Art. 40 
 
                              Sanzioni 
 
  1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli  articoli
33, comma 1, nonche', per il solo utilizzatore, di cui agli  articoli
31 e 32 e, per il solo somministratore, di cui all'articolo 33, comma
3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro  250
a euro 1.250. 
  2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo  35,  comma
1, e per il solo utilizzatore,  di  cui  all'articolo  35,  comma  3,
secondo  periodo,  e  36,  comma  3,  sono  punite  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1.