Art. 40 
 
 
Disposizioni  inerenti  gli  stanziamenti  residui   del   Fondo   di
                  solidarieta' dell'Unione europea 
 
  1. Per fronteggiare le esigenze connesse con gli eventi sismici del
24 agosto 2016, dalla data di entrata in vigore del presente  decreto
le risorse che residuano  all'esito  degli  adempimenti  solutori  in
carico al Dipartimento della protezione civile, e delle procedure  di
rendicontazione   degli   stanziamenti   straordinari    riconosciuti
dall'Unione Europea quale rimborso per l'attuazione degli  interventi
statali di prima emergenza, confluiscono per l'80 per cento sul Fondo
per le  emergenze  nazionali  (FEN)  di  cui  all'articolo  5,  comma
5-quinquies della legge n. 225 del 1992, e per  il  restante  20  per
cento sul fondo della Protezione  civile,  per  essere  destinate  ad
attivita' di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di
pianificazione e preparazione alla  gestione  dell'emergenza  di  cui
all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge n. 225 del 1992.