Art. 40. (a) Concorsi circoscrizionali (( (abrogato). )) (a) Articolo abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Si riporta il testo dell'art. 40 abrogato: "Art. 40 (Concorsi circoscrizionali). - 1. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali, secondo le modalita' previste dall'art. 41, per l'accesso alle varie professionalita', salva la facolta' di partecipazione per tutti i cittadini. 2. Ove il numero dei candidati al concorso lo renda necessario, le prove di esame possono svolgersi in piu' sedi decentrate. I dirigenti preposti agli uffici periferici interessati sovrintendono allo svolgimento delle operazioni concorsuali".