Art. 40.
                       Personale della scuola
               Percentuale di riduzione del personale
  1. Il numero dei dipendenti del comparto scuola deve risultare alla
fine  dell'anno 1999  inferiore del  3  per cento  rispetto a  quello
rilevato alla fine dell'anno 1997.  Tale numero costituisce il limite
massimo  del personale  in servizio.  Tra i  dipendenti che  dovranno
essere considerati  per i  fini della  programmazione sono  inclusi i
supplenti  annuali e  i supplenti  temporanei con  la esclusione  dei
soggetti  chiamati  a  svolgere  supplenze brevi.  La  spesa  per  le
supplenze brevi non  potra' essere nell'anno 1998  superiore a quella
resasi  necessaria per  soddisfare  le esigenze  dell'anno 1997.  Con
decreto del  Ministro della pubblica  istruzione, di concerto  con il
Ministro del tesoro, del bilancio  e della programmazione economica e
con  il  Ministro  per  la funzione  pubblica,  previo  parere  delle
commissioni parlamentari  competenti per materia, da  esprimere entro
trenta   giorni   dall'avvenuta   trasmissione,  si   provvede   alla
determinazione della consistenza numerica del personale alla data del
31 dicembre 1999. Con decreti del Ministro della pubblica istruzione,
previo parere delle commissioni  parlamentari competenti per materia,
da  esprimere entro  trenta giorni  dall'avvenuta trasmissione,  sono
individuati  i criteri  e le  modalita' per  il raggiungimento  delle
finalita' predette mediante disposizioni sugli organici funzionali di
istituto,  sulla  formazione  delle  cattedre  e  delle  classi,  sul
contenimento delle  supplenze temporanee di breve  durata assicurando
comunque il perseguimento  dell'obiettivo tendenziale della riduzione
del numero  massimo di alunni  per classe  con priorita' per  le zone
svantaggiate, per le piccole isole,  per le zone di montagna, nonche'
per  le aree  metropolitane a  forte rischio  di devianza  minorile e
giovanile. In attuazione dei principi  generali fissati dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104,  e' assicurata l'integrazione scolastica degli
alunni handicappati con  interventi adeguati al tipo  e alla gravita'
dell'     handicap,    compreso   il ricorso  all'ampia flessibilita'
organizzativa e  funzionale delle  classi prevista  dall'articolo 21,
commi  8  e  9,  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  nonche'  la
possibilita' di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti
di sostegno in deroga al  rapporto docentialunni indicato al comma 3,
in presenza di   handicap  particolarmente  gravi, fermo restando  il
vincolo  di  cui al primo   periodo del presente comma. Sono abrogati
gli articoli 72, 315,  comma 3, 319, commi da 1 a 3,  e 443 del testo
unico   delle  disposizioni   legislative  vigenti   in  materia   di
istruzione, relative  alle scuole di  ogni ordine e  grado, approvato
con  decreto legislativo  16  aprile  1994, n.  297.  Anche in  vista
dell'attribuzione  della personalita'  giuridica e  dell'autonomia di
cui all'articolo 21,  commi da 1 a  4, della legge 15  marzo 1997, n.
59,  e'   consentita,  altresi'   alle  istituzioni   scolastiche  la
stipulazione  di contratti  di  prestazione d'opera  con esperti  per
particolari  attivita' ed  insegnamenti, purche'  non sostitutivi  di
quelli curricolari,  per sperimentazioni didattiche  e ordinamentali,
per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia
delle   istituzioni  scolastiche.   Al   fine   di  incrementare   la
preparazione tecnicoprofessionale dei  giovani, dopo il conseguimento
del diploma finale di istruzione secondaria superiore, nel quadro del
sistema   formativo  integrato   e  della   programmazione  regionale
dell'offerta formativa, lo Stato e le regioni concordano modalita' di
intese per la realizzazione,  anche nelle istituzioni scolastiche, di
corsi di  formazione superiore  non universitaria, anche  mediante la
costituzione di  forme associative con altri  soggetti del territorio
ed  utilizzando le  risorse  messe a  disposizione anche  dall'Unione
europea,  dalle regioni,  dagli enti  locali e  da altre  istituzioni
pubbliche e private.
