Art. 40
                Casi particolari di ingresso per lavoro

    1.  L'autorizzazione  al lavoro per gli stranieri di cui all'art.
  27, commi 1 e 2, del testo unico quando richiesta e' rilasciata con
  l'osservanza  delle  modalita' previste dall'articolo 30, commi 2 e
  3,  del  presente  regolamento e delle ulteriori modalita' previste
  dal  presente articolo. L'autorizzazione al lavoro e' rilasciata al
  di  fuori  delle quote stabilite con il decreto di cui all'articolo
  3, comma 4, del testo unico.
    2.  Salvo  diversa  disposizione  di  legge o di regolamento, per
  rapporti  di  lavoro  determinati, l'autorizzazione non puo' essere
  concessa per un periodo superiore a quella del rapporto di lavoro a
  tempo  determinato e, comunque a due anni; la proroga, se prevista,
  non    puo'    superare    lo    stesso   termine.   La   validita'
  dell'autorizzazione   deve   essere   espressamente   indicata  nel
  provvedimento.
    3.  Salvo  quanto previsto dai commi 11, 13, 14 e 15 del presente
  articolo   e   dal   comma   dell'articolo   27  del  testo  unico,
  l'autorizzazione al lavoro e' rilasciata dalle competenti Direzioni
  provinciali  del  lavoro.  Ai  fini  del  visto  d'ingresso e della
  richiesta  del  permesso  di  soggiorno, l'autorizzazione al lavoro
  deve  essere  utilizzata entro 90 giorni dal rilascio, osservate le
  disposizioni dell'articolo 31.
    4.  Fatti  salvi, per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma
  1,  lettera  f),  del  testo  unico, i piu' levati limiti temporali
  previsti  dall'articolo  5, comma 3, lettera c), del medesimo testo
  unico,  il  visto  d'ingresso  e  il  permesso di soggiorno per gli
  stranieri  di cui al presente articolo sono rilasciati per il tempo
  indicato   nell'autorizzazione  al  lavoro  o,  se  questa  non  e'
  richiesta,   per   il   tempo   strettamente   corrispondente  alle
  documentate necessita'.
    5.  Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a),
  del  testo  unico,  l'autorizzazione  al  lavoro  si  riferisce  ai
  dirigenti  o  al  personale altamente specializzato, assunti almeno
  dodici  mesi  prima  della  data  del trasferimento temporaneo, nel
  rispetto  degli impegni derivanti dall'Accordo G.A.T.S., ratificato
  e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747.
    6. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b) e
  c), del testo unico, l'autorizzazione e' subordinata alla richiesta
  dell'Universita'  o  dell'istituto  di istruzione universitaria che
  attesti  il  possesso  dei  requisiti  professionali  necessari per
  l'espletamento delle relative attivita'.
    7.  Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d),
  del  testo unico la richiesta deve essere presentata o direttamente
  dall'interessato   corredandola   del   contratto   relativo   alla
  prestazione  professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore
  di   lavoro  in  caso  di  assunzione  in  qualita'  di  lavoratore
  subordinato.
    8.  Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera e),
  del  testo  unico,  deve  essere  acquisito  il contratto di lavoro
  autenticato   dalla   rappresentanza   diplomatica   o   consolare.
  L'autorizzazione   non   puo'   essere   rilasciata  a  favore  dei
  collaboratori familiari di cittadini stranieri.
    9. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera f),
  del   testo   unico,   l'autorizzazione  al  lavoro  e'  rilasciata
  esclusivamente   per   la   durata  del  periodo  di  addestramento
  dichiarata  dal  datore di lavoro che non puo' superare il biennio.
  Durante  tale  periodo  di addestramento, il lavoratore interessato
  puo'  svolgere  le  prestazioni  di  lavoro subordinato mediante un
  rapporto di tirocinio.
    10. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera g),
  del  testo  unico, l'autorizzazione al lavoro puo' essere richiesta
  solo  da  organizzazione  o impresa, italiana o straniera, operante
  nel   territorio  italiano,  con  proprie  sedi,  rappresentanze  o
  filiali,  e  puo'  riguardare  soltanto  prestazioni qualificate di
  lavoro subordinato, per un numero limitato di lavoratori.
