Art. 40 
 
 
                              Cessione 
 
  1. La cessione, in una o  piu'  soluzioni,  a  un  soggetto  terzo,
diverso da un ente-ponte o da una societa' veicolo  per  la  gestione
delle attivita', ha ad oggetto: 
  a) tutte le azioni o le altre  partecipazioni  emesse  da  un  ente
sottoposto a risoluzione, o parte di esse; 
  b)  tutti  i  diritti,  le  attivita'  o   le   passivita',   anche
individuabili in blocco, di un ente sottoposto a risoluzione, o parte
di essi. 
  2. La cessione e' effettuata a condizioni di mercato secondo quanto
previsto  dal  presente  articolo,  sulla  base   della   valutazione
effettuata a norma del Capo I, Sezione II. 
  3. Il corrispettivo pagato dal cessionario e' corrisposto a: 
  a) i titolari delle azioni o delle altre partecipazioni,  nel  caso
previsto dal comma 1, lettera a); 
  b) l'ente sottoposto a risoluzione, nel caso previsto dal comma  1,
lettera b). 
  4. La cessione e' condotta nel rispetto dei seguenti principi: 
  a)  assicurare  la  massima  trasparenza  e  la  correttezza  delle
informazioni concernenti l'oggetto della cessione, tenuto conto delle
circostanze  e  compatibilmente  con  l'obiettivo  di  preservare  la
stabilita' finanziaria; 
  b) evitare discriminazioni tra i potenziali  cessionari,  prevedere
presidi volti a evitare conflitti di interesse, nonche' tenere  conto
delle esigenze di celerita' di svolgimento della risoluzione; 
  c) ottenere il prezzo piu' alto possibile. 
  5. La cessione puo' essere effettuata sulla base di trattative  con
potenziali cessionari a livello individuale, nel rispetto  di  quanto
stabilito dal comma 4, lettera b), salvo quanto previsto dal comma 7. 
  6. Le comunicazioni al pubblico delle informazioni privilegiate  ai
sensi dell'articolo 17 del Regolamento  (UE)  n.  596/2014,  relative
alla cessione, possono essere differite nel rispetto dei paragrafi  4
o 5 del medesimo articolo. 
  7. La cessione puo' essere disposta in deroga al comma 4, quando e'
ragionevolmente  prevedibile  che  l'applicazione  dei  principi  ivi
indicati comprometterebbe l'esito della cessione o il  raggiungimento
degli obiettivi della risoluzione e aggraverebbe la minaccia  per  la
stabilita' finanziaria. 
  8. La Banca d'Italia, se del caso su richiesta della Banca Centrale
Europea  in  qualita'  di  autorita'  competente,  puo',   in   vista
dell'avvio della risoluzione, chiedere a una banca o a una capogruppo
di contattare potenziali acquirenti per predisporre  la  cessione  di
beni e rapporti giuridici ai sensi del presente articolo nel rispetto
dell'articolo 5. 
 
          Note all'art. 40: 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  17   del
          Regolamento (UE) n. 596/2014 (Regolamento (UE) n.  596/2014
          del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16  aprile  2014
          relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi  di
          mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio  e  le  direttive   2003/124/CE,
          2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione): 
              "Art. 17 (Comunicazione  al  pubblico  di  informazioni
          privilegiate).  -  1.  L'emittente  comunica  al  pubblico,
          quanto prima possibile, le  informazioni  privilegiate  che
          riguardano direttamente detto emittente. 
              L'emittente garantisce che le informazioni privilegiate
          siano rese pubbliche secondo modalita'  che  consentano  un
          accesso rapido  e  una  valutazione  completa,  corretta  e
          tempestiva delle informazioni da parte del pubblico  e,  se
          del caso, nel meccanismo  ufficialmente  stabilito  di  cui
          all'art. 21  della  direttiva  2004/109/CE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio  (24).  L'emittente   non   deve
          coniugare la comunicazione di informazioni privilegiate  al
          pubblico   con   la   commercializzazione   delle   proprie
          attivita'. L'emittente pubblica e conserva sul proprio sito
          per un periodo di almeno cinque anni tutte le  informazioni
          privilegiate che e' tenuto a comunicare al pubblico. 
              Il presente articolo  si  applica  agli  emittenti  che
          hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti
          finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in
          uno Stato membro o, nel caso  di  uno  strumento  negoziato
          solo su un MTF o  su  un  OTF,  agli  emittenti  che  hanno
          autorizzato la negoziazione dei loro  strumenti  finanziari
          su un MTF o su un OTF o che hanno chiesto l'ammissione  dei
          loro strumenti finanziari alla negoziazione su  un  MTF  in
          uno Stato membro. 