           Precedenza nelle supplenze annuali e temporanee
  2. I docenti compresi nelle  graduatorie dei concorsi per titoli ed
esami ed  aventi titolo alla nomina  in ruolo sulle cattedre  o posti
accantonati al 1 settembre 1992 secondo quanto previsto dall'articolo
3, comma  22, quarto periodo, della  legge 24 dicembre 1993,  n. 537,
hanno  diritto,  a  decorrere dall'anno  scolastico  1997-1998,  alla
precedenza  assoluta  nel  conferimento  delle  supplenze  annuali  e
temporanee del personale docente nella provincia per cui e' valida la
graduatoria  del  concorso.  La  precedenza  opera  prima  di  quella
prevista dall'articolo 522, comma 5, del  testo unico di cui al comma
1.
                       Insegnanti di sostegno
  3.   La  dotazione   organica   di  insegnanti   di  sostegno   per
l'integrazione degli  alunni handicappati e' fissata  nella misura di
un  insegnante  per  ogni   gruppo  di  138  alunni  complessivamente
frequentanti  gli   istituti  scolastici  statali   della  provincia,
assicurando,  comunque, il  graduale  consolidamento,  in misura  non
superiore all'80 per cento, della dotazione di posti di organico e di
fatto  esistenti nell'anno  scolastico 1997-1998,  fermo restando  il
vincolo  di  cui  al  primo  periodo   del  comma  1.  I  criteri  di
ripartizione  degli insegnanti  di sostegno  tra i  diversi gradi  di
scuole ed,  eventualmente, tra  le aree  disciplinari dell'istruzione
secondaria, nonche'  di assegnazione  ai singoli  istituti scolastici
sono  stabiliti con  i  decreti di  cui al  comma  1, assicurando  la
continuita' educativa  degli insegnanti di sostegno  in ciascun grado
di  scuola.  Progetti  volti   a  sperimentare  modelli  efficaci  di
integrazione,  nelle classi  ordinarie, e  ad assicurare  il successo
formativo    di alunni   con particolari  forme di    handicap   sono
approvati  dai   provveditori  agli   studi,  che   possono  disporre
l'assegnazione delle risorse umane  necessarie e dei mezzi finanziari
per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali
allo  sviluppo delle  potenzialita'  esistenti  nei medesimi  alunni,
nonche' per  l'aggiornamento del  personale. Le  esperienze acquisite
sono messe a disposizione di altre scuole.
                 Organici del personale non docente
  4. Al fine del raggiungimento  degli obiettivi indicati al comma 1,
si procede,  altresi', alla  revisione dei criteri  di determinazione
degli  organici  del  personale amministrativo,  tecnico,  ausiliario
della scuola,  ivi compresi gli  istituti di educazione,  nelle forme
previste dall'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29,  e successive  modificazioni ed  integrazioni, tenendo  conto dei
compiti  connessi  all'esercizio   dell'autonomia  delle  istituzioni
scolastiche ed evitando duplicazioni di competenze tra aree e profili
professionali.
                        Autonomia funzionale
  5.  In  coerenza con  i  poteri  di  organizzazione e  di  gestione
attribuiti  sono  rimesse  alle singole  istituzioni  scolastiche  le
decisioni organizzative,  amministrative e gestionali  che assicurano
efficacia e funzionalita' alla  prestazione dei servizi, consentendo,
tra l'altro, alle stesse istituzioni,  anche consorziate fra loro, di
deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali
scolastici e delle loro  pertinenze, previa riduzione della dotazione
organica  di istituto,  approvata dal  provveditore agli  studi sulla
base di criteri predeterminati idonei  anche ad evitare situazioni di
soprannumero  del personale,  in misura  tale da  consentire economie
nella  spesa. Con  decreto del  Ministro del  tesoro, del  bilancio e
della  programmazione  economica,  su  proposta  del  Ministro  della
pubblica istruzione,  previo accertamento delle  economie realizzate,
sono  effettuate le  occorrenti variazioni  di bilancio.  In sede  di
contrattazione decentrata  a livello  provinciale sono  ridefinite le
modalita' di  organizzazione del lavoro del  personale ausiliario che
non svolga attivita' di pulizia.
                         Misure dei risparmi
  6.  Dall'attuazione dei  commi  1,  3, 4  e  12 devono  conseguirsi
complessivamente risparmi pari a lire 442 miliardi per l'anno 1998, a
lire 1.232 miliardi per l'anno 1999 ed a lire 977 miliardi per l'anno
2000. Le predette somme sono calcolate al netto dei risparmi di spesa
destinati alla costituzione del fondo di cui al comma 7.
