Art. 40 
 
 
        Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali 
 
  1.  In  materia  di  informazioni  ambientali  restano   ferme   le
disposizioni di maggior tutela gia' previste  dall'articolo  3-sexies
del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla  legge  16  marzo
2001, n. 108, nonche' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195. 
  2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  b),
del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri  siti
istituzionali  e  in  conformita'  a  quanto  previsto  dal  presente
decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  che
detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali,  nonche'  le
relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di
tali informazioni deve essere dato specifico rilievo  all'interno  di
un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali». 
  3. Sono fatti salvi i casi di esclusione  del  diritto  di  accesso
alle informazioni  ambientali  di  cui  all'articolo  5  del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 
  4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo  non  e'
in alcun caso subordinata alla  stipulazione  degli  accordi  di  cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.  Sono
fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente  gia'  stipulati,
qualora assicurino livelli di  informazione  ambientale  superiori  a
quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo
il potere di  stipulare  ulteriori  accordi  ai  sensi  del  medesimo
articolo 11, nel rispetto  dei  livelli  di  informazione  ambientale
garantiti dalle disposizioni del presente decreto. 
 
          Note all'art. 40: 
              Si riporta il testo dell'articolo 3-sexies del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
              «Art. 3-sexies. Diritto di  accesso  alle  informazioni
          ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo 
              1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e
          successive  modificazioni,   e   delle   previsioni   della
          Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la  legge
          16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del  decreto  legislativo
          19 agosto 2005, n. 195, chiunque,  senza  essere  tenuto  a
          dimostrare la sussistenza di  un  interesse  giuridicamente
          rilevante, puo' accedere alle  informazioni  relative  allo
          stato  dell'ambiente  e  del   paesaggio   nel   territorio
          nazionale.». 
              La legge 16 marzo 2001, n.108 (Ratifica  ed  esecuzione
          della  Convenzione  sull'accesso  alle   informazioni,   la
          partecipazione  del  pubblico  ai  processi  decisionali  e
          l'accesso alla giustizia in  materia  ambientale,  con  due
          allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998), e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2001, n. 85. 
              Il  decreto   legislativo   19   agosto   2005,   n.195
          (Attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del
          pubblico all'informazione ambientale), e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222. 
              Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1,  lettere
          a) e b), 5, 10 e 11 del citato decreto legislativo  n.  195
          del 2005: 
              «Art. 2. Definizioni 
              1. Ai fini del presente decreto s'intende per: 
              a) «informazione  ambientale»:  qualsiasi  informazione
          disponibile in forma scritta, visiva,  sonora,  elettronica
          od in qualunque altra forma materiale concernente: 
              1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria,
          l'atmosfera, l'acqua,  il  suolo,  il  territorio,  i  siti
          naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine,
          la diversita' biologica ed  i  suoi  elementi  costitutivi,
          compresi  gli  organismi   geneticamente   modificati,   e,
          inoltre, le interazioni tra questi elementi; 
              2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore,  le
          radiazioni od  i  rifiuti,  anche  quelli  radioattivi,  le
          emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che
          incidono o possono incidere sugli  elementi  dell'ambiente,
          individuati al numero 1); 
              3) le misure, anche amministrative, quali le politiche,
          le disposizioni legislative,  i  piani,  i  programmi,  gli
          accordi ambientali e  ogni  altro  atto,  anche  di  natura
          amministrativa, nonche' le attivita' che incidono o possono
          incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di  cui
          ai numeri 1) e 2), e le misure o le attivita' finalizzate a
          proteggere i suddetti elementi; 
              4)  le  relazioni  sull'attuazione  della  legislazione
          ambientale; 
              5)  le  analisi  costi-benefici  ed  altre  analisi  ed
          ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e  delle
          attivita' di cui al numero 3); 
              6) lo stato  della  salute  e  della  sicurezza  umana,
          compresa la  contaminazione  della  catena  alimentare,  le
          condizioni della vita umana, il paesaggio,  i  siti  e  gli
          edifici d'interesse  culturale,  per  quanto  influenzabili
          dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1)
          o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai
          punti 2) e 3); 
              b) «autorita' pubblica»: le  amministrazioni  pubbliche
          statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali,
          gli enti pubblici ed i concessionari di  pubblici  servizi,
          nonche' ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni
          pubbliche connesse alle  tematiche  ambientali  o  eserciti
          responsabilita' amministrative sotto  il  controllo  di  un
          organismo pubblico; 
              (Omissis).» 
              «Art. 5. Casi di esclusione del diritto di accesso 
              1. L'accesso all'informazione ambientale e' negato  nel
          caso in cui: 
              a)   l'informazione   richiesta   non    e'    detenuta
          dall'autorita' pubblica alla quale e' rivolta la  richiesta
          di accesso. In tale caso l'autorita' pubblica,  se  conosce
          quale   autorita'   detiene    l'informazione,    trasmette
          rapidamente la richiesta a quest'ultima  e  ne  informa  il
          richiedente  ovvero  comunica   allo   stesso   quale   sia
          l'autorita' pubblica  dalla  quale  e'  possibile  ottenere
          l'informazione richiesta; 
              b) la richiesta e' manifestamente  irragionevole  avuto
          riguardo alle finalita' di cui all'articolo 1; 
