Art. 40 Cessione 1. La cessione, in una o piu' soluzioni, a un soggetto terzo, diverso da un ente-ponte o da una societa' veicolo per la gestione delle attivita', ha ad oggetto: a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da un ente sottoposto a risoluzione, o parte di esse; b) tutti i diritti, le attivita' o le passivita', anche individuabili in blocco, di un ente sottoposto a risoluzione, o parte di essi. 2. La cessione e' effettuata a condizioni di mercato secondo quanto previsto dal presente articolo, sulla base della valutazione effettuata a norma del Capo I, Sezione II. 3. Il corrispettivo pagato dal cessionario e' corrisposto a: a) i titolari delle azioni o delle altre partecipazioni, nel caso previsto dal comma 1, lettera a); b) l'ente sottoposto a risoluzione, nel caso previsto dal comma 1, lettera b). 4. La cessione e' condotta nel rispetto dei seguenti principi: a) assicurare la massima trasparenza e la correttezza delle informazioni concernenti l'oggetto della cessione, tenuto conto delle circostanze e compatibilmente con l'obiettivo di preservare la stabilita' finanziaria; b) evitare discriminazioni tra i potenziali cessionari, prevedere presidi volti a evitare conflitti di interesse, nonche' tenere conto delle esigenze di celerita' di svolgimento della risoluzione; c) ottenere il prezzo piu' alto possibile. 5. La cessione puo' essere effettuata sulla base di trattative con potenziali cessionari a livello individuale, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4, lettera b), salvo quanto previsto dal comma 7. 6. Le comunicazioni al pubblico delle informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, relative alla cessione, possono essere differite nel rispetto dei paragrafi 4 o 5 del medesimo articolo. 7. La cessione puo' essere disposta in deroga al comma 4, quando e' ragionevolmente prevedibile che l'applicazione dei principi ivi indicati comprometterebbe l'esito della cessione o il raggiungimento degli obiettivi della risoluzione e aggraverebbe la minaccia per la stabilita' finanziaria. 8. La Banca d'Italia, se del caso su richiesta della Banca Centrale Europea in qualita' di autorita' competente, puo', in vista dell'avvio della risoluzione, chiedere a una banca o a una capogruppo di contattare potenziali acquirenti per predisporre la cessione di beni e rapporti giuridici ai sensi del presente articolo nel rispetto dell'articolo 5.
Note all'art. 40: - Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione): "Art. 17 (Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate). - 1. L'emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detto emittente. L'emittente garantisce che le informazioni privilegiate siano rese pubbliche secondo modalita' che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico e, se del caso, nel meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'art. 21 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24). L'emittente non deve coniugare la comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attivita'. L'emittente pubblica e conserva sul proprio sito per un periodo di almeno cinque anni tutte le informazioni privilegiate che e' tenuto a comunicare al pubblico. Il presente articolo si applica agli emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, agli emittenti che hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o che hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro. 2. Un partecipante al mercato delle quote di emissioni comunica al pubblico, in modo efficiente e tempestivo, le informazioni privilegiate relative alle quote di emissioni da esso detenute in relazione alla sua attivita', incluse le attivita' di trasporto aereo come precisato nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE o gli impianti ai sensi dell'art. 3, lettera e), della stessa direttiva, che il partecipante interessato, o l'impresa madre o un'impresa collegata, possiede o controlla o, per le questioni operative, dei quali il partecipante, o l'impresa madre o un'impresa collegata, e' responsabile, totalmente o in parte. Per quanto riguarda gli impianti, tale comunicazione comprende le informazioni relative alla capacita' e all'utilizzo degli stessi, inclusa la loro indisponibilita' programmata o non programmata. Il primo comma non si applica a un partecipante al mercato delle quote di emissioni quando gli impianti o le attivita' di trasporto aereo di cui ha la proprieta', il controllo o di cui e' responsabile, nell'esercizio precedente hanno prodotto emissioni non superiori a una soglia minima di CO2 equivalente e, se svolgono attivita' di combustione, la loro potenza termica nominale non ha superato una determinata soglia minima. Alla Commissione e' conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'art. 35, che istituiscano una soglia minima di CO2 equivalente e una soglia minima di potenza termica nominale ai fini dell'applicazione dell'esenzione prevista al secondo comma del presente paragrafo. 3. Alla Commissione e' conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'art. 35 che specifichino l'autorita' competente per le notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo. 4. L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni puo' ritardare, sotto la sua responsabilita', la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni; b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico; c) l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni e' in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni. Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni puo', sotto la propria responsabilita', ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate relative a tale processo, fatte salve le lettere a), b) e c) del primo comma. Quando ha ritardato la comunicazione di informazioni privilegiate a norma del presente paragrafo, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni notifica tale ritardo all'autorita' competente specificata a norma del paragrafo 3 e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalita' con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al presente paragrafo, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico. In alternativa, gli Stati membri possono disporre che una registrazione di tale spiegazione debba essere presentata solo su richiesta dell'autorita' competente specificata a norma del paragrafo 3. 5. Al fine di salvaguardare la stabilita' del sistema finanziario, l'emittente che sia un ente creditizio o un istituto finanziario puo' ritardare, sotto la sua responsabilita', la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, comprese le informazioni legate a un problema temporaneo di liquidita' e, in particolare, la necessita' di ricevere assistenza temporanea di liquidita' da una banca centrale o da un prestatore di ultima istanza, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) la comunicazione delle informazioni privilegiate comporta il rischio di compromettere la stabilita' finanziaria dell'emittente e del sistema finanziario; b) e' nell'interesse pubblico ritardare la comunicazione; c) e' possibile garantire la riservatezza delle informazioni; e d) l'autorita' competente specificata a norma del paragrafo 3 ha autorizzato il ritardo sulla base del fatto che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) sono rispettate. 6. Ai fini del paragrafo 5, lettere da a) a d), un emittente notifica all'autorita' competente specificata a norma del paragrafo 3 la sua intenzione di ritardare la comunicazione delle informazioni privilegiate e fornisce la prova che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 5 sono soddisfatte. L'autorita' competente specificata a norma del paragrafo 3 consulta, se del caso, la banca centrale nazionale o l'autorita' macroprudenziale, se istituita, o, in alternativa, le seguenti autorita': a) se l'emittente e' un ente creditizio o un'impresa di investimento, l'autorita' e' determinata a norma dell'art. 133, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; b) in casi diversi da quelli indicati alla lettera a), qualsiasi altra autorita' nazionale preposta al controllo dell'emittente. L'autorita' competente specificata a norma del paragrafo 3 provvede affinche' la comunicazione di informazioni privilegiate sia ritardata solo per il tempo necessario per il pubblico interesse. L'autorita' competente specificata a norma del paragrafo 3 valuta almeno su base settimanale se le condizioni di cui al paragrafo 5, lettere da a) a c), sono ancora soddisfatte. Se l'autorita' competente specificata a norma del paragrafo 3 non autorizza il ritardo della comunicazione di informazioni privilegiate, l'emittente comunica immediatamente le informazioni privilegiate. Il presente paragrafo si applica nei casi in cui l'emittente non decida di ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4. Il riferimento nel presente paragrafo all'autorita' competente specificata a norma del paragrafo 3 non pregiudica la capacita' dell'autorita' competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti dall'art. 23, paragrafo 1. 7. Qualora la comunicazione di informazioni privilegiate sia ritardata conformemente ai paragrafi 4 o 5 e la riservatezza delle informazioni privilegiate non sia piu' garantita, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni comunica quanto prima al pubblico tali informazioni privilegiate. Il presente paragrafo include le situazioni in cui una voce si riferisca in modo esplicito a informazioni privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del paragrafo 4 o 5, quando tale voce e' sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non e' piu' garantita. 8. Quando un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni, o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunica informazioni privilegiate a terzi, nel normale esercizio della propria attivita' professionale o della propria funzione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 1, ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale. Questo paragrafo non si applica se la persona che riceve le informazioni e' tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale. 9. Le informazioni privilegiate relative a emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI, possono essere pubblicate sul sito Internet della sede di negoziazione anziche' sul sito Internet dell'emittente quando la sede di negoziazione decide di offrire tale possibilita' agli emittenti che operano su quel mercato. 10. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire: a) gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate di cui ai paragrafi 1, 2, 8 e 9; e b) gli strumenti tecnici in base ai quali la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate di cui ai paragrafi 4 e 5 puo' essere ritardata. L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016. Alla Commissione e' conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'art. 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 11. L'ESMA fornisce orientamenti volti a stabilire un elenco indicativo non esaustivo dei legittimi interessi degli emittenti di cui al paragrafo 4, lettera a), e delle situazioni in cui il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate puo' indurre in errore il pubblico di cui al paragrafo 4, lettera b).".