                      Destinazione dei risparmi
  7.  I  risparmi  derivanti   dall'applicazione  del  comma  1,  con
esclusione delle economie derivanti dalla riduzione di spesa relativa
alle  supplenze  brevi, stimati,  in  ragione  d'anno in  lire  1.110
miliardi per il  1999 e in lire 1.260 miliardi  a decorrere dall'anno
2000, sono destinati, dall'anno  scolastico 1999-2000, nel limite del
50 per cento, quantificato in lire 185 miliardi per l'anno 1999 ed in
lire 630 miliardi a decorrere dall'anno 2000, alla costituzione di un
apposito fondo da  iscrivere nello stato di  previsione del Ministero
della pubblica istruzione, da ripartire  con decreti del Ministro del
tesoro, del  bilancio e  della programmazione economica,  su proposta
del Ministro  della pubblica istruzione, da  destinare all'incremento
dei fondi di  istituto per la retribuzione  accessoria del personale,
finalizzata al  sostegno delle attivita' e  delle iniziative connesse
all'autonomia  delle  istituzioni  scolastiche.  Le  risorse  che  si
rendono  disponibili  sono  ripartite  su  base  provinciale.  Previa
verifica delle  economie derivanti dall'applicazione del  comma 5, il
predetto fondo  viene integrato, a  decorrere dall'anno 2000,  di una
ulteriore quota  pari al  60 per cento  da calcolarsi  sulle economie
riscontrate,  al  netto  delle  somme  da  riassegnare  alle  singole
istituzioni scolastiche  per la stipula  dei contratti di  appalto di
cui al medesimo comma 5.
                          Verifiche annuali
  8. Con periodicita' annuale, si provvede alla verifica dei risparmi
effettivamente realizzati  in applicazione  del comma  1, al  fine di
accertarne la corrispondenza con lo  stanziamento del fondo di cui al
comma 7.
                Competenza ai pagamenti per supplenti
  9. Fermo restando quanto disposto  dall'articolo 1, comma 24, della
legge 28  dicembre 1995, n. 549,  e dall'articolo 1, comma  77, della
legge 23 dicembre 1996, n.  662, e' attribuita agli uffici periferici
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica la competenza all'ordinazione  dei pagamenti, a mezzo ruoli
di  spesa  fissa, delle  retribuzioni  spettanti  al personale  della
scuola con nomina del capo d'istituto su posti di supplenze annuali e
supplenze  fino  al termine  delle  attivita'  didattiche, in  attesa
dell'assunzione   degli  aventi   diritto.
                  Concorsi  nelle scuole secondarie
  10.  I   concorsi  per   titoli  ed  esami   a  cattedre   e  posti
d'insegnamento nelle scuole secondarie possono essere indetti al fine
di  reclutare docenti  per gli  insegnamenti che  presentano maggiore
fabbisogno  e per  ambiti  disciplinari  comprensivi di  insegnamenti
impartiti in piu'  scuole e istituti anche di diverso  ordine e grado
ai quali si puo' accedere con il medesimo titolo di studio.
                Validita' di graduatorie concorsuali
  11.  E'  estesa  all'anno  scolastico 1998-99  la  validita'  delle
graduatorie dei concorsi per titoli  ed esami del personale docente e
a posti di coordinatore  amministrativo, nonche' delle graduatorie di
conferimento delle  supplenze del  personale docente e  del personale
amministrativo tecnico ed ausiliario.
                       Abolizione di compensi
  12.  Con  effetto dall'anno  scolastico  1997-1998  sono aboliti  i
compensi  giornalieri ai  componenti  delle commissioni  di esami  di
licenza media.
           Esclusione di Valle d'Aosta e province autonome
  13. Le  disposizioni di cui  al presente articolo non  si applicano
alla regione  Valle d'Aosta e alle  province autonome di Trento  e di
Bolzano  che disciplinano  la  materia  nell'ambito delle  competenze
derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.
 
           Note all'art. 40:
            - Il  titolo della legge 5  febbraio 1992, n. 104,  e' il
          seguente:   "Leggequadro  per l'assistenza,  l'integrazione
          sociale  e i  diritti delle persone handicappate".
