Art. 40 
 
       Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 
 
  1. Nel capo II del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica del capo II e' sostituita dalla seguente: «Carriera
dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria»; 
    b) l'articolo 5 e' sostituto dal seguente: 
  «Art. 5 (Articolazione della carriera dei funzionari del  Corpo  di
polizia penitenziaria). - 1. La carriera dei funzionari del Corpo  di
polizia penitenziaria, a sviluppo  dirigenziale,  si  articola  nelle
seguenti qualifiche: 
    a) vice commissario penitenziario; 
    b) commissario penitenziario; 
    c) commissario capo penitenziario; 
    d) commissario coordinatore penitenziario; 
    e) commissario coordinatore superiore; 
    f) primo dirigente; 
    g) dirigente superiore. 
  2. La dotazione organica della carriera dei funzionari  e'  fissata
nella tabella D allegata al presente decreto»; 
    c) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 6 (Funzioni del  personale  appartenente  alla  carriera  dei
funzionari del Corpo di polizia penitenziaria).  -  1.  Il  personale
della carriera dei funzionari di cui all'articolo 5,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395,
esercita, in relazione alla specifica  qualificazione  professionale,
le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del  Corpo  di  polizia
penitenziaria   nell'ambito   delle    articolazioni    centrali    e
territoriali.  Il  predetto  personale  svolge  altresi'  compiti  di
formazione o  di  istruzione  del  personale  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria e di direttore dei poligoni di tiro. 
  2. Al medesimo personale sono attribuite le qualifiche di sostituto
ufficiale  di  pubblica  sicurezza  e   di   ufficiale   di   polizia
giudiziaria. 
  3. Il personale con qualifica  di  dirigente  superiore  svolge  le
funzioni di direttore di ufficio  o  servizio  attinente  ai  compiti
istituzionali del Corpo  di  polizia  penitenziaria  presso  la  sede
centrale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 
  4. Il personale con qualifica di primo dirigente svolge le funzioni
di direttore dell'ufficio che svolge le attivita' di cui all'articolo
11 del decreto  legislativo  30  ottobre  1992,  n.  444  o  di  vice
direttore  di  ufficio  presso  la  sede  centrale  del  Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunita',  dei  provveditorati  regionali  nonche'  di
direttore  dell'area  sicurezza  degli  istituti  di  particolare   e
maggiore complessita' e rilevanza assumendo le funzioni di comandante
di reparto presso gli stessi. 
  5. Al personale con qualifica di commissario coordinatore superiore
e'  affidato  l'incarico  di  direttore  dell'area  sicurezza   degli
istituti di maggiore complessita' e rilevanza assumendo  le  funzioni
di comandante di reparto presso gli stessi nonche' di  comandante  di
reparto  presso  la  Scuola  superiore  dell'esecuzione  penale.   Il
medesimo personale svolge altresi' funzioni  di  vice  comandante  di
reparto presso gli istituti di rilevanza superiore,  di  responsabile
dei  nuclei  traduzioni  e  piantonamenti,  nonche'  di   funzionario
responsabile  di  unita'  organizzativa  rilevante  presso  uffici  e
servizi  del  Dipartimento  dell'Amministrazione  penitenziaria,  del
Dipartimento  per  la  giustizia  minorile  e   di   comunita',   dei
provveditorati regionali, dei centri di giustizia  minorile  e  degli
uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna. 
  6. Al  personale  con  qualifica  di  commissario  coordinatore  e'
affidato l'incarico di direttore dell'area sicurezza  degli  istituti
di media  e  minore  complessita'  e  rilevanza  e  delle  scuole  di
formazione dell'Amministrazione penitenziaria, assumendo le  funzioni
di comandante di reparto presso le suddette  strutture.  Il  medesimo
personale svolge altresi' funzioni di vice  comandante  della  Scuola
superiore dell'esecuzione  penale,  di  vice  comandante  di  reparto
presso gli istituti di maggiore rilevanza, di vice  responsabile  dei
nuclei   traduzioni   e   piantonamenti,   nonche'   di   funzionario
responsabile di unita' organizzativa  presso  uffici  e  servizi  del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria  e  del  Dipartimento
per  la  giustizia  minorile  e  di  comunita',  dei   provveditorati
regionali,  dei  centri  di  giustizia  minorile   e   degli   uffici
interdistrettuali di esecuzione penale esterna. 
