Art. 40 (Accertamenti sugli investimenti effettuati ai sensi degli articoli 34 e 68 della legge n.613 del 1967 e dell'articolo 26 della legge n.9 del 1991) 1. Al fine di semplificare l'applicazione della nuova disciplina in materia di aliquote di prodotto introdotta dal presente decreto, i titolari di concessioni di coltivazione che hanno presentato domanda di esonero ai sensi dell'art. 26 della legge n. 9 del 1991 per gli anni dal 1993 al 1996, inviano, entro il 30 giugno 1997 per gli anni 1993, 1994 e 1995, ed entro il 31 dicembre 1997 per l'anno 1996, all'UNMIG ed alle sue Sezioni, un prospetto contenente il riepilogo degli investimenti effettuati in ciascuno degli anni indicati per le opere di prospezione non esclusiva e di ricerca esclusiva di idrocarburi facenti parte del progetto di investimenti presentato all'UNMIG per gli stessi anni, con riferimento alle opere per le quali non sia gia' stata emessa dalla Sezione competente la relativa certificazione ai sensi degli articoli 34 e 68 della legge n.613 del 1967 e dell'articolo 26 della legge n. 9 del 1991. 2. Il prospetto ed i tabulati analitici di documentazione delle spese effettuate sono sottoscritti dal legale rappresentante del concessionario o un suo delegato, che attesta la veridicita' e la pertinenza delle spese elencate alle opere del progetto di investimento approvato. 3. La verifica delle spese dichiarate per ciascuna societa' ed anno e' effettuata, per il territorio di competenza di ogni Sezione, da un collegio, designato dal Direttore generale delle miniere, presieduto dall'Ingegnere capo della Sezione interessata e composto da un funzionario della Sezione interessata e da un funzionario dell'UNMIG. 4. Il collegio accerta che le opere effettuate siano conformi al progetto di investimenti in opere di prospezione e ricerca approvato e che le relative spese siano congrue, sulla base delle fatture e degli altri titoli di spesa. 5. Le spese per le verifiche ed i compensi per il funzionamento del collegio nonche' per gli accertamenti conseguenti alle richieste di esenzione presentate ai sensi degli articoli 34 e 68 della legge n.613 del 1967, sono a carico dei concessionari richiedenti secondo tariffe stabilite con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.