Art. 40 
 
      (Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga) 
 
  1. In considerazione della necessita' di  assicurare  una  adeguata
tutela del reddito dei  lavoratori  in  modo  tale  da  garantire  il
perseguimento  della  coesione  sociale,   il   Fondo   sociale   per
l'occupazione e la  formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementato
di 728 milioni di euro per l'anno 2014,  ai  fini  del  finanziamento
degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo  2,  commi
64, 65 e 66,  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  e  successive
modificazioni e integrazioni. La dotazione  di  cui  all'articolo  1,
comma 12, lettera b),  del  decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99,  e'
incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2015. 
  2. Alla copertura degli  oneri  di  cui  al  comma  1  si  provvede
mediante i seguenti interventi: 
  a) riduzione pari a 150 milioni per l'anno 2014  e  70  milioni  di
euro per il 2015 della dotazione di cui  all'articolo  1,  comma  12,
lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2013; 
  b) riduzione pari a 70  milioni  di  euro  per  l'anno  2014  della
dotazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  12,  lettera   b),   del
decreto-legge n. 76 del 2013; 
  c) riduzione pari a 11.757.411 di euro per il 2014, del  Fondo  per
il finanziamento di interventi a favore  dell'incremento  in  termini
quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle  donne,
di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214; 
  d) versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  da  parte
dell'Inps, di 292.343.544  euro  a  valere  sulle  risorse  derivanti
dall'aumento contributivo di  cui  all'articolo  25  della  legge  21
dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2014; tali risorse gravano  per  un
importo massimo di 200 milioni di euro sulla quota inoptata e per  la
restante parte sulle quote destinate ai fondi interprofessionali  per
la formazione continua; 
  e) in luogo di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, del decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27  dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, utilizzo
delle  risorse  finanziarie  stanziate,  per  l'anno  2012,  ai  fini
dell'attribuzione  degli  sgravi  contributivi   sulle   retribuzioni
previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo
1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007,  n.  247,  e  rimaste
inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le  quali  sono  appositamente
riversate all'entrata del bilancio dello Stato; 
  f) riduzione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014,  del  Fondo
di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della  legge  24
dicembre 2007, n. 247 e  successive  modificazioni,  con  conseguente
rideterminazione dello stesso Fondo nell'importo di  557  milioni  di
euro per l'anno 2014 medesimo; 
  g) per 50 milioni di euro mediante  utilizzo  delle  somme  versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  ai  sensi  dell'articolo  148,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che restano  acquisite
al bilancio dello Stato. 
  3. Le somme di cui all'articolo 1, comma 12, lettere a) e  b),  del
decreto-legge n. 76 del 2013 non sono ulteriormente suddivise tra  le
regioni. All'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge n.76
del 2013, le parole "ripartiti tra le Regioni sulla base dei  criteri
di riparto dei Fondi strutturali" sono abrogate 
  4. Al fine di completare l'erogazione dei trattamenti di competenza
dell'anno 2013, il limite di spesa di cui all'articolo 3,  comma  17,
della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  per  il  medesimo  anno  e'
incrementato  di  8  milioni  di  euro  a  carico   del   Fondo   per
l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  5. All'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
le parole ", per l'anno 2013," sono soppresse. 
  6. Il Fondo per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e  successive  modificazioni  e'
incrementato di 151,2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 20 milioni
di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.