              2. Un partecipante al mercato delle quote di  emissioni
          comunica al pubblico, in modo efficiente e  tempestivo,  le
          informazioni privilegiate relative alle quote di  emissioni
          da esso detenute in relazione alla sua  attivita',  incluse
          le   attivita'   di   trasporto   aereo   come    precisato
          nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE o  gli  impianti
          ai sensi dell'art. 3, lettera e), della  stessa  direttiva,
          che  il  partecipante  interessato,  o  l'impresa  madre  o
          un'impresa  collegata,  possiede  o  controlla  o,  per  le
          questioni operative, dei quali il partecipante, o l'impresa
          madre o un'impresa collegata, e' responsabile, totalmente o
          in  parte.  Per  quanto   riguarda   gli   impianti,   tale
          comunicazione  comprende  le  informazioni  relative   alla
          capacita' e all'utilizzo  degli  stessi,  inclusa  la  loro
          indisponibilita' programmata o non programmata. 
              Il primo comma non si  applica  a  un  partecipante  al
          mercato delle quote di emissioni quando gli impianti  o  le
          attivita' di trasporto aereo di cui ha  la  proprieta',  il
          controllo  o  di  cui   e'   responsabile,   nell'esercizio
          precedente hanno prodotto emissioni  non  superiori  a  una
          soglia minima di CO2 equivalente e, se  svolgono  attivita'
          di combustione, la loro potenza  termica  nominale  non  ha
          superato una determinata soglia minima. 
              Alla Commissione e' conferito  il  potere  di  adottare
          atti delegati conformemente all'art. 35,  che  istituiscano
          una soglia minima di CO2 equivalente e una soglia minima di
          potenza  termica   nominale   ai   fini   dell'applicazione
          dell'esenzione  prevista  al  secondo  comma  del  presente
          paragrafo. 
              3. Alla Commissione e' conferito il potere di  adottare
          atti delegati conformemente all'art.  35  che  specifichino
          l'autorita' competente per le notifiche di cui ai paragrafi
          4 e 5 del presente articolo. 
              4. L'emittente o il partecipante al mercato delle quote
          di emissioni puo' ritardare, sotto la sua  responsabilita',
          la comunicazione al pubblico di informazioni  privilegiate,
          a condizione che  siano  soddisfatte  tutte  le  condizioni
          seguenti: 
              a)   la   comunicazione   immediata    pregiudicherebbe
          probabilmente i legittimi interessi  dell'emittente  o  del
          partecipante al mercato delle quote di emissioni; 
              b) il ritardo  nella  comunicazione  probabilmente  non
          avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico; 
              c) l'emittente o il partecipante al mercato delle quote
          di emissioni e' in grado di garantire  la  riservatezza  di
          tali informazioni. 
              Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in
          fasi e  sia  volto  a  concretizzare  o  che  comporti  una
          particolare   circostanza   o   un   evento    particolare,
          l'emittente o il partecipante al  mercato  delle  quote  di
          emissioni puo', sotto la propria responsabilita', ritardare
          la comunicazione al pubblico di  informazioni  privilegiate
          relative a tale processo, fatte salve le lettere a),  b)  e
          c) del primo comma. 
              Quando ha ritardato la  comunicazione  di  informazioni
          privilegiate a norma del presente paragrafo, l'emittente  o
          il  partecipante  al  mercato  delle  quote  di   emissioni
          notifica tale ritardo all'autorita' competente  specificata
          a norma  del  paragrafo  3  e  fornisce  per  iscritto  una
          spiegazione delle modalita' con cui sono state  soddisfatte
          le condizioni di cui al presente paragrafo,  immediatamente
          dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico.
          In alternativa, gli Stati membri possono disporre  che  una
          registrazione di tale spiegazione debba  essere  presentata
          solo su richiesta dell'autorita' competente  specificata  a
          norma del paragrafo 3. 
              5. Al fine di salvaguardare la stabilita'  del  sistema
          finanziario, l'emittente che sia un ente  creditizio  o  un
          istituto  finanziario  puo'   ritardare,   sotto   la   sua
          responsabilita',   la   comunicazione   al   pubblico    di
          informazioni privilegiate, comprese le informazioni  legate
          a un problema temporaneo di liquidita' e,  in  particolare,
          la  necessita'  di  ricevere   assistenza   temporanea   di
          liquidita' da una banca centrale  o  da  un  prestatore  di
          ultima istanza, a condizione che siano soddisfatte tutte le
          condizioni seguenti: 
              a) la  comunicazione  delle  informazioni  privilegiate
          comporta  il  rischio  di   compromettere   la   stabilita'
          finanziaria dell'emittente e del sistema finanziario; 
              b)   e'   nell'interesse    pubblico    ritardare    la
          comunicazione; 
              c)  e'  possibile  garantire  la   riservatezza   delle
          informazioni; e 
              d)  l'autorita'  competente  specificata  a  norma  del
          paragrafo 3 ha autorizzato il ritardo sulla base del  fatto
          che le condizioni di cui alle lettere  a),  b)  e  c)  sono
          rispettate. 
