Art. 40
            Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38)

  1.  Le  regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e
con   le   associazioni   e   le   organizzazioni   di  volontariato,
predispongono  centri  di accoglienza destinati ad ospitare, anche in
strutture  ospitanti  cittadini  italiani  o cittadini di altri Paesi
dell'Unione  europea,  stranieri regolarmente soggiornanti per motivi
diversi  dal  turismo,  che  siano  temporaneamente impossibilitati a
provvedere  autonomamente  alle  proprie  esigenze  alloggiative e di
sussistenza.  Il  sindaco,  quando  vengano individuate situazioni di
emergenza, puo' disporre l'alloggiamento nei centri di accoglienza di
stranieri  non  in  regola  con  le  disposizioni sull'ingresso e sul
soggiorno  nel  territorio  dello  Stato,  ferme  restando  le  norme
sull'allontanamento  dal  territorio  dello  Stato degli stranieri in
tali condizioni.
  2.   I   centri   di   accoglienza   sono   finalizzati  a  rendere
autosufficienti  gli  stranieri  ivi  ospitati  nel  piu' breve tempo
possibile.  I  centri  di  accoglienza  provvedono, ove possibile, ai
servizi   sociali   e  culturali  idonei  a  favorire  l'autonomia  e
l'inserimento   sociale   degli  ospiti.  Ogni  regione  determina  i
requisiti  gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni
con enti privati e finanziamenti.
  3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative
che,   anche   gratuitamente,   provvedono  alle  immediate  esigenze
alloggiative  ed  alimentari,  nonche', ove possibile, all'offerta di
occasioni  di  apprendimento  della  lingua  italiana,  di formazione
professionale,  di  scambi  culturali  con la popolazione italiana, e
all'assistenza  socio-sanitaria  degli  stranieri  impossibilitati  a
provvedervi  autonomamente  per  il  tempo strettamente necessario al
raggiungimento  dell'autonomia  personale  per le esigenze di vitto e
alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.
  4.  Lo straniero regolarmente soggiornante puo' accedere ad alloggi
sociali,   collettivi  o  privati,  predisposti,  secondo  i  criteri
previsti  dalle  leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento
degli  stranieri  o  da  associazioni, fondazioni o organizzazioni di
volontariato  ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di
strutture  alloggiative,  prevalentemente  organizzate  in  forma  di
pensionato,  aperte  ad  italiani e stranieri, finalizzate ad offrire
una  sistemazione  alloggiativa  dignitosa a pagamento, secondo quote
calmierate,  nell'attesa  del reperimento di un alloggio ordinario in
via definitiva.
  5.  Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di
comuni,  o  enti  morali pubblici o privati, per opere di risanamento
igienico-sanitario  di alloggi di loro proprieta' o di cui abbiano la
disponibilita'  legale  per  almeno  quindici  anni,  da destinare ad
abitazioni  di stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso
di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio,
per  motivi  familiari,  per  asilo  politico  o  asilo umanitario. I
contributi  possono  essere  in  conto  capitale  o a fondo perduto e
comportano  l'imposizione,  per  un numero determinato di anni, di un
vincolo sull'alloggio all'ospitabilita' temporanea o alla locazione a
stranieri  regolarmente  soggiornanti.  L'assegnazione e il godimento
dei  contributi e degli alloggi cosi' strutturati e' effettuata sulla
base dei criteri e delle modalita' previsti dalla legge regionale.
  6.  Gli  stranieri  titolari  di carta di soggiorno e gli stranieri
regolarmente   soggiornanti   che   siano  iscritti  nelle  liste  di
collocamento  o  che  esercitino  una  regolare  attivita'  di lavoro
subordinato  o  di  lavoro  autonomo  hanno  diritto  di accedere, in
condizioni  di  parita'  con  i  cittadini  italiani, agli alloggi di
edilizia  residenziale  pubblica, ai servizi di intermediazione delle
agenzie  sociali  eventualmente  predisposte  da ogni Regione o dagli
enti  locali  per  agevolare  l'accesso alle locazioni abitative e al
credito  agevolato  in  materia  di  edilizia,  recupero,  acquisto e
locazione della prima casa di abitazione.