            - Il testo dei  commi 8 e 9 dell'art. 21 della  legge  n.
          59/1997  si  veda in nota all'art. 39) e', rispettivamente,
          il seguente:
            "8.    L'autonomia  organizzativa   e'   finalizzata alla
          realizzazione   della       flessibilita',            della
          diversificazione,    dell'efficienza  e dell'efficacia  del
          servizio  scolastico,  alla  integrazione   e   al  miglior
          utilizzo  delle risorse e delle strutture, all'introduzione
          di tecnologie   innovative   e    al  coordinamento     con
          il      contesto territoriale. Essa si esplica liberamente,
          anche mediante superamento dei    vincoli    in     materia
          di   unita'    oraria    della    lezione, dell'unitarieta'
          del    gruppo    classe    e     delle     modalita'     di
          organizzazione     e   impiego    dei   docenti,    secondo
          finalita'    di ottimizzazione   delle    risorse    umane,
          finanziarie,    tecnologiche,  materiali e temporali, fermi
          restando i giorni di attivita' didattica annuale previsti a
          livello   nazionale,   la   distribuzione    dell'attivita'
          didattica  in  non   meno di cinque giorni settimanali,  il
          rispetto dei complessivi   obblighi annuali    di  servizio
          dei  docenti  previsti dai contratti collettivi che possono
          essere  assolti invece che in cinque  giorni    settimanali
          anche      sulla  base    di  un'apposita    programmazione
          plurisettimanale.
            9.    L'autonomia  didattica    e'     finalizzata     al
          perseguimento      degli  obiettivi  generali  del  sistema
          nazionale di istruzione, nel  rispetto  della  liberta'  di
          insegnamento,  della  liberta' di scelta educativa da parte
          delle famiglie   e del diritto  ad  apprendere.    Essa  si
          sostanzia  nella   scelta     libera   e   programmata   di
          metodologie,   strumenti,  organizzazione    e  tempi    di
          insegnamento,  da   adottare nel  rispetto della  possibile
          pluralita'   di   opzioni metodologiche,    e    in    ogni
          iniziativa  che sia  espressione  di  liberta' progettuale,
          compresa   l'eventuale      offerta    di      insegnamenti
          opzionali,   facoltativi  o aggiuntivi e nel rispetto delle
          esigenze formative degli studenti. A tal fine,  sulla  base
          di  quanto disposto dall'articolo 1,  comma 71, della legge
          23  dicembre  1996, n.   662, sono definiti criteri  per la
          determinazione degli  organici  funzionali    di  istituto,
          fermi  restando  il   monte    annuale  orario  complessivo
          previsto    per  ciascun curriculum    e   quello  previsto
          per  ciascuna  delle discipline  ed attivita' indicate come
          fondamentali di ciascun  tipo    o  indirizzo  di  studi  e
          l'obbligo  di  adottare procedure e  strumenti di  verifica
          e  valutazione  della  produttivita'   scolastica   e   del
          raggiungimento degli obiettivi".
            -    Il   testo dell'art.   72   del  D. Lgs.  16  aprile
          1994,  n.    297  (Approvazione  del  testo  unico    delle
          disposizioni   legislative   vigenti   in      materia   di
          istruzione, relative   alle   scuole di   ogni  ordine    e
          grado) era il seguente:
            "Art.  72    (Criteri   generali per la  formazione delle
          sezioni e delle   classi). -       1.   Con  decreto    del
          Ministro  della    pubblica istruzione di   concerto con il
          Ministro del tesoro  sono determinati annualmente i criteri
          per la formazione  delle  sezioni  e  delle  classi,  delle
          scuole  e  degli  istituti  di    ogni ordine e grado ed e'
          stabilito il numero massimo e minimo di alunni per  sezione
          e per classe.
            2.  Le classi  successive a quelle iniziali delle  scuole
          medie sono accorpate, in  modo peraltro da  non  costituire
          classi  con   numero di alunni  di regola  superiore a  23.
          Le classi  che accolgono  alunni portatori di handicap sono
          costituite con un massimo di 20 alunni.
            3. Per le scuole elementari  il    numero  di  alunni  in
          ciascuna  classe  non  puo' essere superiore a venticinque,
          salvo il limite di venti per le classi che accolgono alunni
          portatori di handicap".
