  ogni  effetto,  dell'originale  distrutto,
smarrito o sottratto.