  7. Al personale con  qualifica  di  commissario  capo  e'  affidato
l'incarico di vice direttore dell'area sicurezza  degli  istituti  di
media  complessita'  e  rilevanza  e  delle  scuole   di   formazione
dell'Amministrazione penitenziaria, assumendo  le  funzioni  di  vice
comandante di reparto  presso  le  suddette  strutture.  Il  medesimo
personale svolge altresi' funzioni di vice  responsabile  dei  nuclei
traduzioni e piantonamenti nonche'  di  funzionario  responsabile  di
unita' organizzativa nell'ambito dell'area sicurezza  degli  istituti
di maggiore e media complessita' e di responsabile di settore  presso
uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione  penitenziaria
e del Dipartimento per la giustizia  minorile  e  di  comunita',  dei
provveditorati regionali, dei centri di giustizia  minorile  e  degli
uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna. 
  8. Al personale con qualifica di commissario e' affidato l'incarico
di vice  direttore  dell'area  sicurezza  degli  istituti  di  minore
complessita' e rilevanza, assumendo le funzioni di vice comandante di
reparto presso le suddette strutture. Il medesimo  personale,  svolge
altresi' funzioni di funzionario responsabile di unita' organizzativa
nell'ambito dell'area sicurezza degli  istituti  di  media  e  minore
complessita'. 
  9. Il  personale  con  qualifica  di  vice  commissario  svolge  le
funzioni  di  funzionario  responsabile   di   unita'   organizzativa
nell'ambito dell'area sicurezza degli istituti di minore complessita'
e rilevanza. 
  10. Il personale della carriera  dei  funzionari,  in  qualita'  di
comandante di reparto esercita i poteri di  organizzazione  dell'area
della sicurezza anche emanando, nell'ambito delle direttive impartite
dal direttore dell'istituto, gli  ordini  di  servizio  di  cui  agli
articoli 29 e 33 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle  attivita'  di  competenza  di
detta  area,  coordinando  l'azione  e   gli   interventi   operativi
normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti  ruoli,
gerarchicamente subordinati, specialmente  in  materia  di  ordine  e
sicurezza, osservazione  e  trattamento  delle  persone  detenute  ed
internate, istruzione  e  addestramento  del  personale;  sovrintende
altresi'  all'organizzazione  dei  servizi  ed  all'operativita'  del
contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneita'  delle
caserme, delle mense, dell'armamento e dell'equipaggiamento. 
  11. Il predetto personale, in qualita' di responsabile del  nucleo,
esercita i poteri di organizzazione del nucleo al quale  e'  preposto
anche emanando, nell'ambito delle  direttive  impartite,  secondo  le
competenze, dal direttore dell'ufficio  sicurezza  e  traduzioni  del
rispettivo provveditorato regionale o  dal  direttore  dell'istituto,
gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle
attivita' di  competenza  del  nucleo,  coordinando  l'azione  e  gli
interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo
dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati; sovrintende altresi'
all'organizzazione dei servizi ed  all'operativita'  del  contingente
del Corpo di Polizia penitenziaria,  alla  idoneita'  dell'armamento,
dell'equipaggiamento e dei mezzi di trasporto in dotazione.»; 
    d) l'art. 7 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 7 (Accesso alla carriera dei funzionari). - 1. L'accesso alla
carriera dei funzionari avviene: 
    a) nei limiti del 70 per cento  dei  posti  disponibili  mediante
concorso pubblico consistente in  due  prove  scritte  ed  una  prova
orale; 
    b) nei limiti del 30 per cento  dei  posti  disponibili  mediante
concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente  in  due
prove scritte ed una prova orale. 
  2. Al concorso di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo
possono partecipare i cittadini italiani  in  possesso  dei  seguenti
requisiti: 
    a) godimento dei diritti civili e politici; 
    b) eta' compresa tra gli anni diciotto e gli anni trentadue; 
    c) idoneita' fisica, psichica  ed  attitudinale  al  servizio  di
polizia penitenziaria; 
    d) requisiti morali e  di  condotta  previsti  dall'articolo  35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    e) laurea magistrale o specialistica. 
  3. Il 20 per cento dei posti disponibili del  concorso  di  cui  al
comma 1, lettera a), e' riservato al personale appartenente al  Corpo
di polizia penitenziaria con una anzianita'  di  servizio  di  almeno
cinque anni in possesso dei prescritti requisiti previsti al comma  2
ad eccezione del  limite  di  eta',  che  non  abbia  riportato,  nel
triennio precedente, un giudizio complessivo  inferiore  ad  «ottimo»
ne' sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della pena pecuniaria. Si
applicano, altresi', le disposizioni contenute negli  articoli  93  e
205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio  1957,  n.
3. 
