Art. 40 
 
 
        Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne 
 
  1. Al fine di contrastare la pesca  illegale  nelle  acque  interne
dello Stato, e' considerata  esercizio  illegale  della  pesca  nelle
medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di  specie
ittiche e  di  altri  organismi  acquatici  con  materiale,  mezzi  e
attrezzature vietati dalla legge. E' altresi'  considerata  esercizio
illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e  di
prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata  con  modalita'
vietate dalla legge e dai regolamenti in  materia  di  pesca  emanati
dagli enti territoriali competenti. Ai  fini  della  presente  legge,
sono considerati acque interne i fiumi,  i  laghi,  le  acque  dolci,
salse  o  salmastre  delimitati  rispetto   al   mare   dalla   linea
congiungente i punti piu'  foranei  degli  sbocchi  dei  bacini,  dei
canali e dei fiumi. 
  2. Nelle acque interne e' vietato: 
    a)  pescare,  detenere,  trasbordare,  sbarcare,  trasportare   e
commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque
stadio di crescita, in violazione della normativa vigente; 
    b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica  con  materiali
esplosivi di qualsiasi tipo, con  la  corrente  elettrica  o  con  il
versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque; 
    c)  catturare  la  fauna  ittica  provocando  l'asciutta,   anche
parziale, dei corpi idrici; 
    d)  utilizzare  reti,  attrezzi,   tecniche   o   materiali   non
configurabili  come  sistemi  di  pesca  sportiva,   ai   sensi   dei
regolamenti e delle leggi vigenti; 
    e) utilizzare attrezzi per la  pesca  professionale  nelle  acque
dove tale pesca non e' consentita o  senza  essere  in  possesso  del
relativo titolo abilitativo; 
    f) utilizzare reti e altri attrezzi per  la  pesca  professionale
difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto
dai regolamenti vigenti. 
  3. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto  e
il commercio degli  animali  storditi  o  uccisi  in  violazione  dei
divieti di cui al comma 2. 
  4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque  viola
i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e  al  comma  3  e'
punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da  2.000
a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al  comma  3  ne
sia in possesso, si applicano altresi' la sospensione  della  licenza
di pesca di professione per tre anni e la sospensione  dell'esercizio
commerciale da cinque a dieci giorni. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di
cui al comma 2, lettere  d),  e)  e  f),  si  applicano  la  sanzione
amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in
possesso, la sospensione della licenza di pesca professionale per tre
mesi. 
  6. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d),  e)
e f), e al comma 3, gli agenti  accertatori  procedono  all'immediata
confisca  del  prodotto  pescato  e  degli   strumenti   e   attrezzi
utilizzati, nonche' al sequestro e alla confisca dei  natanti  e  dei
mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati
unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e
vitale  e'  reimmesso  immediatamente  nei   corsi   d'acqua.   Delle
reimmissioni effettuate e' data certificazione in apposito verbale. 
  7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3  siano  reiterate  e
qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione
della licenza di pesca professionale o dell'esercizio commerciale, le
pene e le sanzioni amministrative e il periodo di  sospensione  delle
licenze sono raddoppiati.  Le  disposizioni  del  presente  comma  si
applicano anche nel caso di pagamento della  sanzione  amministrativa
in misura ridotta. 
  8. Per le violazioni di cui al presente  articolo,  ferma  restando
l'applicazione  delle  sanzioni   amministrative,   il   trasgressore
corrisponde all'ente territoriale competente per  la  gestione  delle
acque una somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato in violazione
del  presente  articolo  per  il   ristoro   delle   spese   relative
all'adozione delle necessarie misure di  ripopolamento  delle  acque.
Tale somma e' raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di
vita. 
  9. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e
controllo  delle  acque  interne,  ai  fini  dell'applicazione  delle
sanzioni amministrative previste dal presente articolo,  il  rapporto
di cui all'articolo 17 della legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e'
presentato all'ufficio regionale competente. 
  10. Le regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  ove
necessario, adeguano  i  propri  ordinamenti  alle  disposizioni  del
presente articolo. 
  11. Le regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
provvedono agli adempimenti previsti dal  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 40: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  24
          novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al  sistema  penale),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  novembre  1981,  n.
          329, supplemento ordinario: 
              «Art. 17 (Obbligo del  rapporto).  -  Qualora  non  sia
          stato  effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,   il
          funzionario o l'agente  che  ha  accertato  la  violazione,
          salvo che ricorra l'ipotesi  prevista  nell'art.  24,  deve
          presentare  rapporto,   con   la   prova   delle   eseguite
          contestazioni o notificazioni, all'ufficio  periferico  cui
          sono demandati attribuzioni e compiti del  Ministero  nella
          cui competenza rientra la materia alla quale  si  riferisce
          la violazione o, in mancanza, al prefetto. 
              Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
          alle violazioni previste dal testo unico delle norme  sulla
          circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,  dal  testo  unico
          per la tutela delle strade, approvato con regio  decreto  8
          dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20  giugno  1935,  n.
          1349, sui servizi di trasporto merci. 
              Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
          casi, per le funzioni amministrative ad esse  delegate,  il
          rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. 
              Per  le  violazioni  dei  regolamenti   provinciali   e
          comunali il rapporto  e'  presentato,  rispettivamente,  al
          presidente della giunta provinciale o al sindaco. 
              L'ufficio territorialmente  competente  e'  quello  del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione. 
              Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
          previsto  dall'art.  13   deve   immediatamente   informare
          l'autorita'   amministrativa   competente   a   norma   dei
          precedenti  commi,  inviandole  il  processo   verbale   di
          sequestro. 
              Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione  della
          presente legge, in sostituzione del decreto del  Presidente
          della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407,  saranno  indicati
          gli uffici periferici dei singoli Ministeri,  previsti  nel
          primo comma, anche per  i  casi  in  cui  leggi  precedenti
          abbiano regolato diversamente la competenza. 
              Con il decreto indicato nel  comma  precedente  saranno
          stabilite  le   modalita'   relative   all'esecuzione   del
          sequestro previsto  dall'art.  13,  al  trasporto  ed  alla
          consegna delle cose  sequestrate,  alla  custodia  ed  alla
          eventuale alienazione o  distruzione  delle  stesse;  sara'
          altresi' stabilita la destinazione delle  cose  confiscate.
          Le  regioni,   per   le   materie   di   loro   competenza,
          provvederanno con legge  nel  termine  previsto  dal  comma
          precedente.».