Art. 40 
 
 
(Obbligo  di  uso  dei  mezzi  di  comunicazione  elettronici   nello
             svolgimento di procedure di aggiudicazione) 
 
  1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito  delle
procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza
sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi
dell'articolo 5-bis del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,
Codice dell'amministrazione digitale. 
  2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e  gli  scambi
di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice
svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando  mezzi  di
comunicazione elettronici. 
 
          Note all'art. 40 
              - Si riporta l'articolo 5-bis, del decreto  legislativo
          7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): 
              "Art.    5-bis    (Comunicazioni    tra    imprese    e
          amministrazioni pubbliche) 
              1. La presentazione di istanze, dichiarazioni,  dati  e
          lo scambio  di  informazioni  e  documenti,  anche  a  fini
          statistici, tra le imprese e le  amministrazioni  pubbliche
          avviene   esclusivamente    utilizzando    le    tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione.  Con  le  medesime
          modalita'   le   amministrazioni   pubbliche   adottano   e
          comunicano  atti   e   provvedimenti   amministrativi   nei
          confronti delle imprese. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto   con   il
          Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per  la
          semplificazione normativa, sono adottate  le  modalita'  di
          attuazione  del  comma   1   da   parte   delle   pubbliche
          amministrazioni centrali e fissati i relativi termini. 
              3. DigitPA,  anche  avvalendosi  degli  uffici  di  cui
          all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del
          comma 1 secondo le  modalita'  e  i  termini  indicati  nel
          decreto di cui al comma 2. 
              4. Il Governo promuove l'intesa  con  regioni  ed  enti
          locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli
          indirizzi utili alla realizzazione delle finalita'  di  cui
          al comma 1.".