Articolo 40 Statuto 1. Lo statuto fissa i dettagli dell'organizzazione e del funzionamento del tribunale. 2. Lo statuto e' allegato al presente accordo. Lo statuto puo' essere modificato con decisione del comitato amministrativo, sulla base di una proposta del tribunale o su proposta di uno Stato membro contraente, previa consultazione del tribunale. Tuttavia, tali modifiche non contraddicono o alterano il presente accordo. 3. Lo statuto garantisce che il funzionamento del tribunale e' organizzato nella maniera piu' efficace e efficiente sotto il profilo dei costi ed assicura l'equo accesso alla giustizia.