  4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle
Forze armate, dai Corpi  militarmente  organizzati  o  destituiti  da
pubblici uffici; non sono ammessi altresi' coloro che hanno riportato
condanna a  pena  detentiva  per  reati  non  colposi  o  sono  stati
sottoposti a misura di prevenzione. 
  5. I candidati, dopo  il  superamento  delle  prove  scritte,  sono
sottoposti all'accertamento dell'idoneita' fisica  e  psichica  ed  a
prove idonee a valutarne le qualita'  attitudinali  al  servizio  nel
Corpo  di  polizia  penitenziaria,  salvo  che   per   il   personale
proveniente dal contingente di cui  al  comma  3.  Si  applicano,  in
quanto compatibili,  le  disposizioni  del  decreto  ministeriale  30
giugno 2003, n. 198, nella  parte  concernente  l'individuazione  dei
requisiti psico-fisici e attitudinali  del  corrispondente  personale
della Polizia di Stato. 
  6. Al concorso di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  e'  ammesso  a
partecipare il personale del ruolo degli ispettori Corpo  di  polizia
penitenziaria con almeno  cinque  anni  di  servizio  nel  ruolo,  in
possesso di laurea triennale, che non abbia riportato, nei  tre  anni
precedenti, la sanzione disciplinare della pena  pecuniaria  o  altra
sanzione piu' grave ed abbia  riportato,  nello  stesso  periodo,  un
giudizio complessivo non inferiore a "distinto". Il venti  per  cento
dei posti e'  riservato  ai  sostituti  commissari  in  possesso  dei
prescritti  requisiti.  Si  applicano,  altresi',   le   disposizioni
contenute negli articoli 93 e 205 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
  7. Con decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione  e  con
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  sono
indicate la classe di appartenenza dei corsi di studio  ad  indirizzo
giuridico ed economico il cui superamento costituisce condizione  per
la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1,  lettere  a)  e  b),
comprese  le  lauree  triennali  che  consentono  l'acquisizione  dei
crediti formativi per il conseguimento  delle  lauree  specialistiche
ivi previste. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in  giurisprudenza
e in scienze politiche  rilasciati  secondo  l'ordinamento  didattico
vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo  l17,  comma
95, della legge 15 maggio 1997, n.  127,  e  delle  sue  disposizioni
attuative. 
  8. Con  decreto  del  capo  del  Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria sono disciplinate le prove di esame  scritte  e  quella
orale,  volte  ad  accertare  la  preparazione,  in  relazione   alle
responsabilita' connesse alle funzioni di cui all'articolo 6, nonche'
le modalita' di  svolgimento  dei  concorsi,  di  composizione  delle
commissioni esaminatrici, le categorie  dei  titoli  da  ammettere  a
valutazione  ed  il  punteggio  massimo  da  attribuire  a   ciascuna
categoria di titoli ove previste e le modalita' di  formazione  delle
graduatorie.»; 
    e) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 9 (Corsi di formazione). - 1. vincitori del concorso  di  cui
all'articolo 7, comma 1, lettera a), sono nominati allievi commissari
e frequentano, presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale,  un
corso di formazione della durata di due anni, articolato in due cicli
annuali, comprensivi  di  un  periodo  applicativo,  presso  istituti
penitenziari finalizzato  all'espletamento  delle  funzioni  previste
dall'articolo  6.  Durante  la  frequenza  del  corso  i   funzionari
rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica  sicurezza
e  di  ufficiale  di  polizia  giudiziaria.  Durante   il   corso   i
frequentatori, al di  fuori  del  periodo  applicativo,  non  possono
essere  impiegati  in  servizi  d'istituto,  salvo   i   servizi   di
rappresentanza, parata o d'onore. 
  2. I vincitori del concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
b), sono nominati vice commissari e  frequentano,  presso  la  Scuola
superiore dell'esecuzione penale, un corso di formazione della durata
di dodici mesi articolato in due cicli semestrali, comprensivi di  un
periodo applicativo,  non  superiore  a  tre  mesi,  presso  istituti
penitenziari finalizzato  all'espletamento  delle  funzioni  previste
dall'articolo 6, nonche' anche all'acquisizione di crediti  formativi
per il conseguimento  di  una  delle  lauree  specialistiche  di  cui
all'articolo 7, comma 7. Durante la frequenza del corso i  funzionari
rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica  sicurezza
e  di  ufficiale  di  polizia  giudiziaria.  Durante   il   corso   i
frequentatori, al di  fuori  del  periodo  applicativo,  non  possono
essere  impiegati  in  servizi  d'istituto,  salvo   i   servizi   di
rappresentanza, parata o d'onore. 