            - Il testo del comma 3 dell'art. 315 del citato  D.  Lgs.
          n. 297/1994 era il seguente:
            "3.  I    posti  di   sostegno per la   scuola secondaria
          superiore sono determinati  nell'ambito  dell'organico  del
          personale  in  servizio  alla  data  di   entrata in vigore
          della legge  5    febbraio  1992,  n.    104,  in  modo  da
          assicurare  un  rapporto almeno  pari a quello previsto per
          gli altri  gradi   di  istruzione  e   comunque   entro   i
          limiti      delle   disponibilita'   finanziarie   all'uopo
          preordinate dall'art. 42 comma 6, lettera h)  della  stessa
          legge".
            -  Il  testo  dei  commi  da 1 a 3 dell'art. 319 del gia'
          citato D.  Lgs.    n.  297/1994  era,  rispettivamente,  il
          seguente:
            "Art. 319   (Posti a sostegno). -  1.  Per lo svolgimento
          delle  attivita'  di    sostegno  a   favore degli   alunni
          portatori  di handicap nella scuola materna,  elementare  e
          media,   le   dotazioni   organiche   dei   relativi  ruoli
          provinciali comprendono posti di sostegno da  istituire  in
          ragione,  di    regola,  di  un posto ogni quattro   alunni
          portatori di handicap.
            2.  Per  la   determinazione   dei posti   di    sostegno
          nella      scuola  secondaria  superiore  si  applicano  le
          disposizioni contenute nell'art.  315, comma 3.
            3. Nella scuola elementare deroghe  al rapporto medio  di
          un  docente  ogni  quattro  alunni  portatori   di handicap
          possono essere  autorizzate  in  organico  di    fatto,  in
          presenza di  handicap particolarmente gravi per i  quali la
          diagnosi   funzionale    richieda  interventi  maggiormente
          individualizzati  e   nel  caso  di  alunni   portatori  di
          handicap  frequentanti  plessi  scolastici  nelle  zone  di
          montagna e nelle piccole isole".
            -  Il  testo  dell'art.  443  del  gia' citato D. Lgs. n.
          297/1994 era il seguente:
            "Art. 443.  (Dotazioni organiche dei  posti di sostegno).
          - 1.  In sede di  definizione degli organici  si    procede
          alla  determinaione  del  numero  dei posti di sostegno   a
          favore dei bambini o degli alunni portatori    di  handicap
          della  scuola  materna e  media,  in modo  da assicurare di
          regola  un    rapporto medio di   un docente   ogni quattro
          bambini o  alunni    portatori  di  handicap.  I  posti  di
          sostegno  per  gli istituti    e  scuole    di   istruzione
          secondaria    superiore     sono determinati,   nell'ambito
          dell'organico,   in   modo   da  assicurare    un  rapporto
          almeno  pari a  quello  previsto  per  gli altri  gradi  di
          istruzione  e  comunque entro i limiti delle disponibilita'
          finanziarie a tal fine  preordinate dall'articolo 42, comma
          6,  lettera h), della legge  5 febbraio  1992, n.   104.  I
          posti   di    sostegno  nella    scuola  elementare    sono
          determinati nell'organico   di    diritto    in  modo    da
          assicurare    un    rapporto medio   di   un   docente ogni
          quattro  alunni portatori  di  handicap;  deroghe  a   tale
          rapporto   possono   essere autorizzate   in  organico   di
          fatto,   in  presenza   di  handicap particolarmente  gravi
          per  i quali  la diagnosi   funzionale richieda  interventi
          maggiormente   individualizzati   e   nel  caso  di  alunni
          portatori di   handicap  frequentanti    plessi  scolastici
          nelle  zone di montagna e nelle piccole isole".
