Art. 40 
 
 
       Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga 
 
  1. In considerazione della necessita' di  assicurare  una  adeguata
tutela del reddito dei  lavoratori  in  modo  tale  da  garantire  il
perseguimento  della  coesione  sociale,  il  ((  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione )) di cui all'articolo 18, comma 1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementato  di
728 milioni di euro per l'anno 2014, ai fini del finanziamento  degli
ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64,  65
e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e
integrazioni. La dotazione di cui all'articolo 1, comma  12,  lettera
b),  del  decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e'  incrementata  di
70 milioni di euro per l'anno 2015. 
  2. Alla copertura degli  oneri  di  cui  al  comma  1  si  provvede
mediante i seguenti interventi: 
  a) riduzione pari a 150 milioni per l'anno 2014  e  70  milioni  di
euro per il 2015 della dotazione di cui  all'articolo  1,  comma  12,
lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2013; 
  b) riduzione pari a 70  milioni  di  euro  per  l'anno  2014  della
dotazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  12,  lettera   b),   del
decreto-legge n. 76 del 2013; 
  c) riduzione pari a 11.757.411 di euro per il 2014, del  Fondo  per
il finanziamento di interventi a favore  dell'incremento  in  termini
quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle  donne,
di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214; 
  d) versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  da  parte
dell'Inps, di 292.343.544  euro  a  valere  sulle  risorse  derivanti
dall'aumento contributivo di  cui  all'articolo  25  della  legge  21
dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2014; tali risorse gravano  per  un
importo massimo di 200 milioni di euro sulla quota inoptata e per  la
restante parte sulle quote destinate ai fondi interprofessionali  per
la formazione continua; 
  e) in luogo di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, del decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27  dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, utilizzo
delle  risorse  finanziarie  stanziate,  per  l'anno  2012,  ai  fini
dell'attribuzione  degli  sgravi  contributivi   sulle   retribuzioni
previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo
1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007,  n.  247,  e  rimaste
inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le  quali  sono  appositamente
riversate all'entrata del bilancio dello Stato; 
  f) riduzione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014,  del  Fondo
di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della  legge  24
dicembre 2007, n. 247 e  successive  modificazioni,  con  conseguente
rideterminazione dello stesso Fondo nell'importo di  557  milioni  di
euro per l'anno 2014 medesimo; 
  g) per 50 milioni di euro mediante  utilizzo  delle  somme  versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  ai  sensi  dell'articolo  148,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (( che, alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai
pertinenti programmi e che,  conseguentemente,  sono  acquisite,  nel
predetto limite di 50 milioni di euro, al bilancio dello Stato )). 
  3. Le somme di cui all'articolo 1, comma 12, lettere a) e  b),  del
decreto-legge n. 76 del 2013 non sono ulteriormente suddivise tra  le
regioni. All'articolo 1, comma 12, lettera b), del  decreto-legge  n.
76 del 2013, le parole «(( , ripartiti )) tra le Regioni  sulla  base
dei criteri di riparto dei Fondi strutturali» sono (( soppresse )). 
  Al fine di completare l'erogazione dei  trattamenti  di  competenza
dell'anno 2013, il limite di spesa di cui all'articolo 3,  comma  17,
della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  per  il  medesimo  anno  e'
incrementato di 8 milioni di euro a carico del (( Fondo  sociale  per
occupazione e formazione )) di cui all'articolo 18, comma 1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  5. All'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
le parole «, per l'anno 2013,» sono soppresse. 
  6. Il Fondo per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e  successive  modificazioni  e'
incrementato di 151,2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 20 milioni
di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 18, comma 1, del decreto  legge
          29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure  urgenti  per  il
          sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e  per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale.): 
              "Art.  18.   Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali 
              1. In considerazione della eccezionale crisi  economica
          internazionale  e  della   conseguente   necessita'   della
          riprogrammazione nell'utilizzo delle  risorse  disponibili,
          fermi  i  criteri  di  ripartizione   territoriale   e   le
          competenze regionali,  nonche'  quanto  previsto  ai  sensi
          degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
          non delegabile dal Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
              a) al Fondo sociale per occupazione e  formazione,  che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
              b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.  6-quinquies
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
          la messa  in  sicurezza  delle  scuole,  per  le  opere  di
          risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria,  per  le
          infrastrutture museali ed archeologiche, per  l'innovazione
          tecnologica  e  le  infrastrutture   strategiche   per   la
          mobilita'; 
              b-bis) al Fondo strategico  per  il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri.". 
