Art. 40 
 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. I crediti d'imposta di  cui  al  capo  III,  sezione  II,  della
presente legge continuano ad essere disciplinati, fino all'emanazione
dei  relativi  decreti  attuativi,  dai  decreti  emanati  ai   sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 26  febbraio  1999,  n.  60,
dell'articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e dell'articolo 8  del  decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. 
 
          Note all'art. 40: 
              Per  i  riferimenti   all'articolo   20   del   decreto
          legislativo  26  febbraio  1999,  n.  60,  abrogato   dalla
          presente legge, si veda la nota all'art. 39. 
              Per  i  riferimenti  all'articolo  1  della  legge   24
          dicembre 2007, n. 244, modificato dalla presente legge,  si
          veda la nota all'art. 39. 
              Per i riferimenti all'art. 8 del decreto-legge 8 agosto
          2013, n. 91, abrogato dalla presente legge, si veda la nota
          all'art. 39.