Art. 40. (Trattamento giuridico ed economico del personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria e' attribuito lo stesso trattamento giuridico spettante al personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato in base alla legge 1 aprile 1981, n. 121, ai relativi decreti legislativi ed alle altre norme in materia. Al medesimo personale spetta, altresi', il corrispondente trattamento economico della Polizia di Stato se non inferiore a quello attualmente goduto. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e per la funzione pubblica, si provvedera', ai fini dell'attuazione del comma 1, a stabilire la comparazione tra le qualifiche del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato e le qualifiche del personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria.
Nota all'art. 40, comma 1: - Per l'argomento della legge n. 121/1981, v. nella nota all'art. 5, comma 3.