Art. 40 
 
         Attivita' industriali di rilievo strategico (NOSIS) 
 
  1.  Agli  operatori  economici  la  cui  attivita',  per   oggetto,
tipologia o  caratteristiche,  assume  rilevanza  strategica  per  la
protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici
e industriali nazionali, e' rilasciato il  Nulla  Osta  di  Sicurezza
Industriale  Strategico  (NOSIS).  Rientrano  in  tale   ambito,   in
particolare: 
    a) le attivita' volte ad assicurare  la  difesa  e  la  sicurezza
dello Stato; 
    b)  le  attivita'  volte  alla  produzione  o  allo  sviluppo  di
tecnologie suscettibili di impiego civile/militare; 
    c) le  attivita'  connesse  alla  gestione  delle  infrastrutture
critiche anche informatiche e di interesse europeo; 
    d) la gestione  di  reti,  di  infrastrutture  e  di  sistemi  di
ricetrasmissione ed elaborazione di segnali e/o comunicazioni; 
    e) la gestione di reti e  infrastrutture  stradali,  ferroviarie,
marittime ed aeree; 
    f) la gestione di reti e sistemi di produzione,  distribuzione  e
stoccaggio di energia ed altre infrastrutture critiche; 
    g)  la  gestione  di   attivita'   finanziarie,   creditizie   ed
assicurative di rilevanza nazionale. 
  2. Il NOSIS abilita gli operatori economici di cui al comma 1  alla
trattazione  di  informazioni  classificate,   anche   a   diffusione
esclusiva,  e  alla  partecipazione  a  gare  d'appalto  e  procedure
finalizzate all'affidamento di contratti classificati  e  qualificati
NATO e UE e alla relativa esecuzione in caso di aggiudicazione. 
  3. Il NOSIS e' rilasciato  all'esito  di  accertamenti  diretti  ad
escludere dalla conoscibilita' di notizie,  documenti,  atti  o  cose
classificati e a diffusione esclusiva i soggetti che non diano sicuro
affidamento di scrupolosa fedelta' alle istituzioni della Repubblica,
alla Costituzione e ai suoi valori, nonche' di rigoroso rispetto  del
segreto. Per il rilascio  del  NOSIS  si  applicano  le  disposizioni
dell'art. 44 e dell'art. 45 , per quanto  compatibili.  Ai  fini  del
rilascio del NOSIS l'operatore  economico  deve  dotarsi  di  un'area
riservata con le caratteristiche di cui al Capo VIII, di omologazione
CIS e, ove necessario, COMSEC. 
  4. L'istruttoria per il rilascio del NOSIS si conclude nel  termine
di dodici mesi dalla ricezione della  richiesta  da  parte  di  UCSe,
prorogabile fino ad un massimo di ulteriori  sei  mesi  nel  caso  di
particolare complessita'. 
  5. Il NOSIS e' rilasciato di norma a livello SEGRETO, o qualora  ne
ricorrano le condizioni, a livello superiore e con qualifica  NATO  e
UE. 
  6. La durata del NOSIS e' stabilita in relazione al permanere delle
attivita' di rilievo strategico, fatte salve le periodiche verifiche,
anche attraverso le attivita' ispettive, finalizzate ad accertare  il
mantenimento dei requisiti abilitativi. 
  7. Qualora a carico di una societa'  munita  di  NOSIS  ovvero  dei
soggetti indicati nell'art. 47, commi 2 e 3, lett.  b),  e  art.  48,
comma 1, lettera c), emerga una o piu' delle  cause  di  sospensione,
revoca, limitazione, previste dagli articoli  37,  47  e  48,  l'UCSe
avvia un'istruttoria finalizzata ad accertare se l'organizzazione  di
sicurezza  della  societa'  mantiene  caratteristiche  adeguate  alla
salvaguardia  delle  informazioni   classificate   e   a   diffusione
esclusiva,  costitutive  del  patrimonio  strategico   di   interesse
nazionale. A tal fine l'UCSe, previo accertamento, anche di carattere
ispettivo, e acquisizione di notizie e pareri  dalle  amministrazioni
pubbliche e private  competenti  e,  ove  necessario,  dall'Autorita'
Giudiziaria  ai  sensi  dell'art.  118  bis  c.p.p.,  puo'   indicare
prescrizioni e condizioni, assegnando un termine per l'adempimento. 
  8. Qualora dall'istruttoria condotta emergano, anche per  accertata
inadempienza delle prescrizioni e condizioni assegnate,  elementi  di
fatto sull'inadeguatezza dell'operatore economico a salvaguardare  le
informazioni classificate e a diffusione esclusiva,  costitutive  del
patrimonio strategico di interesse nazionale, il  Direttore  generale
del DIS-Organo nazionale di sicurezza formula indirizzi all'UCSe  per
la limitazione, sospensione e, in casi eccezionali,  a  tutela  degli
interessi nazionali, revoca del NOSIS. 
  9. Dell'avvio del procedimento di cui ai commi 7 e 8 e dei relativi
esiti, il Direttore generale del DIS - Organo nazionale di  sicurezza
informa l'Autorita' nazionale per la sicurezza