              - Si riporta l'articolo 2, commi 64,  65  e  66,  della
          legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive  modificazioni  e
          integrazioni  (Disposizioni  in  materia  di  riforma   del
          mercato del lavoro in una prospettiva di crescita): 
              "Art. 2. Ammortizzatori sociali 
              64. Al fine di garantire la graduale transizione  verso
          il regime  delineato  dalla  riforma  degli  ammortizzatori
          sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione
          delle situazioni derivanti dal  perdurare  dello  stato  di
          debolezza dei livelli produttivi del Paese,  per  gli  anni
          2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          puo' disporre, sulla base di specifici accordi  governativi
          e per periodi non superiori a dodici mesi, in  deroga  alla
          normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di
          continuita', di trattamenti di integrazione salariale e  di
          mobilita', anche con riferimento a settori produttivi e  ad
          aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a  tal
          fine  destinate   nell'ambito   del   Fondo   sociale   per
          occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo. 
              65. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,
          comma  7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.   148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, confluita  nel  Fondo  sociale  per  occupazione  e
          formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e'
          incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli  anni
          2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di  euro
          400 milioni per l'anno 2016. 
              66. Nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  destinate
          alla concessione, in deroga alla normativa  vigente,  anche
          senza  soluzione  di   continuita',   di   trattamenti   di
          integrazione  salariale  e  di  mobilita',  i   trattamenti
          concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21,  della  legge
          12 novembre 2011, n. 183, nonche' ai sensi del comma 64 del
          presente articolo possono essere prorogati, sulla  base  di
          specifici accordi governativi e per periodi non superiori a
          dodici mesi, con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di
          cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per  cento  nel
          caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
          proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
          I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe
          successive   alla   seconda,   possono    essere    erogati
          esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi
          di   reimpiego,   anche   miranti   alla   riqualificazione
          professionale. Bimestralmente il  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia  e
          delle finanze una relazione  sull'andamento  degli  impegni
          delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.". 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 12, del decreto  legge
          28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 99 (Primi interventi urgenti per la
          promozione  dell'occupazione,  in  particolare   giovanile,
          della coesione sociale, nonche' in materia di  Imposta  sul
          valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti): 
              "Art.  1.  Incentivi  per  nuove  assunzioni  a   tempo
          indeterminato di lavoratori giovani 
              12.  Le  risorse  di  cui  al  comma  1,  destinate  al
          finanziamento  dell'incentivo  straordinario  di   cui   al
          medesimo comma, sono determinate: 
              a) nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2013,
          150 milioni di euro per l'anno 2014, 150  milioni  di  euro
          per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016,  per
          le regioni Abruzzo, Molise, Campania,  Puglia,  Basilicata,
          Calabria, Sardegna e Sicilia, a valere sulla corrispondente
          riprogrammazione delle risorse del Fondo  di  rotazione  di
          cui alla legge 16 aprile 1987, n.  183  gia'  destinate  ai
          Programmi operativi 2007/2013, nonche', per  garantirne  il
          tempestivo avvio,  alla  rimodulazione  delle  risorse  del
          medesimo Fondo di rotazione gia' destinate agli  interventi
          del Piano di Azione Coesione, ai  sensi  dell'articolo  23,
          comma 4, della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  previo
          consenso, per quanto occorra, della Commissione europea. Le
          predette risorse  sono  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per essere riassegnate alle finalita' di cui al
          presente articolo ai sensi del comma 13; 
              b) nella misura di 48 milioni di euro per l'anno  2013,
          98 milioni di euro per l'anno 2014, 98 milioni di euro  per
          l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno  2016,  per  le
          restanti regioni.". 
              - Si riporta l'articolo 24, comma 27, del decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni  urgenti
          per la crescita, l'equita' e il  consolidamento  dei  conti
          pubblici): 
              "Art.  24.  Disposizioni  in  materia  di   trattamenti
          pensionistici 
              27. Presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e' istituito  un  Fondo  per  il  finanziamento  di
          interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
          e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne.  Il
          Fondo e' finanziato per l'anno  2012  con  200  milioni  di
          euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
          2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015.  Con
          decreti del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono definiti i  criteri  e  le  modalita'  istitutive  del
          predetto Fondo.". 
              Si riporta l'articolo 25 della legge 21 dicembre  1978,
          n.   845   (Legge-quadro   in   materia    di    formazione
          professionale): 
              "Art. 25.Istituzione di un Fondo di rotazione. 
