Art. 40 
 
           Disposizioni inerenti gli stanziamenti residui 
            del Fondo di solidarieta' dell'Unione europea 
 
  1. Per fronteggiare le esigenze connesse con gli eventi sismici  ((
di cui all'articolo 1  )),  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto le risorse che residuano all'esito degli adempimenti
solutori in carico al Dipartimento della protezione civile,  e  delle
procedure  di   rendicontazione   degli   stanziamenti   straordinari
riconosciuti dall'Unione  Europea  quale  rimborso  per  l'attuazione
degli interventi statali di prima emergenza,  confluiscono  per  l'80
per  cento  sul  Fondo  per  le  emergenze  nazionali  (FEN)  di  cui
all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge n. 225 del 1992, e  per
il restante 20 per cento  sul  fondo  della  Protezione  civile,  per
essere  destinate  ad  attivita'  di  previsione  e  prevenzione  non
strutturale dei  rischi  e  di  pianificazione  e  preparazione  alla
gestione dell'emergenza di cui all'articolo 3, commi  2  e  3,  della
legge n. 225 del 1992. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del  comma  5-quinquies  dell'art.  5  della
          citata legge n.  225  del  1992  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 4-bis. 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 3 dell'art.
          3 della citata legge n. 225 del 1992: 
              «Art. 3 (Attivita' e compiti di protezione  civile).  -
          (Omissis). 
              2. La previsione consiste nelle attivita', svolte anche
          con  il  concorso  di  soggetti   scientifici   e   tecnici
          competenti in materia,  dirette  all'identificazione  degli
          scenari  di  rischio  probabili  e,   ove   possibile,   al
          preannuncio, al  monitoraggio,  alla  sorveglianza  e  alla
          vigilanza in tempo reale degli  eventi  e  dei  conseguenti
          livelli di rischio attesi. 
              3. La prevenzione  consiste  nelle  attivita'  volte  a
          evitare o a  ridurre  al  minimo  la  possibilita'  che  si
          verifichino danni conseguenti agli eventi di  cui  all'art.
          2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per  effetto
          delle attivita' di previsione. La prevenzione  dei  diversi
          tipi di rischio si esplica  in  attivita'  non  strutturali
          concernenti     l'allertamento,      la      pianificazione
          dell'emergenza,  la   formazione,   la   diffusione   della
          conoscenza della protezione civile  nonche'  l'informazione
          alla popolazione e l'applicazione della normativa  tecnica,
          ove necessarie, e l'attivita' di esercitazione. 
              (Omissis).».