Art. 40 Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del (( Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo )) 1. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, dopo le parole: «Soprintendenze speciali ed autonome,» sono aggiunte le seguenti: «nonche' il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del ((Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo))» e dopo le parole: «impegni gia' presi su dette disponibilita'» sono aggiunte le seguenti «, o versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, per i quali il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, ((ai fini della loro riassegnazione)), in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, allo stato di previsione della spesa del ((Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo)) per l'attivita' di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.». Restano fermi, inoltre, gli obblighi di versamento ((all'entrata)) del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. ((1-bis. L'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che alle fondazioni, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, recante: "Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2011, n. 74, come modificato dalla presente legge: "Art. 2 Potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei 1. Al fine di rafforzare l'efficacia delle azioni e degli interventi di tutela nell'area archeologica di Pompei e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministro per i beni e le attivita' culturali adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzarsi nelle suddette aree. Il piano e' predisposto dalla competente Soprintendenza ed e' proposto dal Direttore generale per le antichita', previo parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici. 2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1 si provvede anche mediante l'utilizzo di risorse derivanti dal fondo per le aree sottoutilizzate (F.A.S.), di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, destinati alla regione Campania, nonche' di una quota dei fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, determinata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali. La quota da destinare al programma straordinario di manutenzione da parte della regione Campania e' individuata dalla Regione medesima nell'ambito del Programma di interesse strategico regionale (PAR) da sottoporre al CIPE per l'approvazione. (7) 3. Per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione del programma di cui al comma 1 e' autorizzata l'assunzione, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validita', di personale di III area, posizione economica F1, nel limite di spesa di euro 900.000 annui a decorrere dall'anno 2011. Tale personale e' vincolato alla permanenza presso le sedi di servizio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei per almeno un quinquennio dalla data di assunzione. E' altresi' autorizzata, in deroga alle medesime disposizioni di cui al primo periodo, l'assunzione di ulteriore personale specializzato, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validita', nel limite delle ordinarie facolta' assunzionali consentite per l'anno 2011 dalla normativa vigente, da destinare all'espletamento di funzioni di tutela del patrimonio culturale. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede, a valere sulle facolta' assunzionali del predetto Ministero, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e nel rispetto dei limiti percentuali in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Al fine di procedere alle assunzioni di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministero per i beni e le attivita' culturali procede, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validita' ai fini di quanto previsto dal terzo periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validita', applicando in caso di parita' di merito il principio della minore eta' anagrafica. La graduatoria unica nazionale e' elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede alle attivita' di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i relativi oneri. (8) 4. La Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, ai fini dell'attuazione del programma di cui al comma 1, puo' altresi' avvalersi, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di fonte comunitaria, della societa' ALES S.p.A., interamente partecipata dallo Stato, mediante stipula di un'apposita convenzione, nell'ambito delle risorse disponibili, per l'affidamento diretto di servizi tecnici, anche afferenti alla fase di realizzazione degli interventi in attuazione del programma di cui al comma 1. 5. Al fine della realizzazione del programma di cui al comma 1, i termini minimi stabiliti dagli articoli 70, 71, 72 e 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono ridotti della meta'. Per l'affidamento dei lavori compresi nel programma e' sufficiente il livello di progettazione preliminare, in deroga all'articolo 203, comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che il responsabile del procedimento ritenga motivatamente la necessita' di acquisire un maggiore livello di definizione progettuale. 6. Gli interventi previsti dal programma di cui al comma 1 ricadenti all'esterno del perimetro delle aree archeologiche sono dichiarati di pubblica utilita', indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriali vigenti, sentiti la Regione e il Comune territorialmente competente. 7. Allo scopo di favorire l'apporto di risorse provenienti da soggetti privati per l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture di cui al comma 1, gli obblighi di pubblicita', imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita', previsti dagli articoli 26 e 27 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per i contratti di sponsorizzazione finalizzati all'acquisizione di risorse finanziarie o alla realizzazione degli interventi ricompresi nel programma straordinario di cui al comma 1, si considerano assolti con la pubblicazione di un avviso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, ove occorrente, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nonche' su due quotidiani a diffusione nazionale, per almeno trenta giorni, contenente un elenco degli interventi da realizzare, con l'indicazione dell'importo di massima stimato previsto per ciascuno intervento. In caso di presentazione di una pluralita' di proposte di sponsorizzazione, la Soprintendenza provvede ad assegnare a ciascun candidato gli specifici interventi, definendo le correlate modalita' di valorizzazione del marchio o dell'immagine aziendale dello sponsor, secondo quanto previsto dall'articolo 120 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. In caso di mancata o insufficiente presentazione di candidature, il Soprintendente puo' ricercare ulteriori sponsor, senza altre formalita' e anche mediante trattativa privata. 8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle Soprintendenze speciali ed autonome, nonche' il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con proprio decreto, puo' disporre trasferimenti di risorse tra le disponibilita' depositate sui conti di tesoreria delle Soprintendenze medesime, in relazione alle rispettive esigenze finanziarie, comunque assicurando l'assolvimento degli impegni gia' presi su dette disponibilita', o versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, per i quali il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini della loro riassegnazione, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per l'attivita' di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale." - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 85, della citata legge 12 novembre 2011, n. 183: "Art. 4 Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri (Omissis)" 85. Le somme giacenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle contabilita' speciali, aperte ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la gestione dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con priorita' per quelle accreditate fino al 31 dicembre 2006, sono versate in conto entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente, per un importo pari a 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e per un importo pari a 10 milioni di euro entro il 30 giugno 2013, previa individuazione con uno o piu' decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali, su proposta del Segretario generale che provvede alla necessaria attivita' istruttoria e di verifica. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233. (Omissis)" - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 aprile 2010, n. 100: "Art. 3 Disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche (Omissis) 6. Alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi l'articolo 3, quarto e quinto comma, della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Sono altresi' inefficaci i contratti di scrittura artistica non concretamente riferiti a specifiche attivita' artistiche espressamente programmate. Non si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell'articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Ai dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, per le missioni all'estero, si applicano come tetto massimo le disposizioni in materia di trattamento economico di cui alla lettera D (Gruppo IV) della tabella A allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998. (Omissis)"