Art. 40 
 
 
Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 62 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "B e C" sono sostituite dalle seguenti:
"B o C"; 
    b) al comma 4, e' inserito, in  fine,  il  seguente  periodo:  "I
termini di cui al presente  comma  sono  ridotti  nei  casi  previsti
dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6."; 
    c) al comma 5, dopo le  parole:  "I  termini"  sono  inserite  le
seguenti: "di cui al presente comma". 
 
          Note all'art. 40: 
              - Si riporta  l'art.  62  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 62 (Procedura competitiva con negoziazione). - 1.
          Nelle  procedure  competitive  con  negoziazione  qualsiasi
          operatore  economico  puo'  presentare   una   domanda   di
          partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara
          contenente le informazioni di cui all'allegato  XIV,  parte
          I, lettere  B  o  C,  fornendo  le  informazioni  richieste
          dall'amministrazione  aggiudicatrice   per   la   selezione
          qualitativa. 
              2.   Nei   documenti   di   gara   le   amministrazioni
          aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto  fornendo
          una  descrizione  delle  loro  esigenze,   illustrando   le
          caratteristiche richieste per le forniture, i  lavori  o  i
          servizi  da   appaltare,   specificando   i   criteri   per
          l'aggiudicazione dell'appalto  e  indicano  altresi'  quali
          elementi della descrizione definiscono i  requisiti  minimi
          che tutti gli offerenti devono soddisfare. 
              3.    Le    informazioni    fornite    devono    essere
          sufficientemente  precise  per  permettere  agli  operatori
          economici di individuare la natura e l'ambito  dell'appalto
          e decidere se partecipare alla procedura. 
              4. Il termine minimo per la ricezione delle domande  di
          partecipazione  e'  di  trenta   giorni   dalla   data   di
          trasmissione del bando di gara o,  se  e'  utilizzato  come
          mezzo   di   indizione   di   una   gara   un   avviso   di
          preinformazione,   dalla   data   d'invio   dell'invito   a
          confermare interesse. I termini di cui  al  presente  comma
          sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5
          e 6. 
              5. Il termine minimo per  la  ricezione  delle  offerte
          iniziali e' di trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione
          dell'invito. I  termini  di  cui  al  presente  comma  sono
          ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6. 
              6.    Solo    gli    operatori    economici    invitati
          dall'amministrazione  aggiudicatrice,   in   seguito   alla
          valutazione delle informazioni fornite, possono  presentare
          un'offerta  iniziale  che  costituisce  la  base   per   la
          successiva negoziazione. Le amministrazioni  aggiudicatrici
          possono limitare il numero di candidati idonei da  invitare
          a partecipare alla procedura, ai sensi dell'articolo 91. 
              7.   Salvo   quanto   previsto   dal   comma   8,    le
          amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli  operatori
          economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da
          essi presentate, tranne le offerte finali di cui  al  comma
          12, per migliorarne il contenuto. I requisiti  minimi  e  i
          criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione. 
              8.   Le    amministrazioni    aggiudicatrici    possono
          aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza
          negoziazione se previsto nel bando di gara o nell'invito  a
          confermare interesse. 
              9. Nel  corso  delle  negoziazioni  le  amministrazioni
          aggiudicatrici garantiscono la parita' di  trattamento  fra
          tutti  gli  offerenti.   A   tal   fine,   non   forniscono
          informazioni   che   possano   avvantaggiare    determinati
          offerenti rispetto ad altri. Esse  informano  per  iscritto
          tutti gli offerenti le cui offerte non sono  state  escluse
          ai sensi del comma  11,  delle  modifiche  alle  specifiche
          tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che
          stabiliscono  i  requisiti  minimi.  A  seguito   di   tali
          modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono  agli
          offerenti   un   tempo   sufficiente   per   modificare   e
          ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate. 
              10. Le amministrazioni aggiudicatrici,  nei  limiti  di
          quanto disposto dall'articolo 53, non possono rivelare agli
          altri partecipanti informazioni  riservate  comunicate  dal
          candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni
          senza l'accordo di questi ultimi. Tale accordo  non  assume
          la forma di una deroga generale, ma si  considera  riferito
          alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente
          indicate. 
              11. Le procedure competitive con  negoziazione  possono
          svolgersi in fasi  successive  per  ridurre  il  numero  di
          offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione
          specificati nel bando di  gara,  nell'invito  a  confermare
          interesse o in altro documento di gara. Nel bando di  gara,
          nell'invito a confermare interesse o in altro documento  di
          gara, l'amministrazione aggiudicatrice indica se si  avvale
          di tale facolta'. 
              12. Quando le amministrazioni aggiudicatrici  intendono
          concludere  le  negoziazioni,  esse  informano  gli   altri
          offerenti e stabiliscono un termine entro il quale  possono
          essere  presentate  offerte  nuove   o   modificate.   Esse
          verificano  che  le  offerte  finali  siano   conformi   ai
          requisiti minimi prescritti e all'articolo 94, valutano  le
          offerte finali in  base  ai  criteri  di  aggiudicazione  e
          aggiudicano l'appalto ai sensi  degli  articoli  95,  96  e
          97.".