Art. 40 
              Regole di comportamento e diritto di voto 
 
  1. Le societa' di gestione del risparmio devono: 
    a)   operare   con   diligenza,   correttezza    e    trasparenza
nell'interesse dei partecipanti ai fondi; 
    b) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il  rischio  di
conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti; 
    c)  adottare  misure  idonee  a  salvaguardare  i   diritti   dei
partecipanti ai fondi. 
  2. La societa' di gestione del risparmio  provvede,  nell'interesse
dei partecipanti, all'esercizio dei diritti  di  voto  inerenti  agli
strumenti finanziari di pertinenza dei fondi gestiti,  salvo  diversa
disposizione di legge. 
  3.  Nel  caso  in  cui  il  gestore  sia  diverso  dalla   societa'
promotrice, l'esercizio dei  diritti  di  voto  ai  sensi  del  comma
precedente spetta al gestore, salvo patto contrario.