Art. 40. Revoca dell'accoglienza 1 L'accoglienza nel Siproimi puo' essere revocata nei seguenti casi: a) violazione grave o ripetuta del regolamento della struttura di accoglienza, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti; b) ingiustificata mancata presentazione del beneficiario nella struttura individuata dal Servizio centrale; c) ingiustificato allontanamento del beneficiario oltre le 72 ore, senza previa autorizzazione dell'ente locale; d) applicazione nei confronti del beneficiario della misura della custodia cautelare in carcere. 2. La revoca delle misure di accoglienza e' disposta con provvedimento adottato dall'ente locale, da comunicare tempestivamente al Servizio centrale.