(Allegato-art. 39)
                              Art. 39. 
 
 
     Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 
 
    1. In caso  di  assenza  dovuta  ad  infortunio  sul  lavoro,  il
dipendente  ha  diritto  alla  conservazione  del  posto  fino   alla
guarigione clinica, certificata dall'ente istituzionalmente preposto. 
    2. In tale periodo, al dipendente spetta l'intera retribuzione di
cui all'art. 37, comma 10, lettera a),  comprensiva  del  trattamento
accessorio ivi previsto. 
    3. Per la malattia dovuta a causa di servizio, la  disciplina  di
cui al presente articolo si applica nei limiti di cui all'art. 6  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  nella  legge  22
dicembre 2011, n. 214, solo per  i  dipendenti  che  hanno  avuto  il
riconoscimento della causa di servizio prima dell'entrata  in  vigore
delle citate disposizioni. 
    4. I lavoratori di cui  al  comma  3,  in  caso  di  assenza  per
malattia  dipendente  da  causa  di  servizio,  hanno  diritto   alla
conservazione del posto per i  periodi  indicati  dall'art.  37  alla
corresponsione dell'intera retribuzione di cui al medesimo  articolo,
per tutto il periodo di conservazione del posto. 
    5. Le assenze di cui al comma 1 del presente  articolo  non  sono
cumulabili ai fini del calcolo del periodo di comporto con le assenze
per malattia di cui all'art.  37.  Per  le  cause  di  servizio  gia'
riconosciute alla data di sottoscrizione del presente  CCNL,  restano
ferme le eventuali  diverse  modalita'  applicative  finora  adottate
secondo  la  disciplina  dei  CCNL   dei   precedenti   comparti   di
contrattazione.