Art. 40 Attivita' industriali di rilievo strategico (NOSIS) 1. Agli operatori economici la cui attivita', per oggetto, tipologia o caratteristiche, assume rilevanza strategica per la protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali nazionali, e' rilasciato il Nulla Osta di Sicurezza Industriale Strategico (NOSIS). Rientrano in tale ambito, in particolare: a) le attivita' volte ad assicurare la difesa e la sicurezza dello Stato; b) le attivita' volte alla produzione o allo sviluppo di tecnologie suscettibili di impiego civile/militare; c) le attivita' connesse alla gestione delle infrastrutture critiche anche informatiche e di interesse europeo; d) la gestione di reti, di infrastrutture e di sistemi di ricetrasmissione ed elaborazione di segnali e/o comunicazioni; e) la gestione di reti e infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeree; f) la gestione di reti e sistemi di produzione, distribuzione e stoccaggio di energia ed altre infrastrutture critiche; g) la gestione di attivita' finanziarie, creditizie ed assicurative di rilevanza nazionale. 2. Il NOSIS abilita gli operatori economici di cui al comma 1 alla trattazione di informazioni classificate, anche a diffusione esclusiva, e alla partecipazione a gare d'appalto e procedure finalizzate all'affidamento di contratti classificati e qualificati NATO e UE e alla relativa esecuzione in caso di aggiudicazione. 3. Il NOSIS e' rilasciato all'esito di accertamenti diretti ad escludere dalla conoscibilita' di notizie, documenti, atti o cose classificati e a diffusione esclusiva i soggetti che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alle istituzioni della Repubblica, alla Costituzione e ai suoi valori, nonche' di rigoroso rispetto del segreto. Per il rilascio del NOSIS si applicano le disposizioni dell'art. 44 e dell'art. 45 , per quanto compatibili. Ai fini del rilascio del NOSIS l'operatore economico deve dotarsi di un'area riservata con le caratteristiche di cui al Capo VIII, di omologazione CIS e, ove necessario, COMSEC. 4. L'istruttoria per il rilascio del NOSIS si conclude nel termine di dodici mesi dalla ricezione della richiesta da parte di UCSe, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori sei mesi nel caso di particolare complessita'. 5. Il NOSIS e' rilasciato di norma a livello SEGRETO, o qualora ne ricorrano le condizioni, a livello superiore e con qualifica NATO e UE. 6. La durata del NOSIS e' stabilita in relazione al permanere delle attivita' di rilievo strategico, fatte salve le periodiche verifiche, anche attraverso le attivita' ispettive, finalizzate ad accertare il mantenimento dei requisiti abilitativi. 7. Qualora a carico di una societa' munita di NOSIS ovvero dei soggetti indicati nell'art. 47, commi 2 e 3, lett. b), e art. 48, comma 1, lettera c), emerga una o piu' delle cause di sospensione, revoca, limitazione, previste dagli articoli 37, 47 e 48, l'UCSe avvia un'istruttoria finalizzata ad accertare se l'organizzazione di sicurezza della societa' mantiene caratteristiche adeguate alla salvaguardia delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva, costitutive del patrimonio strategico di interesse nazionale. A tal fine l'UCSe, previo accertamento, anche di carattere ispettivo, e acquisizione di notizie e pareri dalle amministrazioni pubbliche e private competenti e, ove necessario, dall'Autorita' Giudiziaria ai sensi dell'art. 118 bis c.p.p., puo' indicare prescrizioni e condizioni, assegnando un termine per l'adempimento. 8. Qualora dall'istruttoria condotta emergano, anche per accertata inadempienza delle prescrizioni e condizioni assegnate, elementi di fatto sull'inadeguatezza dell'operatore economico a salvaguardare le informazioni classificate e a diffusione esclusiva, costitutive del patrimonio strategico di interesse nazionale, il Direttore generale del DIS-Organo nazionale di sicurezza formula indirizzi all'UCSe per la limitazione, sospensione e, in casi eccezionali, a tutela degli interessi nazionali, revoca del NOSIS. 9. Dell'avvio del procedimento di cui ai commi 7 e 8 e dei relativi esiti, il Direttore generale del DIS - Organo nazionale di sicurezza informa l'Autorita' nazionale per la sicurezza