            -  Il  testo  dei commi da 1  a 4 dell'art. 21 della gia'
          citata legge n. 59/1997 e' il seguente:
            "Art.  21.    -  1.  L'autonomia      delle   istituzioni
          scolastiche    e degli istituti educativi  si inserisce nel
          processo    di  realizzazione  della  autonomia   e   della
          riorganizzazione    dell'intero  sistema formativo. Ai fini
          della      realizzazione      della    autonomia      delle
          istituzioni  scolastiche  le funzioni  dell'Amministrazione
          centrale   e periferica della    pubblica  istruzione    in
          materia    di gestione   del servizio  di istruzione, fermi
          restando i livelli unitari e  nazionali  di  fruizione  del
          diritto    allo    studio   nonche' gli   elementi   comuni
          all'intero sistema  scolastico    pubblico  in  materia  di
          gestione  e programmazione definiti    dallo  Stato,   sono
          progressivamente      attribuite         alle   istituzioni
          scolastiche,    attuando a  tal fine anche  l'estensione ai
          circoli didattici, alle scuole medie,  alle scuole  e  agli
          istituti  di  istruzione   secondaria, della   personalita'
          giuridica   degli istituti tecnici   e   professionali    e
          degli   istituti   d'arte   ed   ampliando l'autonomia  per
          tutte  le  tipologie degli  istituti di  istruzione,  anche
          in  deroga   alle norme vigenti in materia  di contabilita'
          dello Stato. Le disposizioni  del  presente    articolo  si
          applicano  anche  agli  istituti      educativi,     tenuto
          conto   delle   loro   specificita' ordinamentali.
            2. Ai fini  di quanto previsto nel  comma 1, si  provvede
          con  uno  o  piu'    regolamenti  da    adottare ai   sensi
          dell'articolo  17, comma  2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400  ), nel termine di nove mesi dalla data  di entrata  in
          vigore  della presente   legge,   sulla base   dei  criteri
          generali  e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5,
          7, 8, 9, 10  e 11 del presente articolo. Sugli   schemi  di
          regolamento   e'  acquisito,  anche  contemporaneamente  al
          parere del Consiglio di Stato, il parere  delle  competenti
          Commissioni  parlamentari.  Decorsi sessanta giorni   dalla
          richiesta  di   parere alle   Commissioni, i    regolamenti
          possono    essere comunque   emanati.   Con i   regolamenti
          predetti   sono dettate  disposizioni  per  armonizzare  le
          norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con
          decreto  legislativo  16  aprile 1994, n.   297, con quelle
          della presente legge.
            3.    I     requisiti     dimensionali  ottimali      per
          l'attribuzione        della    personalita'   giuridica   e
          dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma
          1, anche  tra loro unificate nell'ottica di garantire  agli
          utenti   una  piu'  agevole    fruizione  del  servizio  di
          istruzione, e le  deroghe  dimensionali  in   relazione   a
          particolari    situazioni  territoriali  o  ambientali sono
          individuati in rapporto alle esigenze e alla varieta' delle
          situazioni    locali  e  alla  tipologia  dei  settori   di
          istruzione    compresi    nell'istituzione  scolastica.  Le
          deroghe  dimensionali  saranno    automaticamente  concesse
          nelle  province   il cui territorio e'  per almeno un terzo
          montano, in cui le   condizioni  di  viabilita'  statale  e
          provinciale   siano   disagevoli   e  in  cui  vi  sia  una
          dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
            4.   La personalita'    giuridica  e    l'autonomia  sono
          attribuite  alle  istituzioni   scolastiche   di   cui   al
          comma 1  a  mano  a   mano   che raggiungono i    requisiti
          dimensionali    di  cui    al comma   3 attraverso piani di
          dimensionamento della rete    scolastica,  e  comunque  non
          oltre  il    31    dicembre    2000    contestualmente alla
          gestione  di   tutte   le funzioni amministrative  che  per
          loro  natura  possono  essere  esercitate dalle istituzioni
          autonome. In ogni caso il  passaggio  al  nuovo  regime  di
          autonomia  sara'  accompagnato    da apposite iniziative di
          formazione del personale, da una  analisi    delle  realta'
          territoriali,   sociali   ed  economiche  delle     singole
          istituzioni scolastiche per    l'adozione  dei  conseguenti
          interventi  perequativi  e sara' realizzato secondo criteri
          di   gradualita'   che valorizzino    le    capacita'    di
          iniziativa  delle istituzioni stesse".
            -  Il  testo del quarto periodo  del comma 22 dell'art. 3
          della legge n. 537/1993 (si veda in nota all'art. 39) e' il
          seguente:
            "Le  graduatorie dei  concorsi per  titoli ed  esami  del
          personale  docente,  approvate  in    data successiva al 31
          agosto 1992, conservano  validita'  anche    per  gli  anni
          scolastici   successivi   al      1994-1995   ai  fini  del
          conferimento  di  nomine      in   ruolo   in   un   numero
          corrispondente  a  quello  delle  cattedre  e dei posti che
          risultavano accantonati a tal fine al  1 settembre 1992   e
          che,   per effetto della  riduzione degli organici, nonche'
          per l'applicazione  dell'articolo 4, comma 1,  della  legge
          23  dicembre  1992, n.  498, non  sono stati  conferiti per
          le nomine nell'anno scolastico  1993-1994  e  non  potranno
          essere   conferiti   per  le  nomine  nell'anno  scolastico
          1994-1995)".
