Art. 40 Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 1. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) approvvigionamento, preparazione, controllo, immagazzinamento, distribuzione e consegna di medicinali sicuri e di qualita' nelle farmacie aperte al pubblico;"; b) alla lettera g), le parole: "nel settore dei medicinali" sono sostituite dalle seguenti: "sui medicinali in quanto tali, compreso il loro uso corretto"; c) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: "g-bis) segnalazione alle autorita' competenti degli effetti indesiderati dei prodotti farmaceutici; g-ter) accompagnamento personalizzato dei pazienti che praticano l'automedicazione; g-quater) contributo a campagne istituzionali di sanita' pubblica.".
Note all'art. 40: - Il testo dell'articolo 51 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 51 (Esercizio delle attivita' professionali di farmacista). - 1. I titolari del titolo di formazione universitaria di farmacista, corredato del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di cui allegato V, punto 5.6.2, che soddisfi le condizioni di formazione di cui all'articolo 50, sono autorizzati ad accedere e ad esercitare almeno le sottoelencate attivita', fermo restando le disposizioni che prevedono, nell'ordinamento nazionale, ulteriori requisiti per l'esercizio delle stesse: a) preparazione della forma farmaceutica dei medicinali; b) fabbricazione e controllo dei medicinali; c) controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali; d) immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso; e) approvvigionamento, preparazione, controllo, immagazzinamento, distribuzione e consegna di medicinali sicuri e di qualita' nelle farmacie aperte al pubblico; f) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali; g) diffusione di informazioni e consigli sui medicinali in quanto tali, compreso il loro uso corretto; g-bis) segnalazione alle autorita' competenti degli effetti indesiderati dei prodotti farmaceutici; g-ter) accompagnamento personalizzato dei pazienti che praticano l'automedicazione; g-quater) contributo a campagne istituzionali di sanita' pubblica.".