              Per favorire l'accesso al Fondo sociale  europeo  e  al
          Fondo  regionale  europeo  dei  progetti  realizzati  dagli
          organismi di cui  all'articolo  precedente,  e'  istituito,
          presso il Ministero del lavoro e della previdenza  sociale,
          con l'amministrazione autonoma e gestione  fuori  bilancio,
          ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre  1971,  n.
          1041 , un Fondo di rotazione. 
              Per la costituzione del  Fondo  di  rotazione,  la  cui
          dotazione e' fissata in lire 100 miliardi,  si  provvede  a
          carico del bilancio dello Stato  con  l'istituzione  di  un
          apposito capitolo di spesa nello stato  di  previsione  del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale per  l'anno
          1979. 
              A decorrere dal periodo di paga in corso al 1°  gennaio
          1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a  5)
          dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974,  n.  30  ,
          convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile  1974,
          n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3  giugno
          1975, n. 160 , sono ridotte: 
              1) dal 4,45 al 4,15 per cento; 
              2) dal 4,45 al 4,15 per cento; 
              3) dal 3,05 al 2,75 per cento; 
              4) dal 4,30 al 4 per cento; 
              5) dal 6,50 al 6,20 per cento. 
              Con la  stessa  decorrenza  l'aliquota  del  contributo
          integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria  contro
          la disoccupazione involontaria ai  sensi  dell'articolo  12
          della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e' aumentata in  misura
          pari  allo  0,30  per  cento  delle  retribuzioni  soggette
          all'obbligo contributivo. 
              I  due   terzi   delle   maggiori   entrate   derivanti
          dall'aumento  contribuitivo  di  cui  al  precedente  comma
          affluiscono al Fondo  di  rotazione.  Il  versamento  delle
          somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale
          della previdenza sociale con periodicita' trimestrale. 
              La parte di disponibilita' del Fondo di  rotazione  non
          utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da  quello
          successivo alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge, rimane acquisita alla gestione  per  l'assicurazione
          obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. 
              Alla  copertura  dell'onere  di  lire   100   miliardi,
          derivante   dall'applicazione    della    presente    legge
          nell'esercizio finanziario 1979, si fara'  fronte  mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  del  capitolo
          9001 dello stato di previsione della  spesa  del  Ministero
          del tesoro per l'anno finanziario anzidetto. 
              Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              Le somme di cui  ai  commi  precedenti  affluiscono  in
          apposito  conto  corrente  infruttifero  aperto  presso  la
          tesoreria centrale e denominato  «Ministero  del  lavoro  e
          della previdenza sociale -  somme  destinate  a  promuovere
          l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti  realizzati
          dagli organismi di cui all'articolo 8 della  decisione  del
          consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE  del  1°
          febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del
          20 dicembre 1977».". 
              Si riporta l'articolo 1, commi 67 e 68 della  legge  24
          dicembre 2007, n. 247 e successive modificazioni (Norme  di
          attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,
          lavoro  e  competitivita'  per  favorire  l'equita'  e   la
          crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di
          lavoro e previdenza sociale): 
              "Art. 1. (Omissis). 
              67.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2008  e'  abrogato
          l'articolo 2  del  decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio  1997,
          n.  135.  E'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale,  un  Fondo
          per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare
          la  contrattazione  di  secondo   livello   con   dotazione
          finanziaria pari a 650 milioni di euro per  ciascuno  degli
          anni 2008-2010. E'  concesso,  a  domanda  da  parte  delle
          imprese, nel limite delle risorse del predetto  Fondo,  uno
          sgravio contributivo relativo alla  quota  di  retribuzione
          imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge
          30  aprile  1969,  n.  153,  costituita  dalle   erogazioni
          previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali,
          ovvero di secondo livello,  delle  quali  sono  incerti  la
          corresponsione  o  l'ammontare  e  la  cui  struttura   sia
          correlata   dal   contratto   collettivo   medesimo    alla
          misurazione di  incrementi  di  produttivita',  qualita'  e
          altri elementi di competitivita'  assunti  come  indicatori
          dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
          Il predetto sgravio e' concesso  sulla  base  dei  seguenti
          criteri: 
              a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di  cui
          al presente comma ammesse allo sgravio e'  stabilito  entro
          il limite  massimo  del  5  per  cento  della  retribuzione
          contrattuale percepita; 
              b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla
          lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e' fissato nella misura  di  25  punti
          percentuali; 
              c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla
          lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali  dovuti
          dai lavoratori e' pari ai contributi previdenziali  a  loro
          carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera
          a). 