              6. Ai fini del paragrafo 5, lettere  da  a)  a  d),  un
          emittente notifica all'autorita' competente  specificata  a
          norma del paragrafo 3 la sua  intenzione  di  ritardare  la
          comunicazione delle informazioni privilegiate e fornisce la
          prova che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del
          paragrafo  5  sono  soddisfatte.   L'autorita'   competente
          specificata a norma del paragrafo 3 consulta, se del  caso,
          la banca centrale nazionale o l'autorita' macroprudenziale,
          se istituita, o, in alternativa, le seguenti autorita': 
              a) se l'emittente e' un ente creditizio o un'impresa di
          investimento, l'autorita' e' determinata a norma  dell'art.
          133, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento
          europeo e del Consiglio; 
              b) in casi diversi da quelli indicati alla lettera  a),
          qualsiasi altra autorita' nazionale preposta  al  controllo
          dell'emittente. 
              L'autorita'  competente   specificata   a   norma   del
          paragrafo  3  provvede  affinche'   la   comunicazione   di
          informazioni privilegiate sia ritardata solo per  il  tempo
          necessario   per   il   pubblico   interesse.   L'autorita'
          competente specificata  a  norma  del  paragrafo  3  valuta
          almeno su base settimanale  se  le  condizioni  di  cui  al
          paragrafo 5, lettere da a) a c), sono ancora soddisfatte. 
              Se  l'autorita'  competente  specificata  a  norma  del
          paragrafo 3 non autorizza il ritardo della comunicazione di
          informazioni     privilegiate,     l'emittente     comunica
          immediatamente le informazioni privilegiate. 
              Il presente  paragrafo  si  applica  nei  casi  in  cui
          l'emittente non decida di  ritardare  la  comunicazione  di
          informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4. 
              Il riferimento  nel  presente  paragrafo  all'autorita'
          competente  specificata  a  norma  del  paragrafo   3   non
          pregiudica  la  capacita'  dell'autorita'   competente   di
          esercitare le proprie funzioni in  uno  dei  modi  previsti
          dall'art. 23, paragrafo 1. 
              7.   Qualora   la   comunicazione    di    informazioni
          privilegiate sia ritardata conformemente ai paragrafi 4 o 5
          e la riservatezza delle informazioni privilegiate  non  sia
          piu' garantita, l'emittente o il  partecipante  al  mercato
          delle quote di emissioni comunica quanto prima al  pubblico
          tali informazioni privilegiate. 
              Il presente paragrafo include le situazioni in cui  una
          voce  si  riferisca  in  modo  esplicito   a   informazioni
          privilegiate la cui comunicazione sia  stata  ritardata  ai
          sensi  del  paragrafo  4  o  5,   quando   tale   voce   e'
          sufficientemente accurata da indicare che  la  riservatezza
          di tali informazioni non e' piu' garantita. 
              8. Quando un emittente o  un  partecipante  al  mercato
          delle quote di emissioni, o un soggetto che agisca  in  suo
          nome o per suo conto, comunica informazioni privilegiate  a
          terzi,  nel  normale  esercizio  della  propria   attivita'
          professionale o della propria funzione, ai sensi  dell'art.
          10,  paragrafo  1,  ha  l'obbligo  di  dare  integrale   ed
          effettiva comunicazione al pubblico di  tale  informazione,
          contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale  e
          tempestivamente in caso di comunicazione non  intenzionale.
          Questo paragrafo non si applica se la persona che riceve le
          informazioni  e'  tenuta  a  un  obbligo  di  riservatezza,
          indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di  natura
          legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale. 
              9. Le informazioni privilegiate relative a emittenti  i
          cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione  su
          un  mercato  di  crescita  per  le  PMI,   possono   essere
          pubblicate sul sito Internet  della  sede  di  negoziazione
          anziche' sul sito Internet dell'emittente quando la sede di
          negoziazione  decide  di  offrire  tale  possibilita'  agli
          emittenti che operano su quel mercato. 
              10.  Al  fine  di  garantire  condizioni  uniformi   di
          esecuzione del presente articolo, l'ESMA  elabora  progetti
          di norme tecniche di attuazione volti a stabilire: 
              a) gli strumenti tecnici per  l'adeguata  comunicazione
          al pubblico  delle  informazioni  privilegiate  di  cui  ai
          paragrafi 1, 2, 8 e 9; e 
              b)  gli  strumenti  tecnici  in  base   ai   quali   la
          comunicazione al pubblico di informazioni  privilegiate  di
          cui ai paragrafi 4 e 5 puo' essere ritardata. 
              L'ESMA  presenta  i  progetti  di  norme  tecniche   di
          attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016. 
              Alla Commissione e' conferito il potere di adottare  le
          norme  tecniche  di  attuazione  di  cui  al  primo   comma
          conformemente  all'art.  15   del   regolamento   (UE)   n.
          1095/2010. 
              11. L'ESMA fornisce orientamenti volti a  stabilire  un
          elenco indicativo non  esaustivo  dei  legittimi  interessi
          degli emittenti di cui al paragrafo 4, lettera a), e  delle
          situazioni  in  cui  il  ritardo  nella  comunicazione   di
          informazioni  privilegiate  puo'  indurre  in   errore   il
          pubblico di cui al paragrafo 4, lettera b).".