Art. 40. Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali 1. L'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e' sostituito dal seguente: « (( Art. 5. (Tenuta dei libri e documenti di lavoro) )). - 1. Per lo svolgimento della attivita' di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facolta' devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalita' del soggetto al quale e' stato affidato l'incarico, nonche' il luogo ove sono reperibili i documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione e' data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari». 2. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. All'atto della assunzione, prima dell'inizio della attivita' di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, (( dalla legge )) 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attivita' lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La presente disposizione non si applica per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». 3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 (( sono soppresse )) le parole «I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del relativo periodo»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «Gli obblighi di registrazione di cui al comma 2 si assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro». 4. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' sostituito dal seguente: «6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonche' i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non e' tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita' del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonche' la periodicita' e le modalita' di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il (( Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione )) e previa intesa con la Conferenza unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico». 5. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono soppresse le parole «nonche' apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge». 6. Gli armatori e le societa' di armamento sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco o lo sbarco, l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, al personale marittimo non iscritto nelle matricole della gente di mare nonche' a tutto il personale che a vario titolo presta servizio, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera a) (( del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 )).
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234 recante «Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti.», cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 8 (Informazione e registri). - 1. I lavoratori mobili devono essere informati delle pertinenti disposizioni nazionali, del regolamento interno dell'impresa e degli accordi tra parti sociali, in particolare dei contratti collettivi e degli eventuali contratti aziendali stipulati sulla base del presente decreto legislativo. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, l'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto deve essere registrato. I datori di lavoro sono responsabili della registrazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, dell'art. 14, del citato regolamento (CEE) n. 3821/85, se il lavoratore lo richiede, il datore di lavoro deve rilasciare copia della registrazione. 3. Gli obblighi di registrazione di cui al comma 2 si assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro. 4. La contrattazione collettiva definisce le modalita' di informazione di cui al comma 1.». - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili, come modificato dalla presente legge: «Art. 17 (Obbligo di certificazione). - 1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclusione.». - Si riporta l'art. 115 del Codice della navigazione: «Art. 115 (Categorie della gente di mare). - La gente di mare si divide in tre categorie: 1) personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo; 2) personale addetto ai servizi complementari di bordo; 3) personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 recante «Regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare»: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «lavoratore marittimo» ogni persona che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attivita' lavorativa a bordo di una nave; b) «comandante» l'ufficiale che esercita il comando di una nave; c) «ufficiale» un membro dell'equipaggio, diverso dal comandante, nominato in tale funzione in forza di leggi o di regolamenti; d) «ufficiale di coperta» l'ufficiale qualificato in conformita' alle disposizioni di cui al capitolo II dell'allegato I; e) «primo ufficiale di coperta» l'ufficiale, immediatamente sotto il comandante in linea gerarchica, al quale compete il comando della nave qualora il comandante non sia in grado di esercitarlo; f) «allievo ufficiale di coperta» un membro dell'equipaggio che svolge attivita' formative a bordo di una nave per acquisire la competenza professionale propria dell'ufficiale di coperta; g) «direttore di macchina» l'ufficiale di macchina responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave; h) «ufficiale di macchina» l'ufficiale qualificato in conformita' alle disposizioni di cui al capitolo III dell'allegato I; i) «primo ufficiale di macchina» l'ufficiale di macchina, immediatamente sotto il direttore di macchina in linea gerarchica, al quale compete la responsabilita' della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave qualora il direttore di macchina non sia in grado di esercitarla; l) «allievo ufficiale di macchina» un membro dell'equipaggio che svolge