    11.  Per  gli  stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera
  h),  del  testo  unico,  componenti  l'equipaggio  delle  navi  con
  bandiera  della  Repubblica  e  per  gli  stranieri  dipendenti  da
  societa' straniere appaltatrici dell'armatore, chiamati all'imbarco
  su  navi  italiane  da  crociera  per  lo  svolgimento  di  servizi
  complementari  di  cui all'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986,
  n.  856,  si  osservano  le  specifiche  disposizioni  di legge che
  disciplinano  la  materia  e  non e' necessaria l'autorizzazione al
  lavoro.   I   relativi   visti  d'ingresso  sono  rilasciati  dalle
  rappresentanze  diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e
  con  procedure  semplificate  definite  con  le  istruzioni  di cui
  all'articolo  5,  comma  3,  Essi  consentono la permanenza a bordo
  della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o
  staziona  in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le
  disposizioni  in  vigore per il rilascio del permesso di soggiorno.
  Restano  ferme  le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti
  di transito.
    12.  Nell'ambito  di  quanto  previsto  all'articolo 27, comma 1,
  lett.  i),  del  testo  unico,  accordi  bilaterali  con  Stati non
  appartenenti  all'Unione  europea  possono  prevedere  l'impiego in
  Italia,  con  contratto  di  lavoro subordinato a tempo determinato
  alle  dipendenze  di datori di lavoro italiani o stranieri operanti
  in  Italia,  di gruppi di lavoratori, per la realizzazione di opere
  determinate  o  per  la  prestazione  di  servizi  per un tempo non
  superiore  a  due anni, al termine dei quali i lavoratori stranieri
  hanno l'obbligo di rientrare nel Paese di provenienza. In tali casi
  l'autorizzazione  al  lavoro,  il visto d'ingresso e il permesso di
  soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla
  durata   del   rapporto   di  lavoro  connesso  alla  realizzazione
  dell'opera o alla prestazione del servizio.
    13.  Per  i  lavoratori  dello spettacolo di cui all'articolo 27,
  comma  1, lettere l), m), n) e o), del testo unico l'autorizzazione
  al  lavoro  e' rilasciata dall'Ufficio speciale di collocamento dei
  lavoratori  dello  spettacolo  di  Roma  e  sue sezioni di Milano e
  Napoli  e  dall'Ufficio  di  collocamentio  per  lo  spettacolo  di
  Palermo,   per   un   periodo  non  superiore  a  sei  mesi,  salvo
  prosecuzione  del  rapporto  di  lavoro  con  il medesimo datore di
  lavoro.
    14.  Per  ali sportivi stranieri di cui all'articolo 27, comma 1,
  lettera   p),  del  testo  unico,  l'autorizzazione  al  lavoro  e'
  sostituita  dalla  dichiarazione nominativa di assenso del Comitato
  Olimpico   Nazionale   Italiano,  sulla  richiesta  della  societa'
  destinataria  delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni
  della legge 23 marzo 1981, n. 91.
    15. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera q),
  del   testo  unico,  e  per  quelli  occupati  alle  dipendenze  di
  rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  o  di  enti  di diritto
  internazionale  aventi  sede  in Italia, l'autorizzazione al lavoro
  non e' richiesta.
    16.  Per  gli  stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera
  r),  del  testo  unico,  l'autorizzazione  al  lavoro e' rilasciata
  nell'ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore
  per  un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione
  degli  accordi  medesimi.  Se  si tratta di persone collocate "alla
  pari" al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilita'
  di  giovani,  l'autorizzazione  al  lavoro  non  puo'  avere durata
  superiore  a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia
  con   un   visto   per   vacanze  lavoro,  nel  quadro  di  accordi
  internazionali  in  vigore per l'Italia, l'autorizzazione al lavoro
  puo'  essere  rilasciata  dalla  Direzione  provinciale  del lavoro
  successivamente  all'ingresso  dello straniero nel territorio dello
  Stato  a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo
  non  superiore  a sei mesi e per non piu' di tre mesi con lo stesso
  datore di lavoro.
    17.   L'autorizzazione   al  lavoro  per  gli  stranieri  di  cui
  all'articolo  27,  comma  1,  lettere  a),  b). c), e d), del testo
  unico,  e  la  dichiarazione di assenso del C.O.N.I., per quelli di
  cui  allo stesso articolo, lettera p), e' richiesta anche quando si
  tratta di prestazioni di lavoro autonomo.
