Art. 40 
 
 
          Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 44 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Il  sistema  di
gestione informatica dei documenti delle  pubbliche  amministrazioni,
di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e' organizzato e gestito,  anche  in  modo  da
assicurare l'indicizzazione e la ricerca dei  documenti  e  fascicoli
informatici attraverso il sistema  di  cui  all'articolo  40-ter  nel
rispetto delle Linee guida.»; 
  b) al comma 1-bis, primo periodo, le parole «e conservazione»  sono
soppresse, dopo la parola «informatici» sono  inserite  le  seguenti:
«delle pubbliche amministrazioni» e  al  secondo  periodo  le  parole
«procedimenti conclusi» sono sostituite dalle seguenti: «procedimenti
non conclusi»; 
  c) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: «1-ter. Il sistema di
conservazione dei documenti informatici assicura, per quanto in  esso
conservato,    caratteristiche    di    autenticita',     integrita',
affidabilita',  leggibilita',  reperibilita',  secondo  le  modalita'
indicate nelle Linee guida.»; 
  d) dopo il comma 1-ter  e'  aggiunto  il  seguente:  «1-quater.  Il
responsabile  della  conservazione,  che  opera   d'intesa   con   il
responsabile del trattamento dei dati personali, con il  responsabile
della sicurezza e con il responsabile dei sistemi  informativi,  puo'
affidare, ai sensi dell'articolo 34,  comma  1-bis,  lettera  b),  la
conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti, pubblici o
privati, che offrono idonee garanzie organizzative, e tecnologiche  e
di protezione dei dati personali. Il responsabile della conservazione
della pubblica amministrazione, che opera d'intesa, oltre che  con  i
responsabili di cui al comma 1-bis, anche con il  responsabile  della
gestione  documentale,  effettua  la  conservazione   dei   documenti
informatici secondo quanto previsto all'articolo 34, comma 1-bis.». 
 
          Note all'art. 40: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  44  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 44 (Requisiti per la gestione e conservazione dei
          documenti  informatici).  -  1.  Il  sistema  di   gestione
          informatica dei documenti delle pubbliche  amministrazioni,
          di cui all'articolo 52 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  e'  organizzato  e
          gestito, anche in modo da assicurare l'indicizzazione e  la
          ricerca dei documenti e fascicoli informatici attraverso il
          sistema di cui all'articolo 40-ter nel rispetto delle Linee
          guida. 
              1.bis. Il sistema di gestione dei documenti informatici
          delle  pubbliche   amministrazioni   e'   gestito   da   un
          responsabile  che   opera   d'intesa   con   il   dirigente
          dell'ufficio di cui all'articolo 17 del presente Codice, il
          responsabile del trattamento  dei  dati  personali  di  cui
          all'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
          196,  ove   nominato,   e   con   il   responsabile   della
          conservazione dei documenti informatici, nella  definizione
          e gestione delle attivita' di rispettiva competenza. Almeno
          una volta  all'anno  il  responsabile  della  gestione  dei
          documenti informatici provvede a trasmettere al sistema  di
          conservazione i fascicoli e  le  serie  documentarie  anche
          relative a procedimenti non conclusi. 
              1-ter.  Il  sistema  di  conservazione  dei   documenti
          informatici  assicura,  per  quanto  in  esso   conservato,
          caratteristiche di autenticita', integrita', affidabilita',
          leggibilita', reperibilita', secondo le modalita'  indicate
          nelle Linee guida. 
              1-quater.  Il  responsabile  della  conservazione,  che
          opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati
          personali, con il responsabile della  sicurezza  e  con  il
          responsabile dei sistemi  informativi,  puo'  affidare,  ai
          sensi  dell'articolo  34,  comma  1-bis,  lettera  b),   la
          conservazione dei documenti informatici ad altri  soggetti,
          pubblici   o   privati,   che   offrono   idonee   garanzie
          organizzative,  tecnologiche  e  di  protezione  dei   dati
          personali.  Il  responsabile  della   conservazione   della
          pubblica amministrazione, che opera d'intesa, oltre che con
          i  responsabili  di  cui  al  comma  1-bis,  anche  con  il
          responsabile  della  gestione  documentale,   effettua   la
          conservazione  dei  documenti  informatici  secondo  quanto
          previsto all'articolo 34, comma 1-bis.».