Art. 40 Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attivita' di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 10,13 e 15 decreto del Presidente della Repubblica 194/2001) 1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro dei volontari, per le spese sostenute in occasione di attivita' e di interventi autorizzati e relative agli emolumenti versati ai propri dipendenti nonche', da parte del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, per le spese sostenute in occasione di attivita' e di interventi autorizzati, come elencate al comma 2, devono essere presentate al soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione, che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede ad effettuare i rimborsi nei limiti delle rispettive disponibilita' di bilancio. In occasione della partecipazione ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero. I rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorita' che ha autorizzato l'attivita' stessa. 2. Possono essere ammesse a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa analitica le tipologie di spese sostenute in occasione di attivita' e di interventi autorizzati ed individuate nella direttiva di cui al comma 5. 3. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento o dell'attivita'. 4. I benefici previsti dagli articoli 39 e dal presente articolo possono essere estesi dal Dipartimento della protezione civile anche ad altri enti del Terzo settore che non operano nel campo della protezione civile, in caso di emergenze di rilievo nazionale e a condizione che l'intervento di tali soggetti sia ritenuto essenziale per la migliore riuscita delle attivita' di protezione civile in corso o in programma e limitato, nel tempo, alle piu' urgenti esigenze. 5. Con direttiva da adottare ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, sono definite le modalita' e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al presente comma, restano in vigore le procedure definite dal Dipartimento della protezione civile e, per quanto di competenza, dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, dal paragrafo 2 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita' di protezione civile» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013.
Note all'art. 40: - Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, recante «Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di protezione civile.»: «Art. 9. ( Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attivita' di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica) 1. Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, impiegati in attivita' di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al comma 2 dell'art. 1, anche su richiesta del sindaco o di altre autorita' di protezione civile competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformita' alle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonche' autorizzate dall'Agenzia, vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilita' di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro e' tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno: a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato; c) la copertura assicurativa secondo le modalita' previste dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione. 2. In occasione di eventi per i quali e' dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione dell'Agenzia, e per i casi di effettiva necessita' singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attivita' di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno. 3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 vengono estesi ai volontari singoli iscritti nei «ruolini» delle Prefetture, previsti dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, qualora espressamente impiegati dal Prefetto in occasione di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992. 4. Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 1, comma 2, impegnati in attivita' di pianificazione, di simulazione di emergenza, e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, e autorizzate preventivamente dall'Agenzia, sulla base della segnalazione dell'autorita' di protezione civile competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformita' alle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i benefici di cui al comma 1 si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione. 5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, mediante le procedure indicate nell'art. 10 (3). 6. Le attivita' di simulazione di emergenza, quali le prove di soccorso e le esercitazioni di protezione civile, vengono programmate: a) dall'Agenzia, per le esercitazioni nazionali che direttamente le organizza; b) dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile. Gli scenari di tali attivita' ed i calendari-programma delle relative operazioni, con l'indicazione del numero dei volontari partecipanti e del preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell'art. 10, nonche' di quelle riferite al comma 1, debbono pervenire all'Agenzia, relativamente a ciascun anno, entro il 10 gennaio, per le esercitazioni programmate per il primo semestre, ed entro il 10 giugno per quelle previste per il secondo semestre. L'Agenzia si riserva la relativa approvazione e autorizzazione fino a due mesi prima dello svolgimento delle prove medesime, nei limiti dello stanziamento sui relativi capitoli di spesa. 7. La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti, da impiegare in attivita' addestrative o di simulazione di emergenza, deve essere avanzata almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova, dagli interessati o dalle organizzazioni cui gli stessi aderiscono. 8. Dopo lo svolgimento delle attivita' di simulazione o di addestramento o in occasione dell'emergenza, le organizzazioni interessate fanno pervenire all'autorita' di protezione civile competente una relazione conclusiva sull'attivita' svolta, sulle modalita' di impiego dei volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute, corredate della documentazione giustificativa. 9. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano partecipato alle attivita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il datore di lavoro presenta istanza all'autorita' di protezione civile territorialmente competente. La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro e l'evento cui si riferisce il rimborso, nonche' le modalita' di accreditamento del rimborso richiesto. 10. Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni di volontariato indicate all'art. 1, comma 2, legittimamente impiegati in attivita' di protezione civile, e che ne fanno richiesta, e' corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui e' stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di legge 200.000 lorde giornaliere. 11. L'eventuale partecipazione delle organizzazioni di volontariato, inserite nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, alle attivita' di ricerca, recupero e salvataggio in acqua nonche' alle relative attivita' esercitative, tiene conto della normativa in materia di navigazione e si svolge nell'ambito dell'organizzazione nazionale di ricerca e soccorso in mare facente capo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 12. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche' dell'art. 10, si applicano anche nel caso di iniziative ed attivita', svolte all'estero, purche' preventivamente autorizzate dall'Agenzia . Art. 10. (Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attivita' di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica) 1. Anche per il tramite delle Regioni o degli altri enti territorialmente competenti, preventivamente autorizzati, l'Agenzia, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, provvede ad effettuare i rimborsi ai datori di lavoro, nonche' alle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 1, comma 2, per le spese sostenute in occasione di attivita' e di interventi preventivamente autorizzati e relative ai viaggi in ferrovia e in nave, al costo della tariffa piu' economica ed al consumo di carburante relativo agli automezzi utilizzati, sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e su presentazione di idonea documentazione. I rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorita' che ha autorizzato l'attivita' stessa. 2. Per ottenere il rimborso delle somme anticipate, gli enti di cui al comma 1 dovranno predisporre apposita richiesta all'Agenzia. 3. Possono essere ammessi a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorita' di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche ecc.), gli oneri derivanti da: a) reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attivita' autorizzate con esclusione dei casi di dolo o colpa grave; b) altre necessita' che possono sopravvenire, comunque connesse alle attivita' e agli interventi autorizzati. 4. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attivita' formativa.».