  3. Il direttore generale della formazione,  al  termine  del  primo
ciclo di ciascun corso, esprime nei confronti  dei  frequentatori  un
giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo,  al  termine
del quale gli stessi, fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo
10, sostengono l'esame finale. 
  4. I funzionari che hanno superato  l'esame  finale  del  corso  di
formazione previsto dal comma 1 e che sono stati dichiarati idonei al
servizio di polizia penitenziaria, prestano giuramento  ed  accedono,
con la  qualifica  di  commissario  capo  e  secondo  l'ordine  della
graduatoria di fine corso ad un periodo di tirocinio operativo, della
durata di due anni, con verifica finale. Il giudizio di idoneita'  al
servizio di polizia penitenziaria e' espresso dal direttore  generale
della formazione. Al termine del periodo di  tirocinio,  la  conferma
nella qualifica di commissario capo e' effettuata previa  valutazione
positiva del direttore dell'istituto, del  servizio  o  dell'ufficio,
secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 7. 
  5. I funzionari che hanno superato  l'esame  finale  del  corso  di
formazione previsto al comma 2 e che sono stati dichiarati idonei  al
servizio  di  polizia  penitenziaria  dal  direttore  generale  della
formazione sono confermati nel ruolo dei funzionari con la  qualifica
di vice commissario secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. 
  6. L'assegnazione dei funzionari che hanno superato  il  rispettivo
corso  di  formazione  e'  effettuata  in   relazione   alla   scelta
manifestata dagli interessati secondo l'ordine della  graduatoria  di
fine corso, nell'ambito delle sedi indicate  dall'Amministrazione.  I
funzionari permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo
non inferiore a due anni, fatto salvo che il trasferimento  ad  altra
sede sia disposto, anche in soprannumero, quando  la  permanenza  del
dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o  si
sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il
dipendente  stesso,  o  per  gravissime  ed  eccezionali   situazioni
personali. 
  7. Le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione previsti  ai
commi 1 e 2, secondo programmi e  modalita'  coerenti  con  le  norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei,  i  criteri  generali
del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri  per  la
formulazione dei giudizi di idoneita', le  modalita'  di  svolgimento
degli esami finali, i criteri per la formazione delle graduatorie  di
fine corso e quelli per  la  verifica  finale  e  la  conferma  nella
rispettiva qualifica  sono  determinati  con  decreto  del  capo  del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 
  8. Ai frequentatori del corso di  formazione  iniziale  provenienti
dagli  altri  ruoli  della  Polizia  penitenziaria  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443.»; 
    f) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 10 (Dimissione dal corso). - 1. Sono dimessi dai corsi di cui
all'articolo 9 coloro che: 
    a) dichiarano di rinunciare al corso; 
    b) non ottengono il giudizio di idoneita' al servizio di  polizia
penitenziaria; 
    c) non superano  le  prove,  ovvero  non  conseguono,  nei  tempi
stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti dal corso; 
    d) non superano l'esame finale del corso; 
    e) durante la frequenza del corso previsto dall'articolo 9, comma
1, sono stati per qualsiasi motivo  assenti  dall'attivita'  corsuale
per piu' di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero per  piu'
di centottanta giorni nel caso di assenza  per  infermita'  contratta
durante il corso, per infermita'  dipendente  da  causa  di  servizio
qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli  del  Corpo
di polizia penitenziaria, ovvero  per  maternita'  se  si  tratta  di
personale femminile. I tempi sono ridotti per la meta' per  il  corso
previsto dall'articolo 9, comma 2. 
  2. Gli allievi commissari e  i  vice  commissari,  la  cui  assenza
rispettivamente oltre i centottanta ed i  novanta  giorni,  e'  stata
determinata da infermita' contratta durante il corso,  da  infermita'
dipendente da causa di servizio, ovvero da maternita' se si tratta di
personale femminile,  sono  ammessi  a  partecipare  al  primo  corso
successivo  al  riconoscimento  della  loro  idoneita'  psico-fisica,
ovvero successivo ai periodi di assenza previsti  dalle  disposizioni
sulla tutela  delle  lavoratrici  madri.  Nel  caso  di  assenza  dal
servizio per la fruizione di congedo obbligatorio  di  maternita'  e'
fatta  salva  la  facolta'  dell'Amministrazione   di   valutare   la
pianificazione di percorsi formativi di  recupero  delle  assenze  al
fine di salvaguardare le esigenze di una completa formazione  con  il
rispetto  della  disciplina  di  cui  all'articolo  3   del   decreto
legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni. 