attivita' formative a bordo di una nave per acquisire la competenza professionale propria dell'ufficiale di macchina; m) «radioperatore» un membro dell'equipaggio in possesso di un certificato che abilita all'esercizio di una stazione radioelettrica a bordo di navi e di stazioni terrene di navi; n) «comune di guardia di coperta» un membro dell'equipaggio di una nave che non sia il comandante o un ufficiale di coperta; o) «comune di guardia di macchina» un membro dell'equipaggio di una nave che non sia il direttore o un ufficiale di macchina; p) «nave adibita alla navigazione marittima» una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali; q) «nave battente bandiera di uno Stato membro» una nave registrata in uno Stato membro dell'Unione europea e battente bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo; le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un Paese terzo; r) «viaggi costieri» i viaggi effettuati in prossimita' della costa come definiti dall'art. 1, comma 1, punti 37 e 39, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; s) «potenza di propulsione» la potenza di uscita totale massima caratteristica continuata in chilowatt sviluppata da tutti gli apparati di propulsione principali della nave che appare sul certificato di iscrizione della nave o su altro documento ufficiale; t) «nave petroliera» la nave costruita ed adibita per il trasporto alla rinfusa di prodotti infiammabili allo stato liquido; u) «nave chimichiera» la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti chimici allo stato liquido elencati nel capitolo 17 del codice internazionale dei trasportatori di prodotti chimici alla rinfusa (IBC code); v) «nave gasiera» la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti gassosi allo stato liquefatto elencati nel capitolo 19 del codice internazionale dei trasportatori di gas (IBG code); z) «norme radio» le norme relative al servizio mobile marittimo adottate dalla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni; aa) «nave da passeggeri» la nave adibita alla navigazione marittima abilitata al trasporto di piu' di dodici passeggeri; bb) «nave da pesca» la nave adibita alla cattura di pesce o altre risorse vive del mare; cc)«Convenzione STCW» (Standards of Trainig, Certification and Watchkeeping) la Convenzione internazionale sui requisiti minimi di addestramento, certificazione e tenuta della guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739, e i successivi emendamenti; dd) «annesso alla Convenzione STCW» il documento allegato alla Convenzione STCW 1978 come sostituito con la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, allegato I del presente regolamento; ee) «codice STCW» (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia adottato con la risoluzione n. 2 dalla Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995; ff)«funzioni» una serie di compiti, servizi e responsabilita', come specificatamente indicati dal codice STCW, necessari per la conduzione della nave, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino; gg) «servizi radio» le funzioni, a seconda del caso, di tenuta della guardia, di radiocomunicazione, di manutenzione e di riparazione tecnica eseguite in conformita' delle norme radio, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974, e successive modifiche ed integrazioni, e delle pertinenti raccomandazioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO); hh)«Convenzione SOLAS» (Safety of Life at Sea) la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti; ii) «nave da passeggeri ro-ro» (roll on roll off) la nave da passeggeri espressamente progettata e costruita anche per il trasporto di veicoli con imbarco e sbarco sulle proprie ruote e di carichi, disposti su pianali o in contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote; ll) «compagnia di navigazione» la persona fisica o giuridica proprietaria della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica quale l'armatore o il noleggiatore a scafo nudo della nave, che abbia rilevato dal proprietario responsabilita' inerenti alla conduzione della stessa, assumendosi cosi' tutti i doveri e le responsabilita' gravanti sulla compagnia ai sensi delle disposizioni del presente regolamento; mm) «certificato» qualsiasi documento valido, a prescindere dalla denominazione con la quale sia noto, rilasciato ai sensi della Convenzione STCW del 1978 dall'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea, o con l'autorizzazione di quest'ultimo, abilitante il titolare ad assolvere le funzioni menzionate in detto documento o autorizzate dalle norme nazionali; nn) «certificato adeguato» il documento previsto nell'annesso alla Convenzione STCW, rilasciato e convalidato conformemente al presente regolamento, che abilita il titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni corrispondenti al livello di responsabilita' menzionate sul certificato medesimo a bordo di una nave del tipo e dalle caratteristiche di tonnellaggio e potenza di propulsione considerati e nel particolare viaggio cui essa e' adibita; oo) «servizio di navigazione» il servizio svolto a bordo di una nave rilevante ai fini del rilascio di un certificato o di un certificato adeguato ovvero per il conseguimento di un'altra qualifica; pp) «Paese terzo» il Paese che non e' uno Stato membro dell'Unione europea; qq) «mese» un mese civile o un periodo di trenta giorni risultante dalla somma di periodi inferiori; qq-bis) «Comitato» Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (Comitato COSS), istituito dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002; qq-ter) «Agenzia» l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002.».