Articolo 40 1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignita' e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le liberta' fondamentali e che tenga conto della sua eta' nonche' della necessita' di facilitare il suo riinserimento nella societa' e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima. 2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare: a) affinche' nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse; b) affinche' ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie: i) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita; ii) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle ac- cuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa; iii) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorita' o istanza giudiziaria competenti, indipendenti ed imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonche' in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che cio' non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua eta' o della sua situazione; iv) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi compevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parita'; v) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione ed ogni altra misura decisa di conseguenza dinnanzi una autorita' o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente ed imparziale, in conformita' con la legge; vi) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata; vii) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura. 3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorita' e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo: a) di stabilire un'eta' minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacita' di commettere reato; b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta cio' sia possibile ed auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate. 4. Sara' prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la liberta' condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonche' soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.