  3. Sono espulsi dal corso i funzionari responsabili  di  infrazioni
punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 
  4. I provvedimenti di dimissione e di  espulsione  dal  corso  sono
adottati dal direttore generale del personale  e  delle  risorse,  su
proposta del direttore generale della formazione. 
  5. Salvo quanto previsto dall'articolo 26,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, i provvedimenti di dimissione ed
espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni  rapporto  con
l'Amministrazione.  I  provvedimenti  di  espulsione   costituiscono,
inoltre, causa ostativa alla partecipazione  ai  successivi  concorsi
per l'accesso alla carriera dei funzionari.»; 
    g) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  11  (Promozione  a  commissario).  -  1.  La  promozione   a
commissario di coloro che accedono  attraverso  il  concorso  di  cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b), si  consegue,  a  ruolo  aperto,
mediante scrutinio  per  merito  assoluto  al  quale  e'  ammesso  il
personale con la qualifica di vice commissario che abbia compiuto due
anni di effettivo servizio nella qualifica, comprensivo  del  periodo
di corso.»; 
    h) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 12 (Promozione a commissario capo).  -  1.  La  promozione  a
commissario capo di coloro che accedono attraverso il concorso di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b)  si  consegue,  a  ruolo  aperto,
mediante scrutinio  per  merito  assoluto  al  quale  e'  ammesso  il
personale con la qualifica di commissario che abbia  compiuto  cinque
anni di effettivo servizio nella qualifica.»; 
    i) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  13  (Promozione  a  commissario  coordinatore).  -   1.   La
promozione alla qualifica di commissario coordinatore  del  Corpo  di
polizia penitenziaria si consegue, a ruolo chiuso, mediante scrutinio
per merito comparativo  e  superamento  di  un  corso  di  formazione
dirigenziale della durata non superiore a mesi tre con esame  finale,
al quale e' ammesso: 
    a) nei limiti del 70  per  cento  dei  posti  disponibili  al  31
dicembre di ogni anno, il  personale  con  qualifica  di  commissario
capo, vincitore del  concorso  previsto  dall'articolo  7,  comma  1,
lettera a), che ha maturato almeno sei  anni  di  effettivo  servizio
nella qualifica, compreso il periodo di tirocinio operativo  previsto
dall'articolo 9, comma 4; 
    b) nei limiti del 30  per  cento  dei  posti  disponibili  al  31
dicembre di ogni anno, il  personale  con  qualifica  di  commissario
capo, vincitore del  concorso  previsto  dall'articolo  7,  comma  1,
lettera b), che ha maturato almeno sei  anni  di  effettivo  servizio
nella  qualifica  ed  e'   in   possesso   del   requisito   previsto
dall'articolo 7, comma 2, lettera e). 
  2. Se i posti riservati per ciascuna annualita' ad una aliquota non
vengono coperti la differenza  va  ad  aumentare  i  posti  spettanti
all'altra categoria. 
  3. La promozione a commissario coordinatore  decorre  a  tutti  gli
effetti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale  si
sono verificate le  vacanze  ed  e'  conferita  secondo  l'ordine  di
graduatoria dell'esame finale del corso. 
  4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale
di cui al comma 1, quelle di svolgimento dell'esame finale nonche'  i
criteri  di  formazione  della  graduatoria  di   fine   corso   sono
determinati    con    decreto    del    capo     del     Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria.»; 
    l) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: 
  «Art. 13-bis (Promozione a commissario coordinatore  superiore).  -
1. La promozione alla qualifica di commissario coordinatore superiore
del Corpo di polizia penitenziaria  avviene  mediante  scrutinio  per
merito comparativo al quale e' ammesso il personale con qualifica  di
commissario coordinatore che abbia compiuto cinque anni di  effettivo
servizio nella qualifica.»; 
    m) dopo l'articolo 13-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 13-ter (Promozione a primo dirigente).  -  1.  La  promozione
alla qualifica di primo dirigente si consegue, nell'ambito dei  posti
disponibili al 31 dicembre  di  ogni  anno,  mediante  scrutinio  per
merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la  qualifica
di commissario coordinatore superiore che abbia compiuto quattro anni
di effettivo servizio nella qualifica. 
  2. La promozione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno  successivo  a
quello nel quale si sono verificate le vacanze.»; 
    n) dopo l'articolo 13-ter e' inserito il seguente: 
  «Art.  13-quater  (Promozione  a  dirigente  superiore).  -  1.  La
promozione  alla  qualifica  di  dirigente  superiore  si   consegue,
nell'ambito dei posti  disponibili  al  31  dicembre  di  ogni  anno,
mediante scrutinio per merito comparativo  al  quale  e'  ammesso  il
personale con la qualifica di  primo  dirigente  che  abbia  compiuto
almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. 
