Art. 40 Regole di comportamento e diritto di voto 1. Le societa' di gestione del risparmio devono: a) operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti ai fondi; b) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti; c) adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai fondi. 2. La societa' di gestione del risparmio provvede, nell'interesse dei partecipanti, all'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi gestiti, salvo diversa disposizione di legge. 3. Nel caso in cui il gestore sia diverso dalla societa' promotrice, l'esercizio dei diritti di voto ai sensi del comma precedente spetta al gestore, salvo patto contrario.