Art. 40 Comitato nazionale vini DOP e IGP 1. Il comitato nazionale vini DOP e IGP e' organo del Ministero. Ha competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DOP e IGP. 2. Il comitato di cui al comma 1 e' composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro: a) tre funzionari del Ministero; b) tre membri esperti, particolarmente competenti in materie tecniche, scientifiche e legislative attinenti al settore della viticoltura e dell'enologia; c) due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in rappresentanza e in qualita' di coordinatori delle regioni; d) un membro esperto nel settore vitivinicolo di qualita' designato dall'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali; e) un membro designato dall'unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza delle camere stesse; f) un membro designato dall'Associazione enologi enotecnici italiani; g) un membro designato dalla Federazione nazionale dei consorzi volontari di cui all'articolo 41, in rappresentanza dei consorzi stessi; h) tre membri designati dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative; i) due membri designati dalle organizzazioni di rappresentanza e tutela delle cantine sociali e delle cooperative agricole; l) due membri designati dalle organizzazioni degli industriali vinicoli. 3. Qualora il comitato tratti questioni attinenti a una DOP ovvero a una IGT, partecipano alla riunione, con diritto di voto, un rappresentante della regione interessata, nonche' un rappresentante del Consorzio di tutela autorizzato ai sensi dell'articolo 41, senza diritto di voto. 4. In relazione alle competenze di cui al comma 1, su incarico del Ministero, possono partecipare alle riunioni del comitato, senza diritto di voto, uno o piu' esperti particolarmente competenti su specifiche questioni tecniche, economiche o legislative trattate dal comitato stesso. 5. Il presidente e i componenti del comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per non piu' di due volte. L'incarico di membro effettivo del comitato e' incompatibile con incarichi dirigenziali o di responsabilita' svolti presso organismi di certificazione o altre organizzazioni aventi analoghe competenze. Il Ministro, con proprio decreto, definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma. 6. Il comitato: a) esprime il proprio parere secondo le modalita' previste dalla presente legge, nonche', su richiesta del Ministero, su ogni altra questione relativa al settore vitivinicolo; b) collabora con i competenti organi statali e regionali all'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti a DO o a IG. 7. Le funzioni di segreteria tecnica e amministrativa del comitato sono assicurate da funzionari del Ministero nominati con decreto del Ministero.