Art. 40
                  Parapetti dei bacini galleggianti
  1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a)  i  bacini  galleggianti  siano provvisti di piani percorribili di
sommita' di parapetto normale su tutti i lati verso il vuoto;
b) il parapetto  verso  l'interno  del  bacino  sia  abbattibile  per
consentire  le  operazioni  di  ormeggio  e disormeggio delle navi in
entrata o in uscita;
c) le scale fisse, a gradini, poste all'interno  dei  bacini,  siano,
altresi', fornite di parapetto.