              c) la richiesta e' espressa in  termini  eccessivamente
          generici; 
              d) la richiesta concerne materiali,  documenti  o  dati
          incompleti o in  corso  di  completamento.  In  tale  caso,
          l'autorita'   pubblica   informa   il   richiedente   circa
          l'autorita'  che   prepara   il   materiale   e   la   data
          approssimativa  entro  la  quale  detto   materiale   sara'
          disponibile; 
              e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto,
          in ogni caso, conto dell'interesse  pubblico  tutelato  dal
          diritto di accesso. 
              2.  L'accesso  all'informazione  ambientale  e'  negato
          quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio: 
              a) alla riservatezza delle deliberazioni interne  delle
          autorita'  pubbliche,  secondo   quanto   stabilito   dalle
          disposizioni vigenti in materia; 
              b)  alle   relazioni   internazionali,   all'ordine   e
          sicurezza pubblica o alla difesa nazionale; 
              c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari  o  alla
          possibilita' per l'autorita' pubblica di svolgere  indagini
          per l'accertamento di illeciti; 
              d) alla riservatezza delle informazioni  commerciali  o
          industriali, secondo quanto  stabilito  dalle  disposizioni
          vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse
          economico  e  pubblico,  ivi   compresa   la   riservatezza
          statistica ed il segreto fiscale,  nonche'  ai  diritti  di
          proprieta' industriale, di cui al  decreto  legislativo  10
          febbraio 2005, n. 30; 
              e) ai diritti di proprieta' intellettuale; 
              f) alla riservatezza dei dati personali  o  riguardanti
          una  persona  fisica,  nel  caso  in  cui  essa  non  abbia
          acconsentito   alla   divulgazione   dell'informazione   al
          pubblico, tenuto conto  di  quanto  stabilito  dal  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
              g) agli interessi o alla protezione di  chiunque  abbia
          fornito di  sua  volonta'  le  informazioni  richieste,  in
          assenza di un obbligo di  legge,  a  meno  che  la  persona
          interessata  abbia  acconsentito  alla  divulgazione  delle
          informazioni in questione; 
              h) alla tutela dell'ambiente e del  paesaggio,  cui  si
          riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione  di
          specie rare. 
              3. L'autorita' pubblica  applica  le  disposizioni  dei
          commi 1 e 2 in modo restrittivo, effettuando, in  relazione
          a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione  ponderata
          fra  l'interesse  pubblico  all'informazione  ambientale  e
          l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso. 
              4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a), d), f), g) e
          h), la  richiesta  di  accesso  non  puo'  essere  respinta
          qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente. 
              5. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), ed  al
          comma 2, l'autorita' pubblica dispone un accesso  parziale,
          a favore del richiedente, qualora sia  possibile  espungere
          dall'informazione richiesta  le  informazioni  escluse  dal
          diritto di accesso ai sensi dei citati commi 1 e 2. 
              6. Nei casi in cui il diritto di accesso  e'  rifiutato
          in tutto o in parte, l'autorita'  pubblica  ne  informa  il
          richiedente  per  iscritto  o,   se   richiesto,   in   via
          informatica, entro i termini previsti all'articolo 3, comma
          2,  precisando  i  motivi  del  rifiuto  ed  informando  il
          richiedente   della   procedura   di    riesame    prevista
          all'articolo 7.» 
              «Art. 10. Relazioni 
              1. A decorrere dall'anno 2005  e  fino  all'anno  2008,
          entro il 30 dicembre di  ogni  anno,  l'autorita'  pubblica
          trasmette al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio i dati degli archivi automatizzati previsti agli
          articoli  11  e  12  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, relativi alle  richieste
          d'accesso   all'informazione   ambientale,   nonche'    una
          relazione sugli adempimenti posti in essere in applicazione
          del presente decreto. 
              2. Entro il 14 febbraio 2009 il Ministero dell'ambiente
          e della tutela del territorio  elabora,  sulla  base  delle
          informazioni di cui al  comma  1  e  secondo  le  modalita'
          definite  a  livello  comunitario,  una   relazione   sulla
          attuazione del presente decreto. 
              3. Entro il 14 agosto 2009 il Ministero dell'ambiente e
          della tutela del territorio trasmette la relazione  di  cui
          al comma 1 alla Commissione europea.  Detta  relazione  e',
          altresi', presentata dal  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio al Parlamento e resa  accessibile  al
          pubblico. 
              4. La relazione  sullo  stato  dell'ambiente,  prevista
          dall'articolo 1, comma 6, della legge  8  luglio  1986,  n.
          349, e' pubblicata  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  con  modalita'  atte  a  garantire
          l'effettiva disponibilita' al pubblico.» 
              «Art. 11. Aspetti organizzativi e procedimentali  delle
          regioni e degli enti locali 
              1. In attuazione del principio di leale collaborazione,
          gli aspetti organizzativi e procedimentali, che  lo  Stato,
          le  regioni  e  gli  enti  locali  debbono   definire   per
          l'attuazione del presente decreto  sono  individuati  sulla
          base di accordi,  da  raggiungere  in  sede  di  Conferenza
          unificata ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro
          tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. Nell'ambito di tali accordi sono individuati: 
              a) le  modalita'  di  coordinamento  tra  le  Autorita'
          pubbliche; 
              b)  i  livelli  minimi  omogenei  di  informazione   al
          pubblico in  applicazione  dell'articolo  5,  comma  4,  in
          coerenza con le norme in  materia  di  protezione  di  dati
          personali e nel rispetto  della  normativa  comunitaria  in
          materia  di  riutilizzo  delle  informazioni  nel   settore
          pubblico; 
              c)  i  criteri  di   riferimento   per   l'applicazione
          dell'articolo 5; 
              d) le modalita' di produzione della  relazione  annuale
          sull'applicazione del presente decreto.».