    18. L'autorizzazione al lavoro, il visto d'ingresso e il permesso
  di  soggiorno  di  cui  al  presente  articolo,  ad  eccezione  dei
  provvedimenti  relativi  agli  stranieri  di  cui  al  comma 9, non
  possono  essere  rinnovati e, in caso di cessazione del rapporto di
  lavoro,  non  possono  essere utilizzati per un diverso rapporto di
  lavoro.  I  permessi  di  soggiorno rilasciati a norma del presente
  articolo  non  possono  essere  convertiti,  salvo  quanto previsto
  dall'articolo 14, comma 5.
 
          Note all'art. 40:
          -  Per  completezza  d'informazione  si  riporta  il  testo
          dell'art. 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
          (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
          "Art. 27 (Ingresso per lavoro in casi particolari) (Legge 6
          marzo 1998, n. 40, art. 25; legge 30 dicembre 1986, n. 943,
          art.  14, commi 2 e 4). - 1. Al di fuori degli ingressi per
          lavoro   di   cui  agli  articoli  precedenti,  autorizzati
          nell'ambito  delle  quote  di  cui  all'art. 3, comma 4, il
          regolamento  di attuazione disciplina particolari modalita'
          e  termini  per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro,
          dei  visti  di  ingresso  e  dei  permessi di soggiorno per
          lavoro  subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di
          lavoratori stranieri:
          a)   dirigenti   o  personale  altamente  specializzato  di
          societa'  aventi  sede o filiali in Italia ovvero di uffici
          di  rappresentanza  di  societa' estere che abbiano la sede
          principale  di attivita' nel territorio di uno Stato membro
          dell'Organizzazione    mondiale   del   commercio,   ovvero
          dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane
          o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea;
          b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
          c)   professori  universitari  e  ricercatori  destinati  a
          svolgere  in  Italia  un incarico accademico o un'attivita'
          retribuita  di  ricerca  presso  universita',  istituti  di
          istruzione e di ricerca operanti in Italia;
          d) traduttori e interpreti;
          e)  collaboratori  familiari  aventi  regolarmente in corso
          all'estero  da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico
          a  tempo  pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati
          membri  dell'Unione  europea  residenti  all'estero  che si
          trasferiscono  in  Italia, per la prosecuzione del rapporto
          di lavoro domestico;
          f)  persone  che,  autorizzate  a soggiornare per motivi di
          formazione  professionale,  svolgano  periodi temporanei di
          addestramento  presso datori di lavoro italiani effettuando
          anche  prestazioni  che  rientrano  nell'ambito  del lavoro
          subordinato;
          g)  lavoratori  alle dipendenze di organizzazioni o imprese
          operanti  nel  territorio italiano, che siane stati ammessi
          temporaneamente   a  domanda  del  datore  di  lavoro,  per
          adempiere  funzioni  o  compiti  specifici,  per un periodo
          limitato  o  determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando
          tali compiti o funzioni siano terminati;
          h)  lavoratori  marittimi  occupati  nella  misura e con le
          modalita' stabilite nel regolamento di attuazione;
          i)  lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori
          di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi
          sede  all'estero  e  da  questi  direttamente retribuiti, i
          quali  siano  temporaneamente trasferiti dall'estero presso
          persone   fisiche   o  giuridiche,  italiane  o  straniere,
          residenti  in  Italia, al fine di effettuare nel territorio
          italiano  determinate  prestazioni  oggetto di contratto di
          appalto   stipulato  tra  le  predette  persone  fisiche  o
          giuridiche  residenti  o  aventi  sede  in  Italia e quelle
          residenti  o  aventi  sede  all'estero,  nel rispetto delle
          disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge
          23  ottobre  1960,  n. 1369, e delle norme internazionali e
          comunitarie;
          l)   lavoratori   occupati   presso   circhi  o  spettacoli
          viaggianti all'estero;
          m)  personale  artistico  e  tecnico per spettacoli lirici,
          teatrali, concertistici o di balletto;
          n)  ballerini,  artisti  e  musicisti  da  impiegare presso
          locali di intrattenimento;
          o)  artisti  da  impiegare  da  enti  musicali  teatrali  o
          cinematografici  o  da  imprese  radiofoniche o televisive,
          pubbliche  o  private,  o  da enti pubblici, nell'ambito di
          manifestazioni culturali o folcloristiche;
          p)  stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo
          di  attivita'  sportiva  professionistica  presso  societa'
          sportive  italiane  ai  sensi della legge 23 marzo 1981, n.