  2. La promozione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno  successivo  a
quello nel quale si sono verificate le vacanze.»; 
    o) dopo l'articolo 13-quater e' inserito il seguente: 
  «Art 13-quinquies (Percorso di carriera).  -  1.  Per  l'ammissione
allo scrutinio per l'accesso alle qualifiche  di  primo  dirigente  e
dirigente superiore il personale, nel corso della carriera, deve aver
svolto  incarichi  in  piu'  istituti,  scuole,  servizi   o   uffici
individuati   con   provvedimento   del   capo    del    Dipartimento
dell'Amministrazione  penitenziaria,  d'intesa  con   il   capo   del
Dipartimento per la giustizia minorile e di  comunita'  relativamente
alle articolazioni da esso dipendenti.»; 
    p) all'articolo 14: 
      1) al comma 4 le parole: «del ruolo direttivo  ordinario»  sono
sostituite dalle seguenti: «della carriera dei funzionari»; 
      2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
      «4-bis. Sulle questioni concernenti lo  stato  giuridico  e  la
progressione di carriera del personale della carriera dei  funzionari
del Corpo di  polizia  penitenziaria  esprime  parere  una  specifica
commissione presieduta  dal  capo  del  Dipartimento  e  composta  da
quattro dirigenti generali di cui uno della Giustizia minorile  e  di
comunita'; le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  funzionari
dell'Amministrazione   penitenziaria   in    servizio    presso    le
articolazioni   centrali   del   Dipartimento    dell'amministrazione
penitenziaria. Il capo del Dipartimento puo' delegare le funzioni  di
presidente al vice capo del Dipartimento. 
  4-ter. La Commissione formula al consiglio di  amministrazione  del
Ministero  della  giustizia,  per  la   relativa   approvazione,   la
graduatoria  di  merito  predisposta  sulla  base  dei   criteri   di
valutazione determinati, su proposta del Capo del  Dipartimento,  dal
medesimo Consiglio, ai  sensi  delle  disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 maggio 1957,  n.  3,  e  del  relativo
regolamento di esecuzione. Il consiglio di amministrazione approva la
graduatoria motivando le  decisioni  adottate  in  difformita'  della
proposta formulata dalla commissione. 
  4-quater.  La  nomina  dei  componenti  e  del   segretario   della
commissione viene conferita  con  provvedimento  del  Ministro  della
giustizia. 
  4-quinquies. Il consiglio di amministrazione delibera  sui  ricorsi
gerarchici proposti  dal  personale  della  carriera  dei  funzionari
avverso il rapporto informativo di fine anno.»; 
    q) all'articolo 15: 
      1) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «Promozione  per
merito   straordinario   degli   appartenenti   alla   carriera   dei
funzionari»; 
      2) al comma 1, le parole: «al personale con qualifica  di  vice
commissario penitenziario, commissario  penitenziario  e  commissario
capo  penitenziario»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «ai   vice
commissari, commissari, commissari capo, commissari coordinatori,  ai
commissari coordinatori superiori ed ai primi dirigenti»; 
      3) al comma 2: 
        3.1. le parole: «commissario coordinatore penitenziario» sono
sostituite dalle seguenti: «dirigente superiore»; 
        3.2. le parole: «sono attribuiti tre scatti di stipendio pari
ciascuno al 2,50 per  cento  dello  stipendio,  da  aggiungersi  alla
retribuzione  individuale  di  anzianita'»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «possono  essere  attribuiti,  o  la  classe  superiore  di
stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'»; 
      4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. La proposta  di  promozione  per  merito  straordinario  e'
formulata,  non  oltre  sei  mesi  dal  verificarsi  dei  fatti,  dal
provveditore della regione in cui  sono  avvenuti,  su  rapporto  del
dirigente responsabile della struttura ovvero dal direttore  generale
competente  qualora  i  fatti  siano  avvenuti   nell'Amministrazione
centrale.»; 
      5) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
      «3-bis. Le promozioni per merito straordinario di cui ai  commi
1 e 2, decorrono dalla data  del  verificarsi  del  fatto  e  vengono
conferite, anche in soprannumero riassorbibile, con decreto del  capo
del Dipartimento, su proposta della  commissione  prevista  dall'art.
14, comma 4-bis e previo parere del consiglio di amministrazione. 
