Art. 40 
 
                      Modifiche all'articolo 50 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005  dopo  il
comma 3 e' aggiunto, infine, il seguente: 
  «3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a  un
altro non modifica la titolarita' del dato.». 
 
          Note all'art. 40: 
              - si riporta  il  testo  dell'articolo  50  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  50  (Disponibilita'  dei  dati  delle  pubbliche
          amministrazioni) 
              1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati,
          raccolti, conservati, resi disponibili  e  accessibili  con
          l'uso   delle   tecnologie   dell'informazione   e    della
          comunicazione   che   ne   consentano   la   fruizione    e
          riutilizzazione, alle condizioni fissate  dall'ordinamento,
          da  parte  delle  altre  pubbliche  amministrazioni  e  dai
          privati; restano salvi i  limiti  alla  conoscibilita'  dei
          dati previsti dalle leggi e dai regolamenti,  le  norme  in
          materia di protezione dei dati  personali  ed  il  rispetto
          della normativa comunitaria in materia di riutilizzo  delle
          informazioni del settore pubblico. 
              2.   Qualunque   dato   trattato   da   una    pubblica
          amministrazione, con le esclusioni di cui  all'articolo  2,
          comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge
          7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto  della  normativa  in
          materia  di  protezione  dei  dati   personali,   e'   reso
          accessibile e fruibile alle  altre  amministrazioni  quando
          l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo  svolgimento
          dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente,
          senza  oneri  a  carico  di  quest'ultima,  salvo  per   la
          prestazione di elaborazioni aggiuntive; e'  fatto  comunque
          salvo il disposto dell'articolo 43, comma  4,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              3. Al fine  di  rendere  possibile  l'utilizzo  in  via
          telematica dei dati  di  una  pubblica  amministrazione  da
          parte dei sistemi  informatici  di  altre  amministrazioni,
          l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed
          eroga i servizi informatici allo scopo  necessari,  secondo
          le regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di
          cui al presente decreto. 
              3-bis. Il  trasferimento  di  un  dato  da  un  sistema
          informativo a un altro  non  modifica  la  titolarita'  del
          dato.»