          91;
          q)  giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in
          Italia  e  dipendenti  regolarmente retribuiti da organi di
          stampa   quotidiani   o   periodici,  ovvero  da  emittenti
          radiofoniche o televisive straniere;
          r)  persone che, secondo le norme di accordi internazionali
          in  vigore  per  l'Italia,  svolgono in Italia attivita' di
          ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di
          scambi  di giovani o di mobilita' di giovani o sono persone
          collocate "alla pari".
          2.  In  deroga alle disposizioni del presente testo unico i
          lavoratori  extracomunitari dello spettacolo possono essere
          assunti  alle  dipendenze dei datori di lavoro per esigenze
          connesse  alla  realizzazione  e  produzione  di spettacoli
          previa   apposita  autorizzazione  rilasciata  dall'ufficio
          speciale   per   il   collocamento   dei  lavoratori  dello
          spettacolo   o  sue  sezioni  periferiche  che  provvedono,
          sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta
          provvisorio    dell'autorita'   provinciale   di   pubblica
          sicurezza.  L'autorizzazione  e'  rilasciata,  salvo che si
          tratti  di  personale  artistico  ovvero  di  personale  da
          utilizzare  per periodi non superiori a tre mesi, prima che
          il   lavoratore   extracomunitario   entri  nel  territorio
          nazionale.   I  lavoratori  extracomunitari  autorizzati  a
          svolgere attivita' lavorativa subordinata nel settore dello
          spettacolo non possono cambiare settore di attivita' ne' la
          qualifica  di  assunzione.  Il  Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, di concerto con le Autorita' di Governo
          competenti   in   materia  di  turismo  ed  in  materia  di
          spettacolo,  determina  le  procedure e le modalita' per il
          rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.
          3.   Rimangono  ferme  le  disposizioni  che  prevedono  il
          possesso  della cittadinanza italiana per lo svolgimento di
          determinate attivita'.
          4. Il regolamento di cui all'art. 1 contiene altresi' norme
          per    l'attuazione    delle    convenzioni    ed   accordi
          internazionali   in  vigore  relativamente  all'ingresso  e
          soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze
          di  rappresentanze  diplomatiche  o  consolari o di enti di
          diritto internazionale aventi sede in Italia.
          5.  L'ingresso e il soggiomo dei lavoratori frontalieri non
          appartenenti   all'Unione  europea  e'  disciplinato  dalle
          disposizioni    particolari    previste    negli    accordi
          internazionali  in  vigore con gli Stati confinanti". - Per
          il  testo  dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25
          luglio  1998,  n.  286  (per l'argomento v. nelle note alle
          premesse),  v.  nelle  note  all'art.  14.  -  Per il testo
          dell'art.  5,  comma  3,  del decreto legislativo 25 luglio
          1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse),
          v.  nelle note all'art. 36. - La legge 29 dicembre 1994, n.
          747, reca: "Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i
          risultati  dei  negoziati  dell'Uruguay  Round,  adottati a
          Marrakech il 15 aprile 1994". - Si riporta il testo vigente
          dell'art. 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856 (Norme per
          la  ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo FINMARE)
          e interventi per l'armamento pubblico):
          "Art.  17.  -  1.  Il  Ministro della marina mercantile, in
          deroga  agli  articoli  316  e  seguenti  del  codice della
          navigazione,  puo'  autorizzare  l'armatore ad appaltare ad
          imprese    nazionali    o    straniere   che   abbiano   un
          raccomandatario  o  un  rappresentante  in  Italia, servizi
          complementari  di  camera,  servizi  di  cucina  o  servizi
          generali a bordo delle navi adibite a crociera. Per i mezzi
          navali  che eseguono lavori in mare al di fuori delle acque
          territoriali   italiane,  oltre  che  per  i  servizi  gia'
          indicati  per  le  navi  da  crociera, puo' essere concessa
          analoga  autorizzazione  anche  per  i servizi di officina,
          cantiere e assimilati.
          2.  Tali  servizi sono svolti dall'appaltatore con gestione
          ed  organizzazione  propria ed il relativo personale non fa
          parte  dell'equipaggio  pur essendo soggetto alla gerarchia
          di   bordo   prevista   dall'art.   321  del  codice  della
          navigazione.
          3. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della
          legge  23 ottobre 1960, n. 1369". - La legge 23 marzo 1981,
          n.  91,  reca: "Norme in materia di rapporti tra societa' e
          sportivi professionisti".