  3-ter. Un'ulteriore promozione per merito  straordinario  non  puo'
essere conferita  se  non  siano  trascorsi  almeno  tre  anni  dalla
precedente.  In  tal  caso,  qualora  si  verifichino  le  condizioni
previste dai precedenti articoli, al  personale  interessato  possono
essere attribuiti, o la classe superiore  di  stipendio  o,  se  piu'
favorevoli, tre scatti di anzianita'.» ; 
    r) all'articolo 16 il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Per il personale appartenente alla  carriera  dei  funzionari
del  Corpo  di  polizia  penitenziaria  si   applicano,   in   quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 44, 45, 48-ter e 49
del decreto  legislativo  30  ottobre  1992,  n.  443,  e  successive
modificazioni.»; 
    s) all'articolo 17: 
      1) al comma 1 le parole: «del  ruolo  direttivo  ordinario  del
Corpo di polizia penitenziaria e' rilasciata dal  direttore  generale
dell'Amministrazione penitenziaria, o, per sua delega, dal  direttore
dell'ufficio centrale del personale» sono sostituite dalle  seguenti:
«della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria  e'
rilasciata   dal   capo   del    Dipartimento    dell'amministrazione
penitenziaria,  o,  per  sua  delega,  dal  direttore  generale   del
personale e delle risorse»; 
      2) al comma 2 le parole «del ruolo  direttivo  ordinario»  sono
sostituite dalle seguenti: «della carriera dei funzionari»; 
    t) al comma 1 dell'articolo 18 le  parole:  «al  ruolo  direttivo
ordinario»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alla  carriera   dei
funzionari»; 
    u) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 19 (Norme disciplinari). - 1. Al personale appartenente  alla
carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria si applica
la normativa prevista dal decreto legislativo  30  ottobre  1992,  n.
449, per quanto specificatamente disposto.»; 
    v) il capo III del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e'
abrogato. 
 
          Note all'art. 40: 
              - Si riportano gli articoli 14, 15, 16,  17  e  18  del
          decreto legislativo 21 maggio  2000,  n.  146  (Adeguamento
          delle  strutture  e  degli  organici   dell'Amministrazione
          penitenziaria e  dell'Ufficio  centrale  per  la  giustizia
          minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario
          e speciale del Corpo  di  polizia  penitenziaria,  a  norma
          dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266),  come
          modificati dal presente decreto: 
              "Art. 14  (Norme  relative  agli  scrutini).  -  1.  Lo
          scrutinio per  merito  comparativo  consiste  nel  giudizio
          sulla completa  personalita'  dell'impiegato  emesso  sulla
          base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e  dallo
          stato matricolare con particolare riferimento  ai  rapporti
          informativi e relativi giudizi complessivi. 
              2. Negli scrutini  per  merito  comparativo  si  dovra'
          tenere conto, altresi', degli incarichi e servizi svolti  e
          della qualita' delle funzioni, con particolare  riferimento
          alla competenza professionale dimostrata  ed  al  grado  di
          responsabilita' assunte, anche in relazione  alla  sede  di
          servizio. 
              3.  Per  gli  scrutini  si  applicano  le  disposizioni
          previste dall'articolo 40 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. 
              4. Non  e'  ammesso  a  scrutinio  il  personale  della
          carriera dei funzionari che  nei  tre  anni  precedenti  lo
          scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari piu'
          gravi  della  deplorazione.  La  sospensione  dal  servizio
          comporta la deduzione dal  computo  dell'anzianita'  di  un
          periodo pari a quello trascorso dal punito  in  sospensione
          dal  servizio,  nonche'  il  ritardo  di  due  anni   nella
          promozione o nell'aumento periodico dello stipendio o nella
          attribuzione di una classe superiore di  stipendio  con  la
          decorrenza di cui all'articolo  4,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  ottobre  1992,  n.   449,   e   successive
          modificazioni. Tale ritardo e' elevato a  tre  anni  se  la
          sospensione dalla qualifica e' superiore a quattro mesi. 
              4-bis. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e
          la progressione di carriera del  personale  della  carriera
          dei funzionari del Corpo di polizia  penitenziaria  esprime
          parere una specifica commissione presieduta  dal  Capo  del
          Dipartimento e composta da quattro  dirigenti  generali  di
          cui  uno  della  Giustizia  minorile  e  di  Comunita';  le
          funzioni  di   segretario   sono   svolte   da   funzionari
          dell'Amministrazione penitenziaria in  servizio  presso  le
          articolazioni       centrali        del        Dipartimento
          dell'Amministrazione    penitenziaria.    Il    Capo    del
          Dipartimento puo' delegare le  funzioni  di  presidente  al
          vice Capo del dipartimento. 
