Art. 40. 
                      Relazione sulla gestione 
  1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da  una  relazione
degli amministratori sulla situazione complessiva  delle  imprese  in
esso incluse e sull'andamento della gestione nel suo  insieme  e  nei
vari settori, con particolare riguardo ai costi,  ai  ricavi  e  agli
investimenti. 
  2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 
    a) le attivita' di ricerca e di sviluppo; 
    b) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data  di  riferimento  del
bilancio consolidato; 
    c) l'evoluzione prevedibile della gestione; 
    d)  il  numero  e  il  valore  nominale  delle  azioni  o   quote
dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate,
anche per il tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona,
con l'indicazione della quota di capitale corrispondente. 
(VII Direttiva, art. 36).