              68.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono stabilite le  modalita'
          di  attuazione  del  comma  67,   anche   con   riferimento
          all'individuazione dei criteri di priorita' sulla base  dei
          quali debba essere  concessa,  nel  rigoroso  rispetto  dei
          limiti  finanziari  previsti,  l'ammissione  al   beneficio
          contributivo, e con particolare  riguardo  al  monitoraggio
          dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al
          rispetto dei tetti di spesa. A decorrere dall'anno 2012  lo
          sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e  dal  datore
          di lavoro e' concesso secondo i criteri di cui al comma  67
          e con la modalita' di cui al  primo  periodo  del  presente
          comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni  di  euro
          annui,  gia'  presenti  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al
          Fondo per  il  finanziamento  di  sgravi  contributivi  per
          incentivare la contrattazione di secondo livello.". 
              Si riporta l'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000,
          n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): 
              "Art. 148 . Utilizzo delle somme derivanti da  sanzioni
          amministrative  irrogate   dall'Autorita'   garante   della
          concorrenza e del mercato. 
              1. Le entrate derivanti dalle  sanzioni  amministrative
          irrogate dall'Autorita' garante  della  concorrenza  e  del
          mercato  sono  destinate  ad  iniziative  a  vantaggio  dei
          consumatori. 
              2.  Le  entrate  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica ad un apposito  fondo  iscritto  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato per essere destinate  alle  iniziative  di
          cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta  con
          decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato,   sentite   le   competenti   Commissioni
          parlamentari. 
              2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate  di  cui
          al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri
          derivanti  dalle  misure  antinflazionistiche  dirette   al
          contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.". 
              Si riporta l'articolo  3,  comma  17,  della  legge  28
          giugno 2012, n.92 (Disposizioni in materia di  riforma  del
          mercato del lavoro in una prospettiva di crescita): 
              "Art. 3. Tutele in costanza di rapporto di lavoro 
              17. In via sperimentale per ciascuno degli  anni  2013,
          2014 e 2015 l'indennita' di cui all'articolo  2,  comma  1,
          della presente legge e' riconosciuta ai lavoratori  sospesi
          per crisi aziendali o occupazionali che siano  in  possesso
          dei  requisiti  previsti  dall'articolo  2,  comma   4,   e
          subordinatamente ad un intervento integrativo  pari  almeno
          alla misura del  20  per  cento  dell'indennita'  stessa  a
          carico dei fondi bilaterali di cui al comma  14,  ovvero  a
          carico dei fondi di solidarieta' di  cui  al  comma  4  del
          presente articolo. La durata massima  del  trattamento  non
          puo' superare novanta giornate da computare in  un  biennio
          mobile. Il trattamento e'  riconosciuto  nel  limite  delle
          risorse non superiore a 20 milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2013, 2014 e 2015; al relativo onere si provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il Ministro dell'economia e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". 
              Si riporta l'articolo 1,  comma  253,  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228, (Disposizioni per la formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (Legge  di
          stabilita' 2013), come modificato dalla presente legge. 
              "Art. 1. (Omissis). 
              253. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai
          Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di  azione  e
          coesione puo' prevedere il finanziamento di  ammortizzatori
          sociali in deroga  nelle  Regioni,  connessi  a  misure  di
          politica attiva e ad azioni innovative  e  sperimentali  di
          tutela dell'occupazione. In tal caso il Fondo  sociale  per
          l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma
          1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, gia' Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo  1,
          comma  7,  della  legge  19  luglio  1993,   n.   236,   e'
          incrementato   della   parte   di   risorse   relative   al
          finanziamento  nelle  medesime  Regioni  da  cui  i   fondi
          provengono, degli  ammortizzatori  sociali  in  deroga.  La
          parte di risorse relative alle misure di politica attiva e'
          gestita dalle Regioni interessate. Dalla  attuazione  delle
          disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica.". 
              Si riporta l'articolo 6, comma 2, del  decreto-legge  7
          ottobre  2008,  n.  154,  (Disposizioni  urgenti   per   il
          contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in   materia   di
          regolazioni contabili con le autonomie locali)  convertito,
          con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189: 
              "Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali 
              (Omissis). 
              1.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.".