            - Il testo del comma 5 dell'art.    522  del  piu'  volte
          citato D. Lgs.  n. 297/1994 e' il seguente:
            "5.  Coloro  i  quali sono inseriti nelle graduatorie per
          l'immissione in ruolo sulla   base dei  concorsi  per  soli
          titoli    hanno  diritto  alla  precedenza   assoluta   nel
          conferimento   delle   supplenze   annuali    e  temporanee
          nella   provincia   in  cui hanno  presentato  le  relative
          domande di supplenza".
            - Il  testo dell'art. 31   del D. Lgs. n.    29/1993  (si
          veda  in nota all'art. 39) e' il seguente:
            "Art.   31     (Individuazione   degli  uffici  dirigenzi
          ali  e determinazione delle  piante organiche in sede    di
          prima  applicazione del presente  decreto). -   1.  In sede
          di  prima     applicazione   del   presente   decreto,   le
          amministrazioni pubbliche procedono:
            a)     alla   rilevazione    di    tutto  il    personale
          distinto   per circoscrizione  provinciale  e  per  sedi di
          servizio,    nonche'     per  qualifiche  e      specifiche
          professionalita',  evidenziando    le  posizioni di   ruolo
          numerarie  e soprannumerarie,  non di  ruolo, fuori  ruolo,
          comando,  distacco e  con contratto  a   tempo  determinato
          e a  tempo parziale;
            b)  alla   formulazione di una  proposta di ridefinizione
          dei propri uffici  e delle  piante  organiche  in relazione
          ai  criteri di  cui all'art.  5,  ai   carichi  di  lavoro,
          nonche'    alla  esigenza   di integrazione  per  obiettivi
          delle    risorse  umane  e materiali, evitando le eventuali
          duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed  al  fine  di
          conseguire  una  riduzione  per   accorpamento degli uffici
          dirigenziali, e,    in   conseguenza,    delle    dotazioni
          organiche    del      personale dirigenziale, in misura non
          inferiore  al dieci per cento,  riservando  un  contingente
          di  dirigenti    per  l'esercizio   delle funzioni   di cui
          all'art. 17, comma 1, lettera b);
            c) alla revisione  delle tabelle annesse al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine
          di  realizzare,  anche  con riferimento   ai principi ed ai
          criteri fissati nel titolo  I del presente  decreto  ed  in
          particolare  negli    articoli 4, 5 e 7, una piu' razionale
          assegnazione   e  distribuzione  dei  posti   delle   varie
          qualifiche    per  ogni    singola unita'   scolastica, nel
          limite massimo della   consistenza  numerica    complessiva
          delle    unita'  di    personale  previste  nelle  predette
          tabelle.
            2. Sulla   base di criteri   definiti,  previo  eventuale
          esame    con  le  confederazioni   sindacali   maggiormente
          rappresentative  sul  piano nazionale, di cui all'art.  45,
          comma  8,  e  secondo  le modalita' di cui all'art. 10,  le
          amministrazioni  pubbliche determinano i  carichi di lavoro
          con riferimento  alla  quantita'    totale  di  atti  e  di
          operazioni per  unita' di  personale prodotti  negli ultimi
          tre   anni,    ai  tempi  standard  di    esecuzione  delle
          attivita' e, ove   rilevi, al   grado  di  copertura    del
          servizio    reso,  in   rapporto alla   domanda espressa  e
          potenziale. Le amministrazioni  informano le organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
          di cui all'art. 45, comma 8, sulla applicazione dei criteri
          di determinazione dei carichi di lavoro.
            3.  Le rilevazioni  e le proposte di cui al  comma 1 sono
          trasmesse, anche    separatamente,  alla    Presidenza  del
          Consiglio  dei    Ministri  -  Dipartimento  della funzione
          pubblica e  al Ministero del  tesoro  entro  centocinquanta
          giorni    dalla  data di   entrata in vigore   del presente
          decreto.