              4-ter.  La  Commissione   formula   al   Consiglio   di
          amministrazione  del  Ministero  della  giustizia,  per  la
          relativa approvazione, la graduatoria di merito predisposta
          sulla base  dei  criteri  di  valutazione  determinati,  su
          proposta del Capo del dipartimento, dal medesimo Consiglio,
          ai sensi delle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 10  maggio  1957,  n.  3  e  del  relativo
          regolamento di esecuzione. Il Consiglio di  amministrazione
          approva la graduatoria motivando le decisioni  adottate  in
          difformita' della proposta formulata dalla Commissione. 
              4-quater. La nomina dei  componenti  e  del  segretario
          della commissione viene  conferita  con  provvedimento  del
          Ministro della giustizia. 
              4-quinquies. Il Consiglio di  amministrazione  delibera
          sui  ricorsi  gerarchici  proposti  dal   personale   della
          carriera dei funzionari avverso il rapporto informativo  di
          fine anno.". 
              "Art. 15 (Promozione  per  merito  straordinario  degli
          appartenenti  alla  carriera  dei  funzionari).  -  1.   La
          promozione alla qualifica superiore puo'  essere  conferita
          anche  per  merito  straordinario   ai   vice   commissari,
          commissari, commissari capo,  commissari  coordinatori,  ai
          commissari coordinatori superiori ed ai primi  dirigenti  i
          quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto
          operazioni di servizio  di  particolare  importanza,  dando
          prova di  eccezionali  capacita',  o  abbiano  corso  grave
          pericolo di vita per tutelare la sicurezza e  l'incolumita'
          pubblica, dimostrando di possedere le  qualita'  necessarie
          per bene adempiere alle funzioni della qualifica superiore. 
              2. Al personale con qualifica di  dirigente  superiore,
          che si trovi nelle condizioni di cui al  comma  1,  possono
          essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se
          piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'. 
              3. La proposta di promozione per  merito  straordinario
          e' formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti,
          dal provveditore della regione in  cui  sono  avvenuti,  su
          rapporto del dirigente responsabile della struttura  ovvero
          dal direttore generale competente  qualora  i  fatti  siano
          avvenuti nell'Amministrazione centrale. 
              3-bis. Le promozioni per merito straordinario di cui ai
          commi 1 e 2, decorrono dalla data del verificarsi del fatto
          e vengono conferite, anche in  soprannumero  riassorbibile,
          con decreto del Capo del dipartimento,  su  proposta  della
          Commissione prevista dall'art. 14,  comma  4-bis  e  previo
          parere del Consiglio di amministrazione. 
              3-ter. Un'ulteriore promozione per merito straordinario
          non puo' essere conferita se non siano trascorsi almeno tre
          anni dalla precedente. In tal caso, qualora si  verifichino
          le  condizioni  previste  dai   precedenti   articoli,   al
          personale  interessato  possono  essere  attribuiti,  o  la
          classe superiore di stipendio o, se  piu'  favorevoli,  tre
          scatti di anzianita'.". 
              "Art. 16 (Rapporti informativi). - 1. Per il  personale
          appartenente alla carriera  dei  funzionari  del  Corpo  di
          polizia penitenziaria si applicano, in quanto  compatibili,
          le disposizioni di cui agli articoli 44, 45,  48-ter  e  49
          del  decreto  legislativo  30  ottobre  1992,  n.  443,   e
          successive modificazioni. 
              2. - 4 (omissis).". 
              "Art. 17 (Tessera di riconoscimento). - 1. Al personale
          della  carriera  dei  funzionari  del  Corpo   di   polizia
          penitenziaria  e'  rilasciata  dal  Capo  del  dipartimento
          dell'Amministrazione penitenziaria, o, per sua delega,  dal
          direttore generale  del  personale  e  delle  risorse,  una
          speciale tessera di  riconoscimento,  le  cui  modalita'  e
          caratteristiche  sono  stabilite  con  un'integrazione   al
          regolamento  di  servizio   approvato   con   decreto   del
          Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82. 
              2. Il personale della carriera dei funzionari del Corpo
          di polizia penitenziaria, in divisa o munito della  tessera
          di riconoscimento, ha  diritto  al  libero  percorso  sulle
          linee   tranviarie,   metropolitane   o    automobilistiche
          urbane.". 
              "Art. 18 (Divise uniformi). - 1. Ai sensi dell'articolo
          7, comma 4, della  legge  15  dicembre  1990,  n.  395,  le
          caratteristiche delle divise  uniformi  degli  appartenenti
          alla  carriera  dei  funzionari  del   Corpo   di   polizia
          penitenziaria, nonche' i criteri concernenti l'obbligo e le
          modalita' d'uso, sono stabiliti con  decreto  del  Ministro
          della giustizia.".