            4. All'approvazione delle proposte  si procede secondo le
          modalita' e  nei  limiti  previsti   dall'art.   6   quanto
          alle   amministrazioni statali,  comprese   le  aziende   e
          le  amministrazioni    anche  ad ordinamento autonomo,    e
          con   i     provvedimenti  e  nei    termini  previsti  dai
          rispettivi    ordinamenti       quanto    alle        altre
          amministrazioni pubbliche.
            5. In  caso di inerzia,  il Presidente del Consiglio  dei
          Ministri,  previa   diffida, assume  in via  sostitutiva le
          iniziative e  adotta direttamente i provvedimenti di cui ai
          commi 1 e 3.
            6.  Non   sono  consentite    assunzioni   di   personale
          presso    le  amministrazioni  pubbliche   fintanto che non
          siano  state approvate le proposte di cui al comma  1.  Per
          il  1993  si  applica l'art. 7, comma 8, del  decreto-legge
          19   settembre     1992,   n.    384,    convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge 14 novembre   1992, n. 438. Le
          richieste  di  deroga  devono  essere     corredate   dalla
          rilevazione  di  cui    al comma 1, lettera a).  Sono fatti
          salvi  i contratti previsti  dall'articolo 36 della   legge
          20  marzo   1975,   n.   70,  e dall'art.  23  dell'accordo
          sindacale reso esecutivo dal  decreto del Presidente  della
          Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.
            6-bis.    Fino  alla  revisione   delle tabelle di cui al
          comma 1, lettera  c), e'  consentita l'utilizzazione    nei
          provveditorati    agli  studi  di personale amministrativo,
          tecnico   ed   ausiliario   della   scuola   in    mansioni
          corrispondenti  alla   qualifica di appartenenza; le stesse
          utilizzazioni  possono essere  disposte dai    provveditori
          agli    studi fino al limite  delle vacanze nelle dotazioni
          organiche degli uffici scolastici provinciali,  sulla  base
          di  criteri    definiti  previo esame con le organizzazioni
          sindacali  maggiormente rappresentative a  norma  dell'art.
          10 e,  comunque, con precedenza nei confronti di  chi ne fa
          richiesta".
            -  Il    testo del comma   24 dell'art. 1  della legge n.
          549/1995 (si veda in nota all'art. 39) e' il seguente:
            "24. A decorrere  dal 1 settembre 1996  l'ordinazione dei
          pagamenti delle retribuzioni ai docenti  di  religione,  ai
          supplenti  annuali  e  ai  supplenti   temporanei fino   al
          termine   dell'attivita' didattica   e' effettuata    dalle
          direzioni   provinciali  del  tesoro con  ordinativi emessi
          in base a ruoli di  spesa fissa. L'apertura  dei  ruoli  di
          spesa  fissa  e' disposta  con i  contratti  individuali di
          lavoro a  tempo determinato     stipulati     secondo    le
          competenze     individuate rispettivamente  dagli  articoli
          309,  520 e  521  del  testo  unico approvato  con  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297".
            -  Il    testo del comma   77 dell'art. 1  della legge n.
          662/1996 (si veda in nota all'art. 39) e' il seguente:
            "77.  Le  spese  per  le  supplenze  brevi  e   saltuarie
          e  per  i corrispondenti  oneri  riflessi  sono  effettuate
          dalle    istituzioni scolastiche   ed   educative,  nonche'
          dagli  istituti  superiori  di istruzione artistica,  entro
          i    limiti  dei  finanziamenti  assegnati  dai  competenti
          provveditori agli studi  con imputazione ai capitoli  1032,
          1035  e    1036  dello  stato   di previsione del Ministero
          della pubblica istruzione.   Con   decreto   del   Ministro
          della   pubblica   istruzione saranno definiti  i criteri e
          le modalita' per la  ripartizione, tra gli  istituti  e  le
          scuole  di  ciascuna  provincia,  dei  fondi accreditati ai
          provveditori agli studi, per la determinazione delle  quote
          che  gli  stessi  provveditori  dovranno  accantonare   per
          esigenze eccezionali o, comunque impreviste,   nonche'  per
          riequilibrare,  ove    necessario,  la  ripartizione  delle
          risorse  finanziarie,     in  relazione   alle   specifiche
          situazioni   che   dovessero   determinarsi  